Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40496 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40496 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME IRENE SCORDAMAGLIA COGNOME NOME COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1326/2025
CC – 23/09/2025
Relatore –
R.G.N. 17491NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIBIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il Tribunale di Palermo Ð Sezione Riesame Ð, nel rigettare il ricorso proposto da NOME, ha confermato l’ordinanza emessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), di tentata estorsione (capo 7) e di lesioni personali aggravate (capo 8).
Secondo lÕimpostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, lÕNOME sarebbe uno dei dirigenti e degli organizzatori del mandamento mafioso di Bagheria, che includerebbe anche il territorio di Ficarazzi.
I giudici di merito hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di associazione mafiosa di tipo mafioso, nonchŽ ai reati-fine di tentata estorsione e di lesioni personali gravi.
Hanno ritenuto che NOME avesse assunto un ruolo apicale allÕinterno del mandamento mafioso di Bagheria, con specifico riferimento al controllo del territorio di Ficarazzi, desumendolo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle conversazioni intercettate e dalle attivitˆ di osservazione e pedinamento.
Secondo i giudici di merito, lÕindagato sarebbe stato indicato da più collaboratori come Òuomo dÕonoreÓ e referente mafioso di Ficarazzi, con funzioni direttive e organizzative, tra cui la gestione del traffico di stupefacenti, la risoluzione di controversie private, lÕaffiliazione di nuovi membri, il sostegno economico ai detenuti e il collegamento tra le diverse articolazioni del RAGIONE_SOCIALE criminoso.
Sarebbe stato, altres’, direttamente coinvolto in alcuni episodi di intimidazione e violenza finalizzati al controllo economico del territorio.
La tentata estorsione ai danni dellÕimprenditore edile DÕCOGNOME NOME: NOME e NOME NOME, Çmediante violenza e minaccia consistita nel rivendicare l’appartenenza all’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE e nel prospettare danni ingiustiÈ, avrebbero commesso Çatti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere NOME COGNOME ad avvalersi della loro opera nell’esecuzione di lavori edili a lui commissionatiÈ.
Le lesioni personali gravi ai danni di COGNOME NOME: lÕindagato sarebbe stato il mandante di una brutale aggressione, avvenuta il giorno successivo a un diverbio per motivi economici. Il COGNOME avrebbe riportato un trauma oculare, con indebolimento permanente della vista.
LÕindagato sarebbe intervenuto anche per la risoluzione di controversie private e per il recupero di beni rubati: avrebbe agito da mediatore in diverse situazioni, tra cui il recupero di un furgone rubato e la gestione di una palazzina occupata abusivamente, dimostrando la sua capacitˆ di influenzare dinamiche locali e di rapportarsi con altri esponenti mafiosi.
Avrebbe fornito sostegno economico ai familiari dei detenuti mafiosi, provvedendo personalmente alla consegna di somme di denaro alla moglie di un detenuto e imponendo anche la destinazione di un immobile a favore della stessa.
Avrebbe intrattenuto rapporti con esponenti di altri mandamenti mafiosi, incontrando soggetti appartenenti alle famiglie mafiose di Villabate, Resuttana, INDIRIZZO e Brancaccio.
Ha proposto ricorso per cassazione lÕindagato, a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 416-bis, 582 e 629 cod. pen.
Il ricorrente contesta lÕordinanza impugnata, sostenendo che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le specifiche e documentate argomentazioni difensive, limitandosi a un generico richiamo alla motivazione dellÕordinanza genetica.
In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato la dichiarazione del collaboratore di giustizia COGNOME, che aveva riferito di avere proposto ad NOME lÕaffiliazione e la reggenza del territorio di Ficarazzi, ricevendo un netto rifiuto.
Cos’ come non avrebbe adeguatamente e correttamente valutato gli ulteriori elementi forniti dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME COGNOME che aveva definito NOME un Òcane stroituÓ (cane sciolto), a indicarne lÕestraneitˆ a contesti mafiosi Ð e da una conversazione tra NOME NOME e COGNOME NOME, dalla quale emergerebbe che lÕNOME avrebbe manifestato al NOME la sua volontˆ di non essere più convolto in vicende illecite.
