Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13582 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13582 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CUTRO il 18/05/1966
avverso l’ordinanza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricor e dell’avv.to NOME COGNOME difensore di COGNOME che ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Catanzaro confermò il presidi cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell’odierno ricorrente con ordina emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il precedente 16/9/2024, in relazione al delitto di partecipazione (in veste di organizzatore) al soda ‘ndranghetista attivo nel territorio del Comune di Cutro.
1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente di essersi occupato dei rapport le consorterie limitrofe e dell’approvvigionamento dello stupefacente da spacciare e d essere intervenuto per appianare i dissidi fra la famiglia COGNOME e la cosca NOME COGNOME. La gravità indiziaria per tali condotte, tralasciando gli elementi rel all’esistenza dell’associazione, non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente
data dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME NOME e NOME COGNOME e dalle conversazioni intercettate, ove emerge il ruolo svolto dal ricorrente all’interno consorteria, risultando un punto di riferimento per gli affiliati, che a lui si rivolsero i contrasti insorti con altre compagini criminali misero in pericolo la stessa esist dell’associazione, e per il capo, NOME COGNOME che a COGNOME affidava compiti delicati.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen
2.1. Violazione e falsa applicazione di legge penale sostanziale e vizio esiziale motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento all’art bis cod. pen., giacché non sarebbe configurabile un “ruolo dinamico-funzionale di COGNOME all’interno del sodalizio”, essendo il suo intervento, limitato a un breve arco tempor finalizzato a salvaguardare NOME e NOME COGNOME, cui risulta legato da un profondo affetto. Si sottolinea, ancora, la contraddittorietà della motivazione nella parte i richiama le dichiarazioni di COGNOME che aveva sostenuto che COGNOME si era allontanato d clan COGNOME NOME avvicinandosi al clan COGNOME, per poi concludere che era ancora affiliato alla cosca Grande Aracri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, giacché inidoneo a vincere le ritenute ed argomentate sussistenza e validità dei presupposti processuali e sostanziali posti fondamento della coercizione personale ante iudicium.
Il Tribunale, valorizzando gli aspetti relativi al fattivo intervento del ricorr contrasti insorti fra l’associazione di NOME COGNOME e le famiglie COGNOME e COGNOME e progetto del clan di acquisire la gestione dell’autolavaggio di NOME NOME nonché la pie conoscenza delle dinamiche della consorteria, ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione associativa sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate tra i vertici della cosca e fra i medesimi e COGNOME che dimostravano il cost affidamento dei primi nel contributo, per i raggiungimento dei fini della consorteria, of dal secondo. Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a signifi euristici differenti. Va, anche, precisato che, con i motivi di ricorso, non è po discussione né la sussistenza di un’associazione di stampo mafioso con al vertice NOME COGNOME né l’identificazione dei colloquianti né le vicende cui le conversazioni si riferisco
Non paiono, inoltre, cogliere nel segno le censure difensive che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento
individuando un movente alternativo che avrebbe determinato l’agire di COGNOME, non riconducibile all’intraneità alla cosca. L’ordinanza, infatti, sostiene che i contrast COGNOME e i COGNOME rappresentarono la reazione al tentativo dei Martino di riprendere il controllo delle attività criminali nell’area di Cutro, dopo la perdita di credibilità causa del pentimento del boss della famiglia COGNOME COGNOME, e che l’intervento di COGNOME f finalizzato a cercare la definizione di nuovi equilibri che riconoscessero ai COGNOME più a margini di operatività. Anche il tentativo di ricondurre l’intervento di COGNOME nei confro NOME COGNOME a una lecita iniziativa imprenditoriale, sviluppato nel ricorso, cozza con d che, allo stato, appaiono chiaramente espressivi della sussistenza del vincolo associativo, avendo l’ordinanza sottolineato come COGNOME fosse stato picchiato da NOME COGNOME per essersi rifiutato di cedere l’autolavaggio e come il coinvolgimento di COGNOME fosse sta disposto da NOME COGNOME al fine di piegare l’imprenditore recalcitrante ai voleri del sodal
4.A tale apparato argomentativo, che segue l’andamento di conversazioni non altrimenti leggibili in questa fase e che si avvale dell’apporto dei collaboratori di giustizia, che ri l’affiliazione di COGNOME alla cosca Grande Aracri sin dal 2000, la difesa oppone, nella sostanz un travisamento della prova attribuendo alle conversazioni un significato che però non tiene conto del contesto associativo, descritto nell’ordinanza, nel quale si inseriscono e c si rivela, pertanto, inidoneo a individuare manifeste illogicità o la irragionevolezza motivazione espressa sui punti denunziati. COGNOME e COGNOME, come sottolineato dal Tribunale, erano i diretti concorrenti dei COGNOME per il controllo della zona di Cut l’esigenza di appianare i contrasti andava ben oltre la tutela dell’incolumità dei figli del risultando necessaria per cercare di pervenire a nuovi assetti nel panorama criminale cutrese che riconoscessero ai Martino nuovi settori d’intervento. Non ricorre, ancora, alcuna contraddizione fra il ruolo svolto da COGNOME nella struttura associativa comandata d NOME Vito, connotata dalla stabile messa a disposizione del ricorrente per raggiungimento dei fini della consorteria, e i contatti di COGNOME con i COGNOME, avend l’ordinanza, con stringente logica, sostenuto che, a seguito del pentimento di NOME COGNOME NOME, del cui comportamento COGNOME era rimasto deluso, e degli arresti che ne erano seguiti, la famiglia NOME si era affrancata da quello che restava della consorteria Grand COGNOME cui era in precedenza collegata e stava cercando di “consolidare il proprio potere su Cutro”, contendendolo soprattutto al clan COGNOME, che aveva approfittato della debolezza dei Grande Aracri per espandersi nell’area, e, a tal fine, sperava nel riconoscimento d NOME COGNOME, capo dell’omonima cosca, cui COGNOME era legato.
Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrato il ruolo di organizzatore di NOME nella consorte delinquenziale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, c pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per q sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la con ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tre a titolo sanzionatorio.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione d ricorrente impone al direttore dell’istituto penitenziario di provvedere agli ad indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 -co. 1 ter disp. att.- cod. pro Così deciso il 5/3/2025