Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli in data 25/6/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha chie rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, disposta con provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale il 22/5/2024, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, indagato del delitto di cui all’art. 416 c.p. per avere partecipato, con il ruolo di organizzatore un’RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE con base operativa in Napoli, composta da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e da altri sodali, dedita alla commissione di truffe ed estorsioni in varie zone del territorio nazionale, in particolare in Roma e n Lazio, in danno di persone anziane. 2.Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’indagato il quale, in premessa, ribadisce che le censure attengono alla ritenuta sussistenza della gravità
indiziaria . in relazione alla qualità di organizzatore del sodalizio criminale a lui contestat posto che il Tribunale avrebbe riconosciuto al ricorrente detta posizione qualificata contravvenendo agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, non emergendo dal materiale indiziario che egli, nell’espletamento del ruolo di telefonista all’inte dell’RAGIONE_SOCIALE, fosse dotato di autonomia operativa ricoprendo, piuttosto, un ruolo meramente esecutivo.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per il venir meno del pericolo di reiterazion reato posto che l’RAGIONE_SOCIALE sarebbe cessata nel 2023 e, quanto ai reati fine, che l’ordinan è stata annullata mentre il richiamo ai precedenti penali dell’indagato sarebbe errato poich fa riferimento ad un arresto del 13/3/2027 che ancora non è avvenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perchè basato su motivi generici che non si confrontano con l motivazione corretta ed esaustiva della ordinanza impugnata, ma reiterano gli argomenti già prospettati al giudice del merito.
2.Quanto alla censura concernente la gravità indiziaria, incentrata sulla sussistenza del ruol organizzatore, il Tribunale del Riesame ha efficacemente ricordato le peculiari competenze de COGNOME, il quale non solo svolgeva l’attività di telefonista e si occupava di selezionare la prescelta, ma aveva funzioni sovraordinate all’interno del gruppo, funzionali all’esist stessa dell’RAGIONE_SOCIALE (organizzava le trasferte, riforniva le schede telefoniche, provved alla corresponsione di contributi economici ai trasfertisti), attività che egli esercitava di ampi margini di autonomia, come pertinentemente sottolineato dal riesame a pag. 4 dell’ordinanza impugnata.
Va infatti ribadito che la posizione di vertice del soggetto che appartiene ad un’associ criminale non è esclusa dal fatto che la stessa si sviluppa in un determinato settore nel qual articola l’RAGIONE_SOCIALE o il soggetto possa essere sostituito da più soggetti impeg reciprocamente. La giurisprudenza ha affermato che organizzatore è chi coordina l’attività deg associati ed assicura la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola, p che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto con rifermento all’associazion nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attraverso l’RAGIONE_SOCIALE criminale è strutturata e si diparte, trattandosi di un ruolo interscambiabi senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell’RAGIONE_SOCIALE tanto da dover coincidere necessariamente con tale momento, e plurale, nei
senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell’associazion possono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali.
Pacifico, in altri termini, è che la condotta di organizzazione, come titolo autonomo di r differisca, quindi, dalla condotta di partecipazione perché, mentre quest’ultima si concret una generica adesione ad un organismo già costituito e strutturato da altri e del qua entrandone a far parte, l’associato si limita ad accettare scopi e programmi, la prima richi un’attività di coordinamento strutturale con l’attribuzione di compiti di programmazione pianificazione che non sono limitati alla sola fase genetica di costituzione del vi associativo e, quindi, non si esauriscono con l’avvio dell’impresa criminosa, ma che devon assistere l’RAGIONE_SOCIALE per tutta la durata (cfr. sul punto Sez. 1, n. 12812 del 25/02/2011, 249853). Ancora di recente, condivisibilmente, si è affermato che la qualifica di organizzat in un’RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta coordina l’attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodal essendo peraltro necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all’RAGIONE_SOCIALE nella interezza, potendo risultare sufficiente il coordinamento di una sua articolazione territ (così Sez. 3, n. 40348 del 6/7/2016, Rv. 267761 in un caso in cui la Corte ha ritenuto corre la qualifica, ravvisata dal giudice di merito nei confronti dell’organizzatore dello snodo i di una RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di stupefacenti, svolto attraverso lo st controllato invio di corrieri dal Sudamerica).
Con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE per lRAGIONE_SOCIALE” di cui all’art. cod. pen. si è consolidato il dictum secondo cui la qualifica di organizzatore spetta all’aff che, sia pure nell’ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente d costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare coordinamento dell’attività degli altri aderenti ovvero l’impiego razionale delle strutture risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma crimino (in tal senso vedasi Sez. 5, n. 37370 del 7/6/2011,Rv. 250491; Sez. 5, n. 39378 de 22/06/2012, Rv. 254317; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018,Rv. 274816).
Conclusivamente, risulta quindi che l’ordinanza impugnata così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto, è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria a carico dell’ ricorrente in ordine al reato di cui all’ar. 416 c.p. ed al ruolo apicale ricoperto, affermare che il Tribunale ha vagliato la gravità indiziaria sulla base degli elementi l narrativi contenuti in atti valorizzando logicamente intercettazioni telefoniche.
3. Quanto, poi, alla sussistenza delle esigenze cautelari, contrariamente a quanto sostenuto n ricorso, il Tribunale si è attenuto ai principi affermati in sede di legittimità m esaurientemente sul pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato avuto riguardo ta
alla data di consumazione del reato associativo ( 2023) che al perdurare del sodalizio criminal nonostante l’intervenuto arresto di COGNOME NOME, ma anche in relazione alla gravità pluralità dei reati fine ( le truffe poste in essere in danno di persone fragili) ed alla pe dell’indagato gravato da precedenti giudiziari ( una condanna in primo grado per detenzione e porto di arma, laddove il riferimento alla data dell’arresto 13/3/2027 appare, evidentemente un refuso).
Il Tribunale ha poi ben spiegato le ragioni per le quali misure meno afflittive risulterebbero adeguate a garantire la collettività dal pericolo di reiterazione del reato, così adempiend maniera esaustiva e giuridicamente corretta all’onere motivazionale (cfr. pagg.5 e dell’ordinanza impugnata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa della ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui 94 comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 3/10/2024