Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2082 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2082 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO del foro di ROMA, in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 novembre 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 30 settembre 2022, ha ridotto la pena inflitta ad NOME nella misura di anni quattordici e mesi sei di reclusione, nel resto confermando la decisione assunta dal giudice di primo grado.
In tale ultima l’imputato, ritenuta la continuazione tra i reati ascrittigl riconosciute le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti, era stato condannato alla pena di anni sedici e mesi quattro di reclusione, nonché interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente durante la pena, con contestuale applicazione del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per la durata di anni tre, ai sens dell’art. 85 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
NOME‘NOME è stato, in particolare, ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 74, commi 1 e 2, D.P.R. n. 309 del 1990 ascrittogli al capo 1), nonché di sette reati scopo ex artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 contestati ai capi 2), 4), 5), 7), 10), 11) e 13) della rubrica.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di impugnazione.
Con il primo ha eccepito erronea applicazione dell’art. 74, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, oltre a carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la Corte di appello si sarebbe appiattita sull decisione resa da parte del primo giudice, ritenendolo organizzatore di un’associazione per delinquere dedita all’illecito traffico di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Un più attento esame dei riscontri probatori acquisiti, infatti, avrebbe consentito di accertare come costui non avesse mai ricoperto alcun ruolo apicale o gestionale all’interno dell’associazione, per essersi occupato solo in talune occasioni, unitamente a COGNOME NOME, delle operazioni di scarico della droga proveniente dal Marocco.
Il ricorrente, in particolare, evidenzia come possa evincersi il fatto di non aver ricoperto il contestato ruolo di organizzatore dell’associazione dalle circostanze di: avere aderito a un sodalizio già vivo e operante (dal gennaio 2019) costituito da COGNOME NOME e COGNOME NOME; avere preso contatti con tali ultimi solo in data 21 febbraio 2019, partecipando alla prima operazione di scarico il successivo 3 ottobre 2019; non essersi mai attivamente occupato di
individuare le modalità di trasporto dello stupefacente; avere svolto le operazioni di scarico dell’hashish sempre unitamente a COGNOME NOME, invece ritenuto solo partecipe dell’associazione criminale; aver preso parte a sole quattro operazioni di scarico della droga, in un arco temporale particolarmente limitato, così fornendo un apporto episodico e limitato; non aver mai dimostrato di avere nessuna capacità organizzativa e alcun potere gestionale, essendosi limitato a svolgere solo compiti esecutivi, senza peraltro disporre di risorse da poter investire nella struttura associativa; avere rivestito un ruolo del tutto marginale e non indispensabile, tanto da essersi trasferito con la sua famiglia in Spagna senza darne preventivo avviso ai sodali; essere stati assolti, ovvero condannati solo come partecipi, gli altri imputati, giudicati con rito abbreviato, con cui aveva condiviso le condotte ascrittegli.
Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale per i reati scopo contestati ai capi 5) e 11) dell’imputazione.
Non sarebbe, in particolare, provata la sua partecipazione alle contestate operazioni di scarico dello stupefacente, non essendo stato fisicamente presente sui luoghi e non avendo offerto nessun contributo all’espletamento di tali attività, perpetrate in via esclusiva dal COGNOME, con il quale avrebbe, poi, avuto successivi contatti del tutto esulanti dalle suddette condotte.
Con il terzo motivo l’NOME ha eccepito erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto evinta dai giudici di merito sulla scorta di elementi vaghi e congetturali, inidonei a comprovare la sussistenza della ingente quantità,in assenza di un concreto accertamento del grado di THC presente nello stupefacente.
Con la quarta doglianza è stata lamentata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante prevista dall’art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto plurimi aspetti evidenzierebbero la condotta collaborativa da lui costantemente tenuta nel corso del procedimento, finalizzata ad assicurare l’acquisizione delle prove dei commessi reati, nonché a evitare che l’attività criminosa potesse essere portata a conseguenze ulteriori.
Con l’ultima censura, infine, il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla disposta applicazione delle misure accessorie previste dagli artt. 29 e 32 cod. pen. e dall’art. 85 D.P.R. n. 309 del 1990, a suo dire applicate con rigore eccessivo, stante la riduzione del
trattamento sanzionatorio disposto da parte del secondo giudice e il necessario riferimento da effettuarsi ai parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria di replica, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
Preliminarmente deve essere osservato come le doglianze proposte in questa sede, nella sostanza afferenti al disposto riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato in merito alle fattispecie ascrittegli, siano reiterati di censure già dedotte con l’atto di appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado, conseguentemente rendendo i motivi eccepiti privi di un adeguato confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
In ogni modo, le stesse doglianze, laddove sindacano l’apparato motivazionale inerente all’accertamento della responsabilità dell’imputato, afferiscono alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito di questo Collegio non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra l tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).
Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica de fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999,
Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944-01).
Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati da ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i moltep arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28060101; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507-01). E’, conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.
3. Ebbene, facendo richiamo agli indicati parametri valutativi, deve, in primo luogo, essere ritenuta l’infondatezza della doglianza introduttiva, con cui il ricorrente – pur non contestando, in termini generali, l’esistenza dell’associazione per delinquere dedita all’illecito traffico di sostanza stupefacente del tipo hashish – ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ricorrenza di adeguati riscontri circa la sussistenza della qualifica di organizzatore a lu contestata, sostenendo che tale aspetto sarebbe stato desunto in virtù di una non corretta valutazione di plurimi aspetti probatori, dettagliatamente indicati in appello, che comproverebbero, invece, come lui non avesse mai ricoperto nessun ruolo gestionale all’interno del sodalizio, per essersi solo occupato, in maniera saltuaria, dell’espletamento di singole operazioni di scarico della droga.
