Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44918 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44918 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen, conclude per il rigetto udito il difensore E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO del foro di BARI in difesa di: COGNOME Il difensore presente chiede raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, I Tribunale di Bari, quale giudice del riesame e a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Terza Sezione di questa Corte con sentenza del 22/11/2022, ha confermato l’ordinanza emessa il 28/06/2022 dal GIP presso il Tribunale di Bari, con il quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato previsto daWart.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 – con le aggravanti di avere costituito un’associazione armata e composta da oltre dieci persone, di quella prevista dall’art.112, comma 1, n.4, cod.pen. e di quella prevista dall’art.416-bis.1 cod.pen. – oltre che del reato previsto dall’art.75, comma 2, cligs. n.159/2011.
Nella pronuncia di annullamento, la Suprema Corte aveva rilevato l’omissione di adeguata motivazione, da parte del Tribunale distrettuale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, attesa la mancata indicazione – con specifico riferimento alle richiamate dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia – di condotte concretamente idonee a dimostrare la consapevole adesione dell’indagato all’associazione e il conseguente apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio.
Il Tribunale del riesame, pronunciandosi in sede di rinvio, ha premesso che all’odierno ricorrente era stato contestato di essere preposto alla gestione di una piazza di spaccio ubicata nel centro storico di Bitonto, per conto del clan “RAGIONE_SOCIALE“, operante nel suddetto Comune e in quello di Palo del Colle.
Il Collegio ha quindi ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, sulla base delle convergenti dichiarazioni dì alcuni collaboratori di giustizia, reciprocamente riscontrate, dalle quali sarebbe emerso il ruolo del COGNOME COGNOME gestione della suddetta piazza di spaccio per conto del citato sodalizio criminale; ritenendo altresì fondata l’ipotesi accusatoria in ordine alla ravvisabilità, in capo all’indagato, di poteri di coordinamento e direzione valutabili ai sensi dell’art.74, comma 1, T.U. stup..
In punto di esigenze cautelari, il Tribunale – alla luce della gravità del pericolo di reiterazione desumibile dalla gravità dei fatti contestati – ha ritenuto non superabile la doppia presunzione prevista dall’art.275, comma 3, cod.proc.pen., anche alla luce della sussistenza di concreti elementi idonei
a denotare la perdurante operatività del sodalizio criminale, ritenendo quindi proporzionata e adeguata la sola misura di massimo rigore.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la nullità dell’ordinanza gravata per violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all’art.74 T.U. stup. e con particolare riferimento alla riconosciuta qualifica di organizzatore/preposto in capo all’indagato.
Ha dedotto che la motivazione del Tribunale aveva omesso di confrontarsi con le argomentazioni poste alla base della sentenza di annullamento, premettendo come la difesa non avesse mai contestato l’appartenenza del COGNOME al clan COGNOME e nemmeno la sussistenza delle esigenze cautelari; ha dedotto che il Tribunale del riesame avrebbe, reiteratamente, fatto riferimento alle dichiarazioni di alcuni solo dei collaboratori di giustizia, le quali dovevano ritenersi caratterizzate da genericità e che comunque avevano identificato l’indagato ora come spacciatore, ora come facente parte di gruppi di fuoco e – in alcuni dei casi – nemmeno identificato; ha altresì dedotto che l’asserito ruolo apicale non sarebbe stato desumibile neanche dal tenore delle conversazioni intercettate e riportate nell’ordinanza; argomentando altresì come il valore del contributo offerto doveva comunque ritenersi limitato nel tempo, atteso che le indagini erano state avviate nel febbraio del 2017 e che nel febbraio del 2018 il NOME era stato tratto in arresto; ha quindi argomentato che gli elementi di indagine non potevano ritenersi idonei a sostenere la sussistenza di un ruolo organizzativo e apicale.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e
sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, COGNOME, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
3. Con l’unico motivo di doglianza, la difesa ha dedotto che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con le argomentazioni poste alla base della pronuncia di annullamento con rinvio; COGNOME quale era stato dato atto dell’insufficienza del provvedimento già reso dal Collegio in punto di ricostruzione del ruolo effettivamente svolto dal ricorrente nell’ambito del sodalizio criminale e con specifico riferimento a quello organizzativo e direttivo indicato nel capo di imputazione provvisorio.
Le argomentazioni sono infondate, dovendosi ritenere che il Tribunale distrettuale si sia adeguatamente confrontato con le argomentazioni poste alla base della sentenza di annullamento, in conformità con il principio dettato dall’art.627, comma 3, cod.proc.pen..
