Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9263 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di NOME nato a NAPOLI il 25/06/1987
avverso l’ordinanza del 30/09/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del Sostitùto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. udito l’avvocato COGNOME difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato ai motivi ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 20/02/2024, il Tribunale di Napoli, accogliendo il riesame proposto da COGNOME NOME, ha annullato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale aveva disposto ai danni del suddetto la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di concorso in una tentata estorsione aggravata dall’agevolazione mafiosa.
2.Interposto ricorso, questa Corte, con sentenza del 27/06/2024, ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata.
Con la decisione descritta in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la misura custodiale disposta con il provvedimento genetico.
Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell’indagato lamentando l’integrale vizio di motivazione in relazione ai diversi argomenti difensivi, già spiegati con il precedente riesame, con i quali si contestava il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa grazie al quale il primo giudice era pervenuto all’individuazione, nel ricorrente, di uno dei partecipi all’aggressione operata in danno della persona offesa. E si contesta anche il percorso logico attraverso il quale si è pervenuti a confermare l’attendibilità sul punto delle dichiarazioni di quest’ultima, ritenute riscontrata sulla base di elementi esterni indifferenti al tema della identificazione del ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’assenza di motivazione quanto alle ragioni dirette a confermare concretezza e attualità del pericolo di recidiva a fronte di una presunzione solo relativa della sussistenza delle dette esigenze e considerando il contegno tenuto dal ricorrente dopo il fatto e in occasione della scarcerazione disposta in esito all’annullamento del provvedimento genetico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fondatezza del primo motivo di ricorso porta all’annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale competente e conseguente assorbimento della seconda censura proposta con l’impugnazione.
Giova premettere che i temi agitati dal primo motivo di ricorso erano stati rassegnati dalla difesa dell’indagato nel corso del riesame definito dal provvedimento del Tribunale napoletano, poi annullato in occasione della precedente verifica di legittimità (punto 2 della memoria allegata al ricorso). Ed è di tutta evidenza che costituivano l’antecedente logico della valutazione sottesa al riscontro della condotta materiale ascritta al Di COGNOME in termini di partecipazione concorsuale all’aggressione descritta dall’imputazione.
Ciò malgrado, nel definire l’originario riesame, il Tribunale ebbe ad annullare il provvedimento genetico prescindendo integralmente da tali temi difensivi, dando per scontata, su tali versanti, la correttezza della valutazione operata dal primo giudice.
L’annullamento venne piuttosto decretato facendo leva sulla genericità del propalato della persona offesa quanto alla puntuale individuazione del contributo concorsuale assertivamente garantito dal ricorrente, giacché lo stesso non avrebbe consentito “di individuare con chiarezza una condotta idonea a rafforzare o consolidare l’azione violenta dei coindagati” risultando… “compatibile con una presenza passiva, da spettatore, magari anche connivente, ma non partecipante”.
3. A fronte di una siffatta valutazione, la sentenza rescindente r che ha dato luogo alla decisione ora sottoposta allo scrutinio della Corte, ha stigmatizzato, sul piano della linearità intrinseca, il relativo giudizio logico, perché ritenuto in palese contraddizione con quanto evidenziato dallo stesso Tribunale nel corso del medesimo provvedimento, là dove aveva rilevato “che la persona offesa, dopo averlo riconosciuto fotograficamente con assoluta certezza- riferiva che COGNOME: “aveva avuto un ruolo attivo durante la mia aggressione; questi mi ha circondato impedendomi di fuggire…”.
Una volta rimarcata tale incongruenza in fatto, la Corte di Cassazione ha anche indicato il principio in diritto da applicare nella specie, ribadendo che «ai fini del configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa”.
La stessa sentenza di annullamento ha di poi nuovamente segnalato l’inadeguatezza logica della prima decisione resa dal Tribunale nel definire il riesame proposto dall’indagato laddove si riteneva conclusivamente, con valutazione meramente congetturale, che la condotta del ricorrente descritta dalla persona offesa « potrebbe anche risultare compatibile con una presenza passiva, da spettatore, magari connivente, ma non partecipante», trascurando di considerare che la stessa risultava realizzata “in occasione di un appuntamento con la vittima -pacificamente- organizzato con il reclutamento di una pluralità di persone da coinvolgere alla prevista aggressione in danno” della persona offesa, la quale riferiva, infatti, che “dopo avere raggiunto il luogo dove lo aveva convocato NOME, trovava ad attenderlo una pluralità di individui che lo circondavano e lo percuotevano”.
4. Ciò premesso, emerge con immediata evidenza che, nel definire il primo ricorso di legittimità, la Corte di Cassazione non poteva che muovere da una situazione in fatto, quella offerta dal Tribunale del riesame in termini di aprioristica valutazione della forza indiziaria da ascrivere alle dichiarazioni della persona offesa e al riconoscimento da questa operato nel pervenire alla individuazione del ricorrente, cristallizzata senza tenere in conto le obiezioni difensive prospettate nel corso dell’originario riesame sui temi oggi ribaditi dall’impugnazione che occupa; e che tale situazione in fatto, rispetto alla quale la difesa nulla poteva obiettare nel corso del precedente incidente di legittimità, era il frutto di un incompleto, originario, scrutinio di merito, sì che la stessa andava, in sede di rinvio, per forza di cose nuovamente sottoposta a revisione, rispondendo alle censure difensive prospettate con il riesame.
Una volta superate queste ultime, si sarebbe potuto ritenere consolidata, sul piano della relativa ricostruzione indiziaria, la situazione in fatto considerata dalla sentenza
rescindente, sulla quale poi modulare il principio in diritto indicato con la sentenza rescindente.
5.Con la decisione gravata da ricorso, di contro, il Tribunale ha operato siffatto salto logico giuridico, finendo per fare applicazione della valutazione in diritto imposta dalla decisione rescindente sulla base di una ricostruzione della vicenda in fatto che non poteva dirsi consolidata se non affrontando e superando i rilievi difensivi in origine proposti con il riesame che, rispetto a quel risultato fattuale, assumevano un portato preliminare.
Ragionando diversamente, infatti, l’eventuale valutazione resa dal giudice del merito, in ossequio al criterio della ” ragione . liquida” che porti comunque all’accoglimento della prospettazione difensiva trascurandone, al contempo, alcuni rilievi da ritenersi prioritari nella ordinaria progressione logica sottesa allo scrutinio delle relative doglianze, finirebbe per risultare gravemente lesiva delle prerogative difensive laddove la decisione adottata, nel suo portato finale, si riveli errata per altri vizi comunque riscontrati, come avvenuto nella specie.
Da qui il vizio di motivazione che porta alla decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 23/01/2025