In termini palesemente contrari, invece, deve essere osservato come i giudici di merito abbiano adeguatamente evinto la partecipazione dell’imputato all’associazione criminosa in qualità di organizzatore dalla presenza di diversi riscontri probatori, diffusamente rappresentati in sentenza, rispetto ai quali i ricorrente ha solo proposto una difforme lettura, non consentita nel presente giudizio.
E’ stato congruamente evidenziato, infatti, come da plurime risultanze investigative, e in particolar modo dal contenuto di diversi dialoghi intercettati sia stata data prova della frequenza dei rapporti intercorsi tra l’NOME e gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, posizionati al vertice della struttura criminosa, con i quali ha contribuito a organizzare, anche nella fase ideativa, un’associazione dedita all’illecita importazione di sostanza stupefacente, in particolar modo provvedendo a seguire le fasi della ricezione, dello scarico e del trasporto della droga.
E’ stato ritenuto giudizialmente comprovato come all’imputato pertenesse la gestione della delicata fase della ricezione dello stupefacente, presiedendo, con il contributo di COGNOME NOMENOME posto alle sue dipendenze, alle operazi accoglienza del trasportatore e dello scarico e controllo della merce, altresì provvedendo, in un momento antecedente, all’individuazione delle singole aree ove effettuare la consegna della droga, curando i rapporti con i titolari di tali siti
In maniera logica e congrua, quindi, la Corte territoriale ha delineato i motivi di centralità del ruolo ricoperto dall’imputato all’interno del sodalizio, cui non ha offerto un contributo marginalizzato e occasionale, limitato alle singole operazioni di scarico dello stupefacente, in posizione di subalternità rispetto al COGNOME e allo COGNOME, ma si è distinto quale figura centrale e essenziale per il funzionamento dell’associazione, garantendone la regolarità delle operazioni illecite.
Le rappresentate argomentazioni, quindi, da leggersi in combinato con le conformi valutazioni rese da parte del giudice di primo grado, appaiono a questo Collegio congrue, logiche, ben motivate e giuridicamente corrette, rispetto alle quali il ricorrente ha prospettato solo una lettura alternativa del compendio probatorio, non consentita in questa sede di legittimità.
Parimenti infondata è la doglianza con cui il ricorrente ha eccepito l’erroneità della motivazione con cui è stata confermata l’avvenuta sua integrazione dei reati contestatigli ai capi 5) e 11) della rubrica, in particol modo lamentando di esserne stato statsì.), riconosciuto responsabile pur non essendo stata provata la sua partecipazione alle contestate operazioni di scarico dello stupefacente, per non essere stato presente sui luoghi e per non avere offerto alcun tipo di contributo al COGNOME nella realizzazione degli illeciti.
In termini contrari, invece, la Corte di merito ha adeguatamente vagliato gli indicati episodi, esplicando, in modo congruo, le ragioni di ritenuta sussistenza del coinvolgimento dell’NOME nella perpetrazione dei reati-fine, evidenziandone la relativa contribuzione pur in assenza di una sua diretta presenza fisica.
Le diverse considerazioni espresse dal ricorrente attengono, pertanto, solo a un’antitetica valutazione degli elementi fattuali e delle emergenze probatorie acquisite in atti che, rispetto all’adeguatezza e congruenza delle valutazioni espresse dai giudici di merito, non possono essere oggetto di vaglio in questa sede di legittimità.
Manifestamente infondata è, poi, la censura relativa all’intervenuto erroneo riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, essendo di palmare evidenza come trattasi di motivo rispetto al
quale il ricorrente non vanta nessuno specifico interesse concreto – come in qualche modo ammesso dallo stesso NOME in seno al suo ricorso – per essere stata posta tale circostanza in giudizio di subvalenza rispetto alle concesse attenuanti generiche.
In ogni modo, il quantitativo ingente di droga oggetto delle condotte illecite, talora corrispondente anche a centinaia di chilogrammi di hashish, rende ben argomentate e congrue le motivazioni con cui i giudici di merito hanno ritenuto di configurare la ricorrenza della suddetta circostanza aggravante.
Del pari esente da vizi è la motivazione con cui la pronuncia impugnata, in maniera congrua e logica, ha escluso la sussistenza dei presupposti necessari per la concessione dell’attenuante della collaborazione, di cui all’art. 74, comma 7, D.P.R. n. 309 del 1990, non essendo stata ravvisata nessuna condotta con cui l’NOME si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
E’ stato adeguatamente esplicato, infatti, come il supporto reso dall’imputato si sia sostanziato in dichiarazioni meramente ammissive delle proprie responsabilità, peraltro rese solo nel corso del dibattimento, e cioè in un momento in cui le prove del reato erano già state acquisite e assicurate.
Trattasi di condotta positivamente valutabile ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio – come, peraltro, avvenuto nel caso di specie, ritenendo la stessa fondante ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti – ma certamente insufficiente a determinare l’integrazione dell’ipotesi prevista dal comma 7 dell’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990.
Il quinto motivo di ricorso, infine, è privo di ogni fondamento, essendosi lamentato con esso, in modo del tutto generico e aspecifico, l’eccessivo rigore con cui sono state applicate le misure accessorie previste dagli artt. 32 cod. pen. e 85 D.P.R. n. 309 del 1990.
Trattasi di doglianza meramente assertiva, inidonea a confrontarsi con le argomentazioni espresse dai giudici di merito, anche risultando irrilevante e ininfluente, stante la diversità delle posizioni e delle entità delle condanne inflitte, il lamentato differente trattamento sanzionatorio applicato agli alt correi, sottoposti a separato giudizio.
Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente