Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2667 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2667 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME GRECA ZONCU MASSIMILIANO MICALI
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 21/07/2025 del TRIBUNALE di Palermo Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udito il Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 21 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, quale giudice dell’appello cautelare, ha respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere inflitta, con ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Palermo del 6 febbraio 2023, a XXXXXXXXXXXXXX, gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416bis , 629, 628, 416bis .1 cod. pen., in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, trattandosi di soggetto superiore agli anni settanta.
Il Tribunale ha respinto l’istanza rilevando che già piø volte il ricorrente aveva presentato istanze di revoca o sostituzione per motivi di salute, tutte respinte, e che l’ultimo accertamento peritale era stato effettuato soltanto in data 24 marzo 2025, ovvero circa quattro mesi prima dell’ordinanza, e non era stato dedotto alcun peggioramento intervenuto nelle more nelle condizioni di salute del ricorrente; tutte le patologie da cui egli Ł affetto sono sempre state valutate come compatibili con il regime carcerario; nella nuova istanza il ricorrente ha prospettato soltanto l’urgenza di provvedere alla stadiazione della malattia oncologica da cui Ł affetto il detenuto al fine di individuare l’adeguata terapia, in realtà Ł stata effettuato l’esame scintigrafico Total body risultato negativo con conseguenti esclusioni di metastasi ossee, e quindi Ł venuto meno anche il presupposto della richiesta di sostituzione della misura basato sulla necessità degli accertamenti necessari per la stadiazione della malattia oncologica; in ogni caso ogni tipo di esame che può essere effettuato anche in regime detentivo attraverso apposita autorizzazione per cui non vi Ł incompatibilità con la misura in corso.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, sia pure preceduto da quattro diverse intitolazioni, in cui evidenzia che il provvedimento sarebbe illogico quando afferma che le condizioni di salute del ricorrente possono essere fronteggiate in ambito carcerario se solo si pensa che dalla
diagnosi della neoplasia ad oggi non Ł stato iniziato il necessario percorso diagnostico, e che il consulente tecnico privato del ricorrente che lo ha visitato in data 23 aprile 2025 ha giudicato sorprendente che non sia stata intrapresa alcuna terapia ed ha raccomandato di effettuare gli esami diagnostici in tempi rapidi; l’esecuzione degli accertati diagnostici volti ad individuare la diffusione della massa tumorale sono il presupposto per poi individuare esattamente le cure; Ł stata effettuata soltanto una scintigrafia ossea ma sino alla data della trattazione dell’appello cautelare non si Ł ancora proceduto alla stadiazione del carcinoma prostatico; al momento dell’emissione del provvedimento impugnato non Ł nemmeno iniziato il processo volto alla comprensione di quale terapia debba intraprendere il detenuto, se la radioterapia se la chemioterapia o se un intervento chirurgico; in presenza delle considerazioni del consulente di parte inequivoche sul fronte dell’incompatibilità con il regime detentivo sorgeva l’obbligo di provvedere alla nomina di un perito.
La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria, anticipata per iscritto, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Come riportato nell’ordinanza impugnata, e come non contestato in ricorso, si tratta di reiterazione di istanza di sostituzione della misura cautelare, ovvero di una istanza che introduce un giudizio che ha un perimetro ristretto alla valutazione di eventuali fatti nuovi che non siano stati già dedotti in precedenza (cfr., per tutte, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 – 01), e che non permette, pertanto, di valutare di nuovo dall’inizio la complessiva condizione di salute del ricorrente, su cui si sofferma lungamente il ricorso descrivendo anche tutta la corrispondenza intercorsa tra difesa dell’imputato, Corti ed amministrazioni pubbliche, agli effetti di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
NØ era rivalutabile dall’ordinanza impugnata l’esistenza o meno di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in un soggetto di età superiore agli anni settanta, che Ł già stata considerata nella sentenza di questa Corte che ha rigettato il precedente ricorso del medesimo imputato contro la ordinanza cautelare genetica, ed in cui Ł stato osservato sul punto che ‘l’età anagrafica «superiore a 70 anni non ha impedito all’indagato di assumere la direzione della RAGIONE_SOCIALE e il comando, di fatto, di tutte le attività illecite riferibili all’associazione RAGIONE_SOCIALE » e che gli ordini impartiti dai ricorrente ai suoi affiliati «venivano eseguiti senza esitazione» (Sez. 1, n. 36061 del 13/06/2023, n.m.).
Nel caso in esame, in cui, in definitiva, il ricorrente ha un tumore alla prostata, circostanza già valutata nelle precedenti decisioni cautelari, ed in cui Ł stato escluso tramite T.A.C. che tale tumore abbia prodotto delle metastasi ossee, la nuova istanza di sostituzione della misura sottoposta al giudice del merito, poi coltivata con l’appello cautelare ed ulteriormente coltivata con il ricorso, aveva dedotto l’urgenza di effettuare l’esame PETPSMA per verificare se vi potessero essere metastasi extraossee, esame che sarebbe necessario per poi impostare in modo corretto la terapia.
Il ricorso deduce, in particolare, che la PET, che era stata programmata il 24 luglio 2025 solo grazie all’intervento della difesa, che si era attivata per trovare una struttura in cui effettuare l’esame, poi in concreto non Ł stata eseguita, e che il Tribunale si Ł accontentato di quanto il difensore del ricorrente aveva riferito a voce in udienza circa la prossima esecuzione dell’esame medico, ma della calendarizzazione di tale esame non vi era alcuna
evidenza documentale.
L’argomento Ł infondato, perchØ l’ordinanza sul punto Ł piø strutturata, in realtà, di quanto dica il ricorso, e rileva che la necessità di effettuare un esame diagnostico in corso di detenzione si risolve con uno strumento diverso dalla revoca o sostituzione della misura, ovvero con un’autorizzazione provvisoria all’uscita dalla casa circondariale per l’esecuzione dell’esame, che in ogni caso l’esecuzione di questo specifico esame era stata già calendarizzata, e che il tipo di malattia da cui Ł affetto l’imputato permette allo stesso di ricevere in carcere, con il supporto dell’assistenza ospedaliera, le cure che gli sono necessarie.
La circostanza che l’esame fosse stato calendarizzato anche in costanza di detenzione Ł, pertanto, solo uno dei passaggi logici dell’ordinanza impugnata, passaggio la cui caduta non comporta la disarticolazione della motivazione che si regge anche sull’evidenza della tipologia di malattia da cui Ł affetto il ricorrente, già valutata come non incompatibile con la detenzione.
Il ricorso deduce che, in una situazione quale quella in esame, sorgeva quantomeno l’obbligo di provvedere alla nomina di un perito.
L’argomento Ł infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha rilevato che l’ultima perizia sulle condizioni di salute del ricorrente risale al 24 marzo 2025, e quindi a soli quattro mesi prima della decisione, e che nell’istanza non era stata dedotta alcuna sopravvenienza che giustificasse la redazione di un nuovo accertamento peritale. La decisione del giudice del merito Ł, pertanto, conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che ‘in tema di misure cautelari, la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere fondata sulla prospettazione del peggioramento delle condizioni di salute dell’istante può essere legittimante rigettata, senza disporre perizia medica, qualora il giudice rilevi, con congrua motivazione, l’insussistenza di fatti nuovi, anteriormente non valutati, incidenti sulla situazione patologica già documentata, idonei a mutare la situazione sulla quale si sia già eventualmente formato il giudicato cautelare’ (Sez. 1, n. 44623 del 15/07/2022, COGNOME, Rv. 283747 – 01).
In definitiva, l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, ed il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 13/01/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.