Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33372 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33372 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SPARANISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale militare NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME anche in sostituzione dell’Avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 marzo 2018, il Tribunale Militare di RAGIONE_SOCIALE assolveva NOME COGNOME, Luogotenente Specialista di Elicotteri in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE, dal reato di sabotaggio di opere militari aggravato (dal grado rivestito) e continuato di cui agli artt. 167, comma 1, cod. pen. mil . pace, 47, n. 2), stesso codice e 81, cpv., cod. pen., contestatogli per aver reso temporaneamente inservibile, con distinte azioni criminose poste in essere nella stessa giornata del 15 gennaio 2014, un hangar per velivoli militari; in particolare, l’imputato veniva accusato di avere mediante ripetuto accesso al locale e dispersione in esso di fibre d’amianto, provocato una contaminazione sfociata nell’interdizione temporanea dell’uso del luogo (dal 17 gennaio al 6 febbraio 2014).
Con sentenza del 4 luglio 2019, la Corte Militare di Appello ribaltava la decisione assolutoria di primo grado, condannando l’imputato, limitatamente alle condotte descritte ai nn. da 1) a 3) dell’imputazione (confermando, quindi, l’assoluzione per quelle descritte ai nn. 4 e 5), previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, alla pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione, nonché alla pena accessoria RAGIONE_SOCIALE degradazione e ad ogni altra conseguenza di legge.
Investita del ricorso per cassazione presentato nell’interesse dell’imputato, questa Prima RAGIONE_SOCIALE penale, con ordinanza n. 35595/21 pronunciata all’esito RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza del 24 marzo 2021, incidentalmente disattesi i motivi di ricorso e giudicata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 167 cod. pen. mil . pace eccepita, sollevava d’ufficio diversa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE disposizione incriminatrice, sotto il peculiare profilo RAGIONE_SOCIALE mancata previsione, nella disposizione medesima, di una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità; omissione reputata in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.
Con sentenza n. 244 del 19 ottobre 2022, la Corte costituzionale accoglieva la questione sollevata, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’ar 167, primo comma, cod. pen. mil . pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari adibite al servizio delle Forze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulti, per la particolare tenui del danno causato, di lieve entità.
Si giungeva, quindi, a nuova udienza pubblica di discussione, celebratasi in data 19 maggio 2023.
Questa Prima RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 31557/2023, definitivamente respinti i motivi di ricorso attinenti al giudizio di responsabilità per le rag provvisoriamente delibate nell’ordinanza interlocutoria del 24 marzo 2021, annullava la sentenza impugnata “limitatamente al trattamento sanzioNOMErio”, demandando al giudice del rinvio – come inequivocamente evincibile dal chiaro tenore del par. 2. del ‘Considerato in diritto’ – esclusivamente di verificare “se condotta tenuta dal COGNOME potesse essere considerata, per la particolare tenuità del danno cagioNOME, fatto di lieve entità, da ciò dipendendo il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE corrispondente speciale circostanza attenuante e l’eventuale rimodulazione del trattamento sanzioNOMErio” (pag. 6 sent. cit.).
Con sentenza del 25 ottobre 2023, la Corte Militare di Appello, in esito al giudizio di rinvio, confermava il trattamento sanzioNOMErio da essa stessa inflitto con la citata decisione del 4 luglio 2019, parzialmente annullata da questa Corte.
Il giudice del rinvio escludeva, con ampia motivazione di cui è opportuno riportare alcuni brani, che la condotta dell’imputato potesse essere qualificata alla stregua di un fatto di lieve entità.
