Ruolo del Palo nel Furto: La Cassazione Conferma la Piena Responsabilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla responsabilità penale di chi partecipa a un reato con funzioni di supporto, come quella di vedetta. La Suprema Corte ha analizzato il caso di un furto pluriaggravato, confermando che il ruolo del palo non è affatto marginale, ma costituisce un contributo essenziale alla riuscita dell’azione criminosa, giustificando una piena condanna.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per furto pluriaggravato. In particolare, gli veniva contestato di aver partecipato ai furti in qualità di “palo”, ovvero sorvegliando l’area per garantire che il complice potesse agire indisturbato. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sostenendo che il suo contributo fosse stato di minima importanza e contestando l’applicazione di alcune circostanze aggravanti.
I Motivi del Ricorso: il ruolo del palo e le attenuanti negate
Il ricorrente basava la sua difesa su tre argomentazioni principali:
1. Violazione dell’art. 110 cod. pen.: Sosteneva che il suo contributo causale non fosse stato adeguatamente provato e che la sua partecipazione fosse marginale.
2. Errata applicazione dell’aggravante: Contestava il riconoscimento dell’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede, relativa agli oggetti sottratti da un’autovettura parcheggiata.
3. Mancato riconoscimento di attenuanti: Chiedeva l’applicazione dell’attenuante per il contributo di minima importanza (art. 114 cod. pen.), dato il suo ruolo secondario rispetto all’esecutore materiale del furto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul ruolo del palo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le doglianze del ricorrente con argomentazioni chiare e in linea con il suo orientamento consolidato. La decisione si fonda su principi giuridici precisi che definiscono la responsabilità nel concorso di persone nel reato.
Contributo del “Palo”: Non è Mai Marginale
I giudici hanno innanzitutto qualificato il primo motivo di ricorso come generico e riproduttivo di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. La Corte ha ribadito che il contributo dell’imputato, svolgendo la funzione di “palo” in favore del complice, è stato tutt’altro che irrilevante. Questa attività ha fornito un apporto significativo all’azione delittuosa, facilitandone l’esecuzione e garantendo una maggiore sicurezza agli autori del reato.
L’Aggravante dell’Esposizione a Pubblica Fede
Per quanto riguarda la seconda censura, la Suprema Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito. Richiamando la propria giurisprudenza costante (tra cui la sentenza Sez. 5, n. 26475 del 23/06/2022), ha stabilito che l’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede sussiste ogni qual volta la cosa sottratta rientri, per consuetudine, tra quelle che vengono comunemente lasciate a bordo di un’autovettura parcheggiata. La fiducia del proprietario nella pubblica onestà è, in questi casi, l’elemento che la norma intende tutelare.
L’Esclusione dell’Attenuante della Minima Importanza
Infine, la Corte ha giudicato infondata la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. È stato affermato un principio consolidato: non è configurabile tale attenuante per il concorrente che svolga la funzione di “palo”. Sebbene il suo contributo possa essere di importanza minore rispetto a quello dell’autore materiale, esso rafforza l’efficienza dell’operazione criminale e garantisce l’impunità a chi la compie. La sua presenza è quindi funzionale e strategica per la riuscita del reato.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale concorsuale: ogni contributo che agevola la commissione di un reato è giuridicamente rilevante. Il ruolo del palo, lungi dall’essere una partecipazione di secondo piano, è considerato dalla giurisprudenza come una condotta che facilita attivamente l’attività criminosa. Di conseguenza, chi svolge tale funzione risponde pienamente del reato commesso in concorso, senza poter beneficiare di sconti di pena legati a una presunta minima importanza del suo apporto. Questa ordinanza serve da monito: nel concorso di reati, non esistono ruoli veramente marginali quando l’azione è coordinata per un fine illecito comune.
Chi fa da “palo” durante un furto commette reato a pieno titolo?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che svolgere la funzione di “palo” costituisce un contributo significativo e causale alla commissione del reato, comportando una piena responsabilità penale in concorso con l’esecutore materiale.
Lasciare oggetti in un’auto parcheggiata costituisce “esposizione a pubblica fede”?
Sì. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede si applica ai beni che, per consuetudine, vengono lasciati a bordo di un’autovettura dopo averla parcheggiata, in quanto ci si affida all’onestà pubblica per la loro protezione.
Al “palo” può essere concessa l’attenuante per il contributo di minima importanza?
No. La Corte ha stabilito che l’attenuante della minima importanza non è applicabile a chi svolge il ruolo di “palo”, poiché il suo contributo, anche se diverso da quello dell’autore materiale, facilita la realizzazione dell’attività criminosa e garantisce l’impunità ai complici, risultando quindi decisivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12831 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12831 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RAGUSA il 02/01/1985
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Catania NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato di cui ai capi a) e b) dell’imputazione.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dell’art. 110 cod. pen. e vizi di motivazione in riferimento all’asserito contributo causale offerto dall’imputato nella commissione dei fatti di reato, non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, i giudici di merito hanno compiutamente argomentato in merito al contributo significativo apportato dall’imputato nell’azione delittuosa, evidenziando come questo abbia svolto la funzione di “palo” in favore del complice, il quale, invece, era incaricato di eseguire l’azione materiale (v. pag. 3 della pronuncia censurata).
Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo, con il quale si deducono vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62, co.1, n.4 cod. pen., sono manifestamente infondate e per certi versi generiche, avendo la Corte territoriale esaurientemente giustificato la propria decisione facendo corretta applicazione degli oramai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alle menzionate fattispecie circostanziali. Quanto all’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede, diversamente da quanto dimostra di credere il ricorrente, l’orientamento di questa Corte si è oramai consolidato nel senso che l’aggravante sussista ogni qual volta la cosa rientri per consuetudine tra quelle che comunemente vengono lasciate a bordo di una autovettura dopo averla parcheggiata (in tal senso ex multis proprio Sez. 5, n. 26475 del 23/06/2022, P., Rv. 283431 citata nel ricorso). Con riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. la sentenza ha effettuato un rinvio interno alla parte della motivazione in cui si è dato conto del ruolo di “palo” rivestito dall’imputato in occasione dei furti in contestazione e, dunque, implicitamente al consolidato principio per cui non è configurabile la menzionata attenuante al concorrente nel reato che svolga tale funzione, in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dell’autore materiale della sottrazione, facilita la realizzazione dell’attività criminosa,
rafforzando l’efficienza dell’opera di quest’ultimo e garantendo allo stesso l’impunità (ex multis Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281312). Nel resto le doglianze proposte dal ricorrente con i motivi in esame risultano generiche e versate in fatto, risolvendosi nel tentativo di sollecitare una rivalutazione da parte del giudice di legittimità delle risultanze processuali.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025