Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1102 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1102 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato il 15/10/1979 a Cerignola
avverso l’ordinanza del 27/06/2024 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto COGNOME, ratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni dell’Avvocato COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME con le quali riprende i motivi di ricorso ed insiste per il suo accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato, in sede di riesame, la misura cautelare della custodia in carcere emessa il 27 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confr:mti di
NOME COGNOME in qualità di cofinanziatore, per la tentata importazione i i Italia di 30 kg di cocaina dalla Colombia, per la somma di C 200.000 (capo B) e per l’importazione dalla Spagna di centinaia di chili di hashish rivenduti dopo lo ;carico (capo C).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME trE mite il suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R.. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione in quanto l’ordinanza impugnata, con rifer mento al capo B), non descrive né gli indici sintomatici del perfezionamento dell’accordo illecito tra i colombiani e gli acquirenti italiani per l’importazione (incortri fornitori ed acquirenti, assaggi della sostanza, versamenti degli acconti sul prezzo, programmazione specifica del trasporto della merce); né il luogo di destir azione della sostanza (Napoli o Gioia Tauro), il mezzo per l’esportazione (nave o ziereo), la tipologia di droga, con la valorizzazione della permanenza di COGNOME in Italia per quattro mesi, quale garante per i colombiani della spedizione a seguito del pagamento dell’acconto, che, invece, dimostra sia l’infruttuosità delle inaffidabili trattative, arrestatesi ad uno stadio anteriore rispetto al te nati punibile nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, sia l’assEnza d disponibilità della partita di stupefacenti.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d. ).R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, con riferimento al capo B), in quanto non viene indicato né il contributo causale, in termini materiali o morali, appori ato da COGNOME nella consumazione della condotta ascrittagli, né il dolo.
Infatti, gli incontri del dominus dell’intera operazione, cioè COGNOME (detto zio), che COGNOME talvolta accompagnava, sono stati ritenuti dall’orcinanza impugnata dimostrativi del ruolo di cofinanziatore del ricorrente, sebbene successivi al ritenuto finanziamento. Inoltre, l’unico ad essere identifican dagli interlocutori romani, quale effettivo creditore della somma incriminata era stato COGNOME e lo stesso COGNOME non risulta che fosse il solo “pugliese” in compagnia di COGNOME, atteso che lo stesso Tribunale indica che vi erano altre due persone non identificate agli appuntamenti.
2.3. Omessa motivazione, con riferimento al capo C), in quanto l’orcinanza impugnata ritiene sussistente la gravità indiziaria per l’importazione dalla 5.;pagna dello stupefacente, consumatasi tra agosto e novembre 2020, in base agli i icontri di Saracino avvenuti nel 2021 e per una diversa somma rispetto a quella fornita per la cocaina.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 275, 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelE ri e al
giudizio di proporzionalità ed adeguatezza della sola custodia in carcere st3nte la risalenza ed aspecificità dei precedenti penali di COGNOME il suo av Jenuto reinserimento sociale, il ruolo accessorio rispetto a Napolitano e la sua pr3sen2:a solo nella fase successiva alla sparizione del denaro, elementi tali da con gentire l’applicazione degli arresti donniciliari.
E’ stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi cell’art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per come successivamente prorogato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
L’ordinanza impugnata ha basato la gravità indiziaria delle condotte, contestate in via provvisoria a NOME COGNOME sulle intercettazioni telefpniche e ambientali, per come riscontrate dai servizi di osservazione nei luoghi degli incontri tra i coindagati.
Dall’attività investigativa era stato desunto che vi erano state due ope azioni di narcotraffico (Capo B per cocaina importata dalla Colombia per il tramite di due soggetti albanesi e capo C per hashish importato dalla Spagna), gestite dal ruppo criminale facente capo a NOME COGNOME, finanziate dal ricorrente e da Pa ;quale COGNOME (detto NOME) con il pagamento di 400.000 euro che, però, non arri n davano tutti a destinazione in quanto NOME COGNOME, intermediario, che covava materialmente versarli, li aveva fatti in parte sparire, tanto da ssere successivamente minacciato se non li avesse restituiti.