Si legge, in particolare, a pag. 29: «L’inservibilità derivata dalla condotta del prevenuto ha riguardato un locale strategico per l’attività operativa del base e la sicurezza di volo delle persone; un’area vocata a garantire l’adeguata sorveglianza dei velivoli e la loro puntuale e scrupolosa manutenzione: precondizioni per l’ottimale conservazione RAGIONE_SOCIALE flotta RAGIONE_SOCIALE base aerea e, quindi, per la necessaria, irrinunciabile, tutela dell’integrità fisica degli equipa impiegati; precondizioni necessarie, in sintesi, a garantire lo svolgimento – in piena sicurezza e secondo elevati standards – dei compiti di servizio assegnati alla struttura militare. Struttura militare che, per quanto di specifica competenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Capodichino, prevedeva l’uscita in volo, ogni giorno, di tre elicotteri velivoli che, diversamente, nel periodo dal 17 gennaio al 6 febbrai 2014, proprio in ragione del sabotaggio in contestazione, restarono privi di utile impiego e privi RAGIONE_SOCIALE loro appropriata custodia e cura con evidente significativ danno dell’efficienza del servizio militare. Peraltro, quand’anche i voli non fossero stati annullati, il mero fatto di aver reso più disagevole, improvvisata, l’attivit custodia/manutenzione dei mezzi impiegati avrebbe comunque inciso, significativamente, sull’efficienza del servizio: comportato un danno certamente non tenue, trattandosi di menomazione destinata a tradursi, inaccettabilmente, in un potenziale deficit di sicurezza per il personale di bordo; per la vita di altri militari.
Come pure, anche a voler limitare – come suggerito dalla Difesa – l’arco temporale di oggettiva inutilizzabilità del deposito a quello dal 17 al 28 gennaio 2014 – allorquando la nuova campionatura dell’aria dette, per l’hangar,
tranquillizzanti risultati (conosciuti, però, dal Comando, solo il succe febbraio 2014) – risulta evidente che l’interdizione del deposito per oltr dieci giorni non può che configurarsi quale limitazione idonea ad interferire pesantemente sulla capacità operativa RAGIONE_SOCIALE base aeroportuale: privata, comunque, per un assai rilevante lasso di tempo, di un locale – per metà già precedentemente interdetto – evidentemente strategico per lo svolgimento di una corretta e sicura attività lavorativa, tanto a terra quanto in volo.
Restando, invece, irrilevante, nel giudizio teso a valutare la gravità del danno conseguito alla condotta del COGNOME, la circostanza che, tra le due rilevazioni (quella del 15 e del 28 gennaio 2014), l’amministrazione non avesse provveduto – non avendone i mezzi adeguati – ad effettuare la pur consigliata bonifica dei locali contaminati; se è vero, infatti, che, così – come ancora sottolineato dalla difesa – nessun onere economico venne a gravare ulteriormente sull’amministrazione militare, è però altrettanto vero che, comunque, quand’anche si fosse proceduto a tale bonifica, l’amministrazione non avrebbe potuto disporre la riapertura dell’hangar prima dei nuovi campionamenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (e, quindi, prima RAGIONE_SOCIALE conoscenza dei nuovi valori); riapertura necessariamente subordinata, infatti, al positivo riscontro RAGIONE_SOCIALE scomparsa di fattori di rischio per salute dei militari».
Prosegue la Corte Militare a pag. 31:
«E ancora, a escludere che il danno conseguito alla condotta in esame possa qualificarsi come tenue, ma addirittura di particolare tenuità, concorre, peraltro, anche il mezzo utilizzato dal prevenuto per rendere inservibile l’hangar: mezzo di pericolosità tale da imporre, necessariamente, l’adozione di speciali e non diversamente surrogabili cautele, vale a dire la chiusura dei locali ovvero l’utilizzo di peculiari presidi presidi che, peraltro, avrebbero dovuto forma oggetto di uno specifico approvvigionamento; mezzo idoneo, altresì, a ingenerare – tanto nel personale di terra quanto in quello di volo, già profondamente turbato dalla precedente chiusura dell’altra metà dell’hangar -una prevedibile, e ben comprensibile, apprensione e ritrosia nell’apprestarsi a svolgere la consueta attività lavorativa, con tutte le conseguenti ricadute, ancora una volta, in termin di efficienza del servizio; mezzo, ancora, che, oltre a inibire una pronta restituzione dei locali alla loro naturale destinazione – e il ripristino alle normali att lavorative – espose a un ulteriore e non necessario rischio la salute dei lavoratori e rese, altresì, necessaria la loro sottoposizione a mirati controlli sanitari ulteriormente incidendo sul normale svolgimento dei compiti istituzionali».
In conclusione, secondo il giudice di merito, la vicenda scrutinata mai avrebbe potuto essere ricondotta nell’alveo del fatto di lieve entità, tale potendo essere qualificato, come desumibile dagli esempi evocati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 244/2022, solo quello in cui dall’azione criminosa fo derivate conseguenze del tutto circoscritte, assai limitate nel tempo, suscettibili di essere agevolmente eliminate, scarsamente incidenti sull’efficienza del servizio militare, come non avvenuto nel caso di specie.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite dei difensori, sviluppando tre motivi.
8.1. Con il primo, si eccepisce la violazione dell’art. 624 cod. proc. pen., in quanto, ad avviso RAGIONE_SOCIALE difesa, l’oggetto del giudizio di rinvio, coerentemente alla statuizione di annullamento sul trattamento sanzioNOMErio, non avrebbe potuto non riguardare anche la rimodulazione RAGIONE_SOCIALE pena base rispetto alla fattispecie di reato ritenuta più grave in concreto e da porre in continuazione, non essendosi sul punto formato alcun giudicato.
8.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione sul trattamento sanzioNOMErio a causa RAGIONE_SOCIALE omessa autonoma valutazione, da parte del giudice del rinvio, rispetto al primo giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte Militare di Appello in punto determinazione RAGIONE_SOCIALE pena.
8.3. Con il terzo motivo, si denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 171, n. 2), cod. pen. mil . pace.
Si rimprovera alla Corte Militare di aver circoscritto la sua valutazione all’oggettiva gravità del danno, omettendo di valutare gli aspetti più marcatamente soggettivi e finalistici RAGIONE_SOCIALE condotta, anche in un’ottica di finalizzazione rieducati RAGIONE_SOCIALE pena.
Mancherebbe in sentenza ogni riferimento a quelle ulteriori circostanze valutative prescritte dall’art. 311 cod. pen. che, nell’ottica dei giudici de Consulta, hanno rappresentato il c.d. tertium comparationis per addivenire all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE questione di costituzionalità.
Il giudice del rinvio avrebbe dovuto valorizzare i motivi RAGIONE_SOCIALE condotta quali afferenti alla sfera sindacale/politica, avendo l’imputato agito, quale responsabile per la sicurezza dei lavoratori, sotto la spinta emotiva di quanto precedentemente accaduto alla base di Pratica di Mare e per richiamare (sia pure in modo certamente abnorme) la scala gerarchica – sino ad allora inerte – alla necessità di provvedere ad urgenti accertamenti in ordine alla presenza di amianto negli elicotteri stazionanti nella base e comunque all’interno dell’hangar.
In questi termini, secondo la difesa, l’offesa penale apparirebbe oggettivamente “mitigata”, classificandosi la condotta in un ambito di sabotaggio di tipo sindacale e/o para sindacale, per finalità astrattamente meritevoli di tutela, come tali idonee a determinare un trattamento più mite.
Restava comunque assodato, a supporto RAGIONE_SOCIALE lieve entità del fatto, che elicotteri mai avrebbero smesso di volare, non potendosi, quindi, individuare soluzione di continuità nel servizio operativo dei velivoli.
Né poteva ricadere sull’imputato incolpevole la mancata attivazione delle procedure di bonifica del sito che, ove tempestivamente attivate, avrebbero certamente ridotto in modo ulteriore il periodo di inattività dell’hangar.
Affetto da illogicità manifesta, infine, era il giudizio circa l’insidiosità mezzo adottato, atteso che la contaminazione appariva di natura puntuale e non diffusiva, non essendo mai state rinvenute e processualmente accertate tracce di amianto presenti significativamente nell’ambiente; neppure riscontrabile processualmente il dato che l’attività di sorveglianza sanitaria a cui sarebbero stati sottoposti i militari RAGIONE_SOCIALE base fosse riconducibile alla condotta dell’imputat piuttosto che a un più generale principio di precauzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.
Sono, quanto meno, infondati, i primi due motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente poiché entrambi afferenti ai compiti del giudice del rinvio.
2.1. In argomento, va rammentato che, in caso di annullamento con rinvio, la cognizione del giudice è limitata ai punti RAGIONE_SOCIALE decisione già dedotti nel precedente ricorso e non esaminati dalla Corte di cassazione, ovvero a circostanze che, aggiungendosi ad elementi già valutati nel provvedimento annullato, ne modifichino la fisionomia in modo significativo (Sez. 4, n. 52672 del 02/10/2014, Fornaro, Rv. 261944 – 01).
Sempre sul tema, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’ 628, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l’ambito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio alle questioni non decise dalla pronuncia di annullamento, in quanto il principio RAGIONE_SOCIALE tendenziale irrevocabilità e incensurabilità delle decisioni RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione costituisce lo scopo stesso dell’attività giurisdizionale e si mostra pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo RAGIONE_SOCIALE legittimità affidato alla medesima Corte dall’art. 111 Cost. (Sez. 2, n. 41461 del 06/10/2004 COGNOME ed altri Rv. 230578 – 01: fattispecie nella quale la sentenza di annullamento con rinvio, previa diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, aveva demandato al giudice di merito la sola determinazione RAGIONE_SOCIALE pena. Il ricorrente, ritenendo che si fosse invece trattato di addebito di fatto diverso, con conseguente omissione RAGIONE_SOCIALE trasmissione degli atti
al P.M., aveva lamentato il vincolo del giudice del rinvio al dictum RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione).
In seguito, è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in relazione al principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., in quanto – è stato affermato – tali norme, seguendo lo schema del “giudicato progressivo”, perseguono l’obiettivo di delimitare sempre più l’oggetto del giudizio e non consentono una protrazione “ad libitum” del processo, garantendo, piuttosto, che gli strumenti di conoscenza utilizzati dal giudice nel rispetto delle regole procedurali avvicinino quanto più possibile la “verità processuale” alla “verità materiale”, il cui accertamento rappresenta tendenzialmente il fine ultimo del processo penale (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264860 – 01).
2.2. Tanto premesso, va rilevato che, come già accenNOME nella esposizione in fatto, la sentenza rescindente emessa da questa RAGIONE_SOCIALE Prima n. 31557/2023, da cui è scaturito il giudizio di rinvio definito con la sentenza oggetto dell’odiern ricorso, al par. 2 del ‘Considerato in diritto’, preso atto RAGIONE_SOCIALE intervenu declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 167 cod. pen. mil . pace nei termini di cui si è detto (e sui quali si tornerà a breve in modo più diffuso), assegNOME al giudice di merito competente il compito di “verificare se la condotta tenuta da COGNOME potesse essere considerata, per la particolare tenuità del danno cagioNOME, fatto di lieve entità, da ciò dipendendo il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE corrispondente speciale circostanza attenuante e l’eventuale rimodulazione del trattamento sanzioNOMErio”.
Secondo un agevole coordinamento semantico e concettuale delle parole trascritte, da tale proposizione non può non inferirsi che, in tanto avrebbe potuto il giudice del rinvio pervenire alla “rimodulazione del trattamento sanzioNOMErio”, in quanto avesse (“eventualmente”) riconosciuto la circostanza attenuante de qua: non avendola, viceversa, riconosciuta, non vi era alcuna ragione di “rimodulare” il trattamento sanzioNOMErio già applicato all’imputato con la precedente sentenza di merito emessa dalla Corte di secondo grado, parzialmente annullata.
Non è superfluo ricordare, per quanto d’interesse, una recente sentenza di questa Corte, che ha affermato, seppure con riferimento a un caso di annullamento parziale RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna, disposto per omessa valutazione del motivo sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, che il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultant dal divieto di “reformatio in peius”, che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura
complessiva RAGIONE_SOCIALE pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura RAGIONE_SOCIALE pena base, che non può essere mutata (Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284591 – 01).
Anche alla luce di quest’ultimo principio, pertanto, vanno disattesi i primi due motivi di ricorso.
Parimenti infondato è il terzo motivo.
3.1. Conviene prendere le mosse dalla sentenza n. 244 del 2022 (emessa all’udienza del 19 ottobre 2022 e depositata il 2 dicembre successivo), con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 167, pr comma, cod. pen. mi!. pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari adibite al servizio delle Forze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulti, per la particolare tenui del danno causato, di lieve entità.
