Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4855 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E presente l’avvocato COGNOME del foro di MILANO in difesa di RAGIONE_SOCIALE che conclude insistendo per l’accoglinnento del motivo del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 febbraio 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa il 21 giugno 2021 dal Tribunale di Piacenza che, all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto NOME colpevole del reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione.
La vicenda trae origine dall’arresto dell’imputato, avvenuto il 20 febbraio 2021, quando era stato trovato sul territorio dello Stato italiano, nonostante fosse stato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano il 12 gennaio 2017 ed eseguito con immediato accompagnamento alla frontiera.
In sede di convalida dell’arresto, COGNOME aveva dichiarato di aver fatto ritorno in Italia nel 2019, negando di aver compreso il significato del termine «espulsione», non essendo in grado di leggere la lingua araba.
La Corte di appello ha ritenuto non credibile tale giustificazione atteso che l’allontanamento di NOME dal territorio nazionale era stato materialmente eseguito dalla polizia che lo aveva fatto salire su un aereo diretto in Marocco.
I giudici di appello hanno evidenziato, quanto alla domanda di emersione ai sensi dell’art. 103 d.l. 34 del 2020 avanzata da COGNOME, che il reato per il quale si procede non è incluso fra quelli per i quali potrebbe operare la sanatoria.
Il motivo di impugnazione relativo alla recidiva è stato respinto stante la ricaduta nel reato dopo la precedente condanna per l’inottemperanza al decreto di espulsione nel 2016.
I giudici di merito hanno motivatamente disatteso, infine, il motivo di appello con il quale era stato chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 13, comma 13, d.lgs. 286 del 1998 e dell’art. 103 d.l. 34 del 2020.
A supporto dell’impugnazione ha riprodotto il contenuto letterale dell’art. 103 da ultimo citato ed evidenziato come il comma 17 della predetta normadisponga la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico di lavoratore straniero per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, co conseguente preclusione dell’espulsione fino alla definizione della domanda il cui esito positivo determina l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
Il ricorrente ha evidenziato come la Corte di appello di Bologna sia incorsa in un’erronea applicazione della legge, in quanto il giorno in cui era stato fermato per
il fatto oggetto di contestazione, egli aveva già presentato l’istanza di emersione.
I giudici di merito avrebbero dovuto, pertanto, sospendere il procedimento penale, in attesa dell’esito della predetta istanza.
Il difensore dell’imputato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 103, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 stabilisce, tra l’altro, che «dalla dat di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. e successive modificazioni».
La richiesta di sospensione del procedimento per l’intervenuta presentazione ,(della domanda di emersione è stata respinta dalla Corte di appello di Bologna in C-5 -24–s-P – –quanto, pur averecrdocumentatd-l’avvenuta presentazione della richiesta e l’avvio della procedura, questa è stata giudicata non operante in relazione ai reati già commessi, con particolare riferimento alla violazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato, essendo limitata la sospensione ai procedimenti penali relativi all’ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale.
A tale considerazione deve aggiungersi, con ciò rispondendo allo specifico motivo di ricorso sollevato dal ricorrente/che la norma prevede alcun esclusioni dal beneficio della sanatoria.
Il comma 10 della citata disposizione, infatti, stabilisce che sono esclusi:
-gli stranieri che sono stati colpiti da un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13 commi 1 e 2, lett. c) del d.lgs 286/98;
-gli stranieri che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territori nazionale;
-gli stranieri che risultino condannati anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per uno
dei reati indicati al comma 10 lett. c) ex art. 103;
gli stranieri che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato o dei paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, tenendo conto nella valutazione della pericolosità anche di eventuali condanne, anche non definitive, comprese quelle di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per uni dei reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen.
L’imputato, come COGNOME, del reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è tale in quanto, destinatario del provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 286 cit., ha fatto rientro nel territorio del Stato in assenza di autorizzazione.
Ne deriva che il reato per il quale si procede è escluso dall’operatività della sanatoria, vertendosi in tema di soggetto espulso con accompagnamento alla frontiera, situazione nella quale, incontestatamente, versa l’imputato.
A ciò si aggiunga che l’espressione «ingresso e soggiorno illegale» di cui alla lett. b) dell’art. 103, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998 per cui può operare la procedura di emersione, non pare riferibile al reato di rilievo in questa sede (reingresso nel territorio nazionale), ma alla fattispecie di cui all’art. 10 bis del predetto d.lgs.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 03/11/2023