Il Tribunale avrebbe omesso di valutare tali elementi o avrebbe attribuito loro significati errati.
Il Tribunale, infine, avrebbe omesso di confrontarsi con il rilievo che ÇFicarazzi, localitˆ in cui lÕNOME aveva sempre vissuto, non faceva parte del mandamento di Bagheria ma di quello di Villabate e che in ragione di questa competenza territoriale il collaborante COGNOME (capo mandamento di Villabate) aveva cercato di cooptare l’odierno ricorrenteÈ.
2.2. Con il secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. e 275 cod. proc. pen.
Sostiene che non vi sarebbe alcun elemento concreto che dimostri lÕesercizio da parte dellÕNOME di funzioni dirigenziali o organizzative.
LÕordinanza impugnata si limiterebbe a enunciazioni astratte sui caratteri del RAGIONE_SOCIALE mafioso.
La contestazione sarebbe stata formulata in modo cumulativo e impersonale, rendendo impossibile distinguere le condotte attribuite ad NOME da quelle di altri coindagati.
Il ricorrente evidenzia lÕassenza di contatti, incontri o comunicazioni tra NOME e gli altri presunti vertici del mandamento di Bagheria.
I giudici di merito, in maniera superficiale, avrebbero sorvolato Çsull’intima contraddittorietˆ dell’incolpazione laddove agli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME si contesta di aver garantito il mantenimento dei ruoli di vertice da parte di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, con ci˜ escludendosi NOME COGNOME da ogni posizione apicaleÈ.
Allo stesso modo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare Çche all’indagato Cinˆ si contesta (capo 13) di avere “aiutato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ad eludere le investigazioni dell’AutoritˆÈ, favorendo Çle comunicazioni tra costoro, al fine di consentire riunioni mafiose senza la loro diretta interlocuzioneÈ. Da tale contestazione, emergerebbe Çesplicita attestazione di estraneitˆ di NOME COGNOME al contesto bagherese, visto che non partecipava a tali riunioniÈ.
Analogamente, a COGNOME COGNOME (capo 14) e COGNOME NOME (capo 15), si contesta di avere favorito le comunicazioni tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, Çal fine di consentire riunioni mafiose senza la loro diretta interlocuzioneÈ. Da tale contestazione, sarebbe desumibile ulteriore conferma che NOME COGNOME non partecipava alle Çriunioni mafioseÈ tra i presunti affiliati bagheresi.
2.3. Con il terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente, con particolare riferimento ai reati di cui ai capi 7 e 8 della contestazione provvisoria, censura lÕordinanza per essere priva di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza e allÕattualitˆ delle esigenze cautelari.
Sostiene che i fatti contestati risalirebbero al 2018 e al 2019 e da allora non vi sarebbero stati ulteriori comportamenti sintomatici di pericolositˆ.
Il Tribunale avrebbe fatto ricorso alla presunzione di cui allÕart. 275, comma 3 cod. proc. pen., senza, tuttavia, valutare la concreta attualitˆ del pericolo. Valutazione che, in caso di reati risalenti nel tempo, come quelli in questione, sarebbe necessaria anche in presenza di presunzioni legali.
Sostiene, infine, che, in relazione alla posizione del NOME e del COGNOME (accusati di avere commesso i reati di cui ai capi 7 e 8 in concorso con lÕNOME), il Tribunale avrebbe annullato la misura cautelare proprio in considerazione del tempo trascorso.
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto, sono inammissibili.
Con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge nŽ travisamenti di prova o vizi di manifesta logicitˆ emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Al riguardo, va ricordato che, Çin tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimitˆ, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nŽ quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicitˆ evidenti, ossia la congruitˆ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimentoÈ (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).
Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dellÕindagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico. DallÕordinanza, emerge che svariati sono gli indizi analizzati e rigorosamente valutati dal Tribunale, costituiti dalle dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia, dalle conversazioni intercettate, dalle attivitˆ di osservazione e pedinamento nonchŽ da plurimi riscontri oggettivi, che delineano un quadro indiziario solido e articolato, dal quale risulta la stabile appartