Sanzione accessoria: Autonomia dei criteri di valutazione nell’omicidio stradale
In un recente provvedimento, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di omicidio stradale, fornendo importanti chiarimenti sulla determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La decisione sottolinea una netta distinzione tra i criteri utilizzati per quantificare la pena principale e quelli per la sanzione accessoria, affermando l’autonomia di questi ultimi.
I fatti di causa
Il caso riguarda un automobilista condannato per il reato di omicidio stradale a seguito di un patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Oltre alla pena principale, il giudice di merito aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per una durata di due anni.
Il ricorso per Cassazione
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione alla durata della sospensione della patente. Secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe adeguatamente giustificato la decisione di discostarsi in modo così significativo dal minimo edittale. Inoltre, si ipotizzava che non fosse stata correttamente applicata la riduzione di un terzo prevista per il rito speciale, come stabilito dall’art. 222, comma 2-bis, del Codice della Strada.
La sanzione accessoria e l’autonomia dei parametri valutativi
Il nodo centrale della questione, come evidenziato dalla Corte, risiede nella natura e nei criteri di applicazione della sanzione accessoria. La difesa sosteneva una contraddizione nella motivazione del giudice di merito: da un lato si riconosceva un concorso di colpa della vittima, ma dall’altro si applicava una sanzione accessoria di durata considerevole, giustificandola con l’estrema gravità delle conseguenze del fatto.
La Cassazione ha respinto questa tesi, richiamando un suo precedente orientamento giurisprudenziale. Il principio affermato è cruciale: la determinazione della durata della sospensione della patente, prevista dall’art. 222 del Codice della Strada, non deve basarsi sui criteri generali dell’art. 133 del Codice Penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.), ma sui parametri specifici indicati dall’art. 218, comma 2, del Codice della Strada. Questi ultimi includono la gravità del danno, il pericolo causato e l’intensità della colpa.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, per diverse ragioni.
In primo luogo, ha smentito la mancata applicazione della riduzione per il rito. Il giudice di merito, partendo da una base di tre anni, aveva correttamente operato la riduzione di un terzo, arrivando così ai due anni finali, in piena conformità con la norma.
In secondo luogo, ha ritenuto adeguata la motivazione fornita dal Tribunale. Il riferimento alla ‘estrema gravità delle conseguenze del fatto’ è stato considerato un parametro sufficiente e pertinente ai sensi dell’art. 218 del Codice della Strada per giustificare la misura della sanzione.
Infine, e questo è il punto più rilevante, la Corte ha escluso qualsiasi contraddizione. Le motivazioni relative alla sanzione penale e quelle relative alla sanzione accessoria amministrativa sono autonome. Pertanto, il riconoscimento di un concorso di colpa della vittima, che può incidere sulla valutazione della sanzione penale, non preclude al giudice di valorizzare altri elementi, come la gravità delle conseguenze, per determinare una sanzione accessoria severa. Le due valutazioni non possono essere messe a confronto per dedurne un’incoerenza.
Le conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale: nel sistema sanzionatorio legato ai reati stradali, la valutazione per la pena detentiva o pecuniaria segue percorsi logici e normativi distinti da quelli per la sanzione accessoria della sospensione della patente. Quest’ultima ha una finalità prevalentemente preventiva e si fonda su parametri specifici del Codice della Strada, incentrati sulla pericolosità della condotta e sulla gravità del danno prodotto. Gli avvocati e gli imputati devono quindi essere consapevoli che argomenti validi per mitigare la pena principale potrebbero non essere altrettanto efficaci per ridurre la durata della sospensione della patente.
La riduzione di pena per il patteggiamento si applica anche alla durata della sospensione della patente?
Sì. La Corte ha confermato che la durata della sanzione accessoria (in questo caso, due anni) era il risultato corretto della riduzione di un terzo, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, del Codice della Strada, applicata a una base di tre anni.
I criteri per decidere la durata della sospensione della patente sono gli stessi della pena principale?
No. La Corte ha chiarito che la determinazione della durata della sospensione deve basarsi sui parametri specifici dell’art. 218, comma 2, del Codice della Strada (come la gravità del danno), e non sui criteri generali dell’art. 133 del Codice Penale usati per la pena principale. Le due valutazioni sono autonome.
Il concorso di colpa della vittima costringe il giudice a ridurre al minimo la sospensione della patente?
No. Nonostante il riconoscimento di un concorso di colpa della vittima, il giudice può comunque stabilire una durata della sospensione superiore al minimo edittale, basando la sua decisione su altri parametri autonomi, come ‘l’estrema gravità delle conseguenze del fatto’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13737 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SEREGNO il 07/10/1959
avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da COGNOME NOME Enrico avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dai Tribunale di Lecco per il reato di omicidio stradale.
Rilevato che la difesa lamenta vizio di motivazione relativamente all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida – determinata in anni 2 – sostenendo che non sia stata adeguatamente motivata la decisione di discostarsi notevolmente dal minimo edittale e prospettando la possibilità che non sia stata operate la riduzione per il rito ex art.222, comma 2bis, cod. strada.
Vista la memoria depositata in atti in cui la difesa insiste nel richiedere l’accoglimento del ricorso.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nei ricorso sono manifestamente infondate.
Quanto al profilo riguardante la riduzione per il rito, il riferimento contenuto nel dispositivo all’art. 222 comma 2-bis cod. strada rende palese il fatto che il giudice abbia provveduto in conformità, operando la riduzione di un terzo secco sulla durata di anni tre, pervenendo in tal modo a determinare la durata della sospensione della patente di guida in anni due.
Del pari manifestamente infondate sono le ulteriori doglianze difensive: la giustificazione posta a fondamento della decisione impugnata è sorretta da adeguata motivazione, avendo il Tribunale posto in evidenza, in base ai parametri previsti dall’art. 218 cod. strada, l’estrema gravità delle conseguenze del fatto.
Deve escludersi la contraddizione rilevata dalla difesa in relazione alle parti della motivazione in cui si riconosce il concorso di colpa della vittima ed in cui si sostiene che la condotta dell’imputato non sia stata connotata da una violazione di eccezionale rilevanza (in argomento si veda Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280393:”Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida i prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca dei provvedimento”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025