La Corte costituzionale, come in parte già accenNOME, ha ritenuto che la mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzioNOMErio per i fatti lievi abbracciati dall’ampio perimetro applicativo RAGIONE_SOCIALE disposizion censurata violi il principio di proporzionalità RAGIONE_SOCIALE pena, in quanto comporta che, anche rispetto a condotte che non provochino alcun disservizio significativo, il Tribunale militare sia vincolato ad applicare una pena – fissata nel minimo edittale, eccezionalmente elevato, di otto anni di reclusione – che può risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, con pregiudizio allo stesso principio di individualizzazione RAGIONE_SOCIALE pena e alla funzione rieducativa.
Il Giudice delle leggi ha chiarito che al riscontrato vulnus c stituzionale non è possibile porre rimedio, come richiesto dalla Cassazione rimettente, estendendo alla disposizione censurata – limitatamente alle condotte di sabotaggio temporaneo cui si riferiscono le censure – l’attenuante prevista dall’art. 311 cod. pen. per i delitti contro la personalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed applicabile anche al sabotaggio comune, considerato che, per gli specifici doveri di custodia che gravano sul militare, tale delitto non costituisce idoneo tertium comparationis. Si rivela, invece, adeguata, agli anzidetti fini, l’estensione RAGIONE_SOCIALE attenuante prevista dall’art. 171, 2), cod. pen. mil . pace per figure criminose contigue, consentendo così al giudice nei casi di lieve entità di diminuire la pena sino a un terzo, in applicazione dell disposizione generale di cui all’art. 51, n. 4), del medesimo codice.
Più diffusamente, la sentenza n. 244 del 2022 ha così argomentato, nella sua parte centrale:
« In realtà, fatti di lieve entità – in relazione in particolare alla mode del pregiudizio cagioNOME alla efficienza operativa delle res oggetto RAGIONE_SOCIALE condotta – sono agevolmente ipotizzabili rispetto alla figura delittuosa all’esame, in ragione RAGIONE_SOCIALE tessitura semantica particolarmente lata delle espressioni utilizzate dal legislatore. La disposizione censurata sanziona, esattamente come quella parallela prevista dal codice penale comune, condotte che spaziano dalla distruzione di navi e aeromobili alla causazione RAGIONE_SOCIALE temporanea inservibilità di qualsiasi opera adibita al servizio delle Forze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: inclusi, ad esempio, apparecchi telegrafici, radiotelegrafici e telefonici (Tribunale supremo militare, sentenza 14 dicembre 1978, n. 339) o elaboratori di dati (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 gennaio 1992, n. 3744, con riferimento all’identica dizione utilizzata dall’art. 253 cod. pen.).
In particolare, fatti di lieve entità sono facilmente immaginabili rispetto all condotte – su cui pone l’accento l’ordinanza di rimessione – consistenti nel rendere meramente «inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente» le cose elencate tanto nell’art. 167 cod. pen. mil . pace, quanto nell’art. 253 cod. pen.: come nel caso del rifornimento con carburante non idoneo (Tribunale supremo militare, sentenza 13 febbraio 1979, n. 144), o del mancato rifornimento di un automezzo militare (sulla configurabilità del delitto di distruzione o sabotaggio di cui all’art. 167 cod. pen. mil . pace mediante condotte omissive, Tribunale militare di Roma, sentenza 20 marzo 2009, n. 75; Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 gennaio 2011, n. 20123).
La previsione nel diverso sistema del codice penale comune RAGIONE_SOCIALE possibilità di una diminuzione RAGIONE_SOCIALE pena fino a un terzo, rispetto a una pena minima eccezionalmente elevata come quella di otto anni di reclusione, opera come una valvola di sicurezza che consente al giudice, rispetto a condotte che non abbiano prodotto danni significativi alla funzionalità del servizio, di evitare l’irrogazione una sanzione destinata a essere necessariamente eseguita in carcere, per diversi anni, anche laddove sia riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche – la cui applicazione non varrebbe comunque a ricondurre la pena entro i limiti che consentono la concessione di misure alternative alla detenzione in fase esecutiva.
L’indisponibilità di un’analoga valvola di sicurezza nel sistema penale militare comporta, invece, che anche rispetto a condotte del militare che non provochino alcun disservizio significativo, il tribunale militare sia vincolato a applicare la pena RAGIONE_SOCIALE reclusione non inferiore a otto anni, con le conseguenze appena descritte. Un tale trattamento sanzioNOMErio può risultare, anche per il militare in servizio che pure è titolare di specifici doveri di custodia rispet all’oggetto materiale RAGIONE_SOCIALE condotta, manifestamente sproporzioNOME rispetto alla
gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, con pregiudizio allo stesso principio di individualizzazione RAGIONE_SOCIALE pena e alla sua necessaria funzione rieducativa.
La situazione è, dunque, in larga misura corrispondente a quella oggetto RAGIONE_SOCIALE pronuncia con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. cod. pen. nella parte in cui non prevedeva che la pena da esso comminata fosse diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatt risultasse di lieve entità. Anche in quell’occasione, questa Corte ha stigmatizzato l’impossibilità, discendente dalla disciplina censurata, di «mitigare – in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell’azione criminosa, entità del da o del pericolo) – una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al moRAGIONE_SOCIALE legale» (sentenza n. 68 del 2012, punto 5 del Considerato in diritto; si vedano, inoltre, le numerose pronunce con cui questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata di circostanze attenuanti fondate sulla «lieve entità» del fatto – sentenze n. 143 del 2021 e n. 251 del 2012 -, sulla sua «particolare tenuità» -sentenza n. 105 del 2014 -, sulla sua «minore gravità» – sentenza n. 106 del 2014 -, ovvero sulla «speciale tenuità» – sentenza n. 205 del 2017 -).
3.4.- Al vulnus così accertato non è possibile porre rimedio – come vorrebbe il giudice rimettente – semplicemente estendendo al delitto di cui all’art. 167 cod. pen. mil . pace la circostanza attenuante prevista dall’art. 311 cod. pen., che, per quanto si è poc’anzi osservato, non costituisce idoneo tertium comparationis, non prestandosi così a essere “importata”, attraverso una pronuncia additiva, all’interno del codice penale militare di pace.
Quest’ultimo già conosce, però, diverse ipotesi in cui, rispetto a gravi reati militari, è previsto che la pena sia diminuita quando il fatto risulti di lieve ent Ciò accade rispetto ai pur gravissimi reati richiamati dall’art. 102 cod. pen. mil . pace (tra i quali si annoverano, ad esempio, l’alto tradimento e le intelligenze con lo straniero), nonché per i delitti di danneggiamento di edifici militari e distruzione o deterioramento di cose mobili militari, disciplinati rispettivamente dagli artt. 168 e 169 cod. pen. mil . pace che immediatamente seguono la disposizione in questa sede censurata, e per i quali l’art. 171, numero 2), RAGIONE_SOCIALE stesso codice prevede che la pena sia «diminuita» «se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità». In applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizio generale di cui all’art. 51, numero 4), cod. pen. mil . pace, il giudice è tenuto in tali ipotesi a diminuire la pena sino a un terzo.
L’estensione alla disposizione censurata RAGIONE_SOCIALE possibilità di attenuazione RAGIONE_SOCIALE pena già prevista dall’art. 171, numero 2), cod. pen. mil . pace, applicabile a figure criminose contigue (anche in relazione alla sostanziale coincidenza dell’interesse protetto) a quella che qui viene in considerazione, costituisce una soluzione idonea a riparare il vulnus accertato da questa Corte.
Tale estensione deve essere limitata al solo frammento dell’art. 167 cod. pen. mil . pace sul quale il giudice rimettente ha appuntato i dubbi di legittimità costituzionale, e cioè alla sola previsione delle condotte di sabotaggio temporaneo (consistenti nel rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, le cose elencate dallo stesso art. 167 cod. pen. mil . pace).
3.5.- L’art. 167, primo comma, cod. pen. mil . pace deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari adibite al servizio delle Forze RAGIONE_SOCIALE risulti, per la particolare tenui del danno causato, di lieve entità».
3.2. Nella sua decisione, la Corte costituzionale ha, dunque, circoscritto l’estensione alla disposizione di cui all’art. 167, primo comma, cod. pen. mil . pace RAGIONE_SOCIALE possibilità di attenuazione RAGIONE_SOCIALE pena già prevista dall’art. 171, numero 2), cod. pen. mil . pace, applicabile a figure criminose contigue, alla sola previsione delle condotte di sabotaggio temporaneo, consistenti nel rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, le cose elencate dallo stesso art. 167.
Tenuto conto del dictum del Giudice delle leggi e di alcune esemplificazioni, contenute nella sentenza in commento, del significato di “fatti di lieve entità”, intesi, cioè, come fatti che abbiano cagioNOME un modesto pregiudizio “alla efficienza operativa delle res oggetto RAGIONE_SOCIALE condotta” ovvero come “condotte che non abbiano prodotto danni significativi alla funzionalità del servizio”, non possono nutrirsi soverchi dubbi sull’oggetto RAGIONE_SOCIALE valutazione del giudice di merito, che non potrà che essere incentrato, nel decidere sulla ricorrenza o meno di un fatto di “lieve entità”, su un parametro di natura squisitamente oggettiva quale quello RAGIONE_SOCIALE “tenuità del danno”, come messo in luce dal tenore letterale dell’art. 171, n. 2), cod. pen. mil . pace (“2) la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità”) e dalla elaborazione di questa Corte (Sez. 1, n. 931 del 28 maggio 1985, COGNOME, in motiv., che ha affermato, con riguardo al reato di cui all’art. 169 cod. pen. mil . pace: “Per la determinazione RAGIONE_SOCIALE particolare tenuità del danno nel reato di distruzione o deterioramento di cose mobili militari non è sufficiente fare riferimento al criterio patrimoniale, perc occorre soprattutto tener presente il danno derivante al servizio”).
3.3. Se così è, del tutto immune da censure è la sentenza impugnata, laddove, nell’escludere la ravvisabilità, nella specie, dell’invocata attenuante, ha imperniato la sua valutazione essenzialmente sull’entità del danno, certamente non tenue, arrecato al servizio dal comportamento delittuoso dell’odierno ricorrente, secondo le lineari e solide argomentazioni esposte alle pagg. 29 e 31 e riportate al par. 7. RAGIONE_SOCIALE superiore esposizione in fatto, qui da intendersi integralmente trascritte; argomentazioni con le quali è stata efficacemente e logicamente delineata la pesante interferenza, cagionata dalla diffusione di amianto all’interno del locale hangar di cui si è detto sulla capacità operativa RAGIONE_SOCIALE base aeroportuale, privata, per un significativo lasso di tempo, di un locale – per metà già precedentemente interdetto – strategico per lo svolgimento di una corretta e sicura attività lavorativa, tanto a terra quanto in volo.
Non colgono, di contro, nel segno le censure difensive con le quali si rimprovera alla Corte di merito, affatto infondatamente per quanto appena evidenziato, di aver costruito sulla motivazione esclusivamente sulla entità del danno, senza valutare profili soggettivi, quali, ad esempio, i motivi di carattere sindacale che avrebbero ispirato il sabotaggio.
Si ribadisce che la natura dell’attenuante di cui all’art. 171 cod. pen. mil . pace è oggettiva, sicché non vi è spazio alcuno, nella relativa valutazione, per aspetti che esulino dalla “tenuità del danno” nella sua dimensione materiale correlata all’efficienza e alla funzionalità del servizio.
Natura oggettiva che, del resto, viene confermata, anche sul piano sistematico, dalla giurisprudenza di questa Corte in numerose pronunce afferenti all’analoga diminuente RAGIONE_SOCIALE lieve entità del fatto prevista dall’art. 311 cod. pen. in cui si è statuito che la valutazione di levità investe la condotta delittuosa n suo complesso, sicché la stessa deve essere esclusa se il requisito RAGIONE_SOCIALE lieve entità manchi o in rapporto all’evento di per sé considerato ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze RAGIONE_SOCIALE condotta; ovvero, ancora, in rapporto all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatto (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286092 – 01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, COGNOME e altro, Rv. 269933 01; Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 256117 – 01).
Disallineata ai parametri legislativi e giurisprudenziali illustrati, pertanto la deduzione con cui ci si duole RAGIONE_SOCIALE mancata considerazione delle finalità che avrebbero ispirato il gesto di COGNOME, mentre versata in fatto e aspecifica per mancato confronto con la ratio decidendi è la censura con cui si contesta come manifestamente illogica l’affermazione, contenuta in sentenza, circa la natura insidiosa dell’amianto diffuso negli ambienti dall’imputato.
4′ Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il hcorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2024
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