Dall’ampio compendio indiziario esaminato dal Tribunale del riesame gli elementi a carico di NOME COGNOME sono: a) che NOME COGNOME, dcrninus dell’intera vicenda delittuosa, agli incontri fosse spesso in compagnia di un “ragazzo” (pag. 10) individuato nel ricorrente sia per l’età anagrafica sia per il riferimento al paese di Cerignola, luogo di origine di COGNOME (pag. 22); 3) che nell’intercettazione del 30 novembre 2020, in cui COGNOME e COGNOME commentavano l’avvenuta sparizione dei 200.000 euro anticipati per l’acquisto di stupefazente, avevano fatto riferimento «ai proprietari pugliesi» a proposito di «quelli dei !,oldi», identificati in Napolitano e Saracino in quanto unici pugliesi entrati in contat:o con il gruppo COGNOME nel periodo in contestazione; c) che avesse partecipato, con
COGNOME, ad alcuni appuntamenti con COGNOME ed altri nel 2021 (il 28 gE nnaio, 1’8 febbraio, il 10 febbraio ed il 18 febbraio), avvenuti per risolvere il prublerna della sparizione del denaro (pagg. 14-15); d) che il 28 gennaio 2021 COGNOME, dopo l’incontro avvenuto con COGNOME e COGNOME, ne aveva -iferito all’interlocutore il contenuto ovverosia che i due investitori avevano l’altern3tiva o di ottenere la restituzione dei loro i soldi o di mantenere ferma l’operazione e in tal caso avrebbero ottenuto il profitto di un milione di euro (pag. 22) e) che l’intercettazione dell’8 febbraio 2021 – in cui COGNOME informava COGNOME di essere stato fermato insieme a COGNOME dalle forze dell’ordine otteneldo la rassicurazione dell’interlocutore in questi termini «tranquillo, io sto attenth;simo» – dimostrasse che gli incontri non avessero un oggetto lecito e vi fosse il tinore di un’attività investigativa; f) che l’utilizzo di soprannomi nel corso dell intercettazioni, in cui COGNOME era sempre chiamato il “ragazzo” o il “pischello”, non si giustificasse rispetto all’incarico di reperire un locale per la rivendita bevande; g) che gli interlocutori usavano sempre il plurale per riferirsi a Nap»litano e COGNOME (pagg. 22 e 23).
L’ordinanza impugnata ha anche spiegato che la diversa ricostruzione dei fatti prospettata negli interrogatori di garanzia, da COGNOME e da COGNOME (secondo cui gli incontri erano volti alla ricerca di un locale a Roma per le attività commerciali di Saracino), in forza delle indagini successive fosse risultata destituita di fondamento (pagina 20).
A fronte della puntualità della motivazione sviluppata dal Tribunele del riesame in ordine alla sussistenza sia della gravità indiziaria per i delitti cortestat sia all’identificazione di COGNOME quale accompagnatore di COGNOME agli incontri per gli acquisti delle partite di droga, il ricorso si limita ad avanzare argomen:azioni di puro merito, in diretto confronto con le evidenze investigative, con un netodo di analisi estraneo al sindacato di legittimità rispetto a questioni affrontat dall’ordinanza cautelare in piena aderenza ai numerosi e convergenti elementi indiziari ivi esposti sulla base di argomenti non manifestamente infondati (lez. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
La Corte, tuttavia, ritiene che la questione centrale posta dal r corso, ovverosia quale fosse stato il ruolo in concreto rivestito da NOME COGNOME, sia stata affrontata in modo non esaustivo dal provvedimento impugnato, che si è limitato a ritenere il ricorrente un “cofinanziatore”, insieme a COGNOME, dell’operazione di acquisto di stupefacenti dall’estero senza indicare gli elementi, anche di natura logica, che portano a detta conclusione, non potendosi ri:enere sufficiente la valorizzazione, rimasta vaga, dei riferimenti contenuti nelle
intercettazioni a «quelli dei soldi» e ai «proprietari pugliesi», pur doverosE mente collocati in un contesto indiziario e fattuale più ampio.
La motivazione, invero, pur a fronte di un compendio indiziario – costitiito da intercettazioni e servizi di osservazione – non ha fornito una risposta adeg .iata in ordine al concreto contributo offerto da COGNOME, valorizzando elementi di sicuro rilievo, quali la sua partecipazione agli incontri con il gruppo COGNOME in qualità accompagnatore di COGNOME, e le risultanze delle sopra memionate intercettazioni, ma allo stato non sufficienti per delineare il suo con:ributo concorsuale di “cofinanziatore”.
Pertanto, la questione deve essere riesaminata in sede di rinvio alla luce dei menzionati rilievi.
5.11 motivo relativo alle esigenze cautelari si ritiene, allo stato, assorbito da quello che precede.
Per gli argomenti esposti, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto indicato al paragrafo 3.
La Cancelleria procederà agli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribur ale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12 dicembre 2024
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La Consigliera estensora
Il Presidente