4. In relazione al thema decidendum del presente procedimento, va premesso che la lettera dell’art.74, comma 1, T.U. stup., distingue diverse figure ovvero il promotore, cioè colui che si fa iniziatore del sodalizio, il dirigente, ovvero colui che indirizza l’attività, l’organizzatore, cioè colui che coordina gli associati ed il finanziatore, che investe capitali per assicurare il raggiungimento degli scopi della consorteria.
La disposizione equipara i predetti ruoli, a fini punitivi, in quanto tutti indispensabili per trasformare il progetto criminoso COGNOME sua realizzazione; quindi, se il promotore coagula i consensi partecipativi dei primi associati, o contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l’adesione di terzi all’associazione ed ai suoi scopi attraverso un’attività di diffusione del programma, senza necessariamente partecipare alla complessiva attività di gestione dell’associazione, né all’assunzione di funzioni decisionali (Sez. 2, Sentenza n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962), il dirigente o capo è chi assume le decisioni, mentre l’organizzatore assume un ruolo di tipo più direttamente esecutivo, permettendo la realizzazione, attraverso la predisposizione delle operazioni necessarie all’attuazione concreta del programma, gestendo il contributo dei compartecipi.
Ne consegue che la lettera della disposizione non richiede affatto che promotori, capi ed organizzatori si trovino sullo stesso piano, ma solo che il loro contributo sia strutturato in modo da risultare indispensabile alla realizzazione del pactum sceleris, ancorché la compagine abbia una natura verticale, COGNOME quale essi non si trovano all’apice (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, COGNOME, Rv. 281736 – 02; la quale, proprio in correlazione con il suddetto principio, ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, ad opera della sentenza impugnata, del ruolo di organizzatore a carico di colui che coordinava i turni di spaccio sulla “piazza” gestita dal sodalizio).
5. Ciò posto, atteso il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia indicati COGNOME motivazione dell’ordinanza, deve ritenersi che il Tribunale abbia fatto buon governo dei principi relativi alla consistenza degli elementi di riscontro richiesti dall’art.192, comma 3, cod.proc.pen., in caso di chiamata in correità.
Sul punto, già sulla base del principio espresso da Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999, dep. 2000, Calascibetta, Rv. 215558, era stato rilevato che i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (in senso conforme, Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, COGNOME, Rv. 239744; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276744; Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277393).
Deve quindi ritenersi che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In particolare, il COGNOME ha fatto riferimento – oltre che al ruolo del ricorrente nell’ambito dei gruppi di fuoco – a quello di gestore di piazze di spaccio per conto del clan RAGIONE_SOCIALE.
Il COGNOME ha specificamente indicato il COGNOME come soggetto tra i più vicini al capo del sodalizio (indicato in NOME COGNOME) e ha poi riferito che il ricorrente era uno degli associati cui aveva dato conto dell’attività di spaccio situata in Bitonto alla INDIRIZZO, indicando lo stesso indagato come soggetto che si occupava del relativo controllo oltre che del rifornimento e del ritiro del denaro ricavato, indicandolo anche come deputato al reperimento di un alloggio destinato allo smercio di sostanza stupefacente.
Il COGNOME, ulteriormente, ha indicato il COGNOME come uno dei responsabili del gruppo armato operante per conto del sodalizio, sottolineandone il rapporto fiduciario esistente con i vertici dell’associazione (indicandolo espressamente come uno dei “fedelissimi” del capo).
Coerentemente con i suddetti principi – e con motivazione non palesemente illogica – il Tribunale ha quindi ritenuto che le predette dichiarazioni fossero intrinsecamente convergenti sul nucleo centrale del narrato ed estrinsecamente e reciprocamente riscontrate in ordine alla sussistenza di un ruolo di responsabilità in capo al ricorrente, con specifico riferimento alla gestione di una piazza di spaccio, elemento a propria volta idoneo a essere valutato ai fini dell’attribuzione del ruolo di organizzatore.
A sostegno di tale complessiva lettura del quadro probatorio, il Tribunale ha altresì fatto riferimento alla conversazione intercettata il 14/08/2017 e intrattenuta dallo stesso ricorrente e dal capo del sodalizio NOME COGNOME, facente esplicito riferimento alle modalità di gestione – da parte del COGNOME – di una delle piazze di spaccio.
Sul punto, va ricordato che in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME; Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337).
Deve quindi ritenersi che, con argomentazione non palesemente illogica e coerente con il tenore letterale della conversazione, il Tribunale ne abbia valorizzato il predetto contenuto, a propria volta interpretandolo coerentemente con le risultanze degli indizi di natura dichiarativa.
La motivazione del Tribunale distrettuale deve quindi ritenersi esente da censure in punto di valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie ascritta nel capo di imputazione provvisorio; mentre non viene esaminato il profilo relativo alle esigenze cautelari, non essendo lo stesso fatto oggetto di motivo di impugnazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen..
Così deciso il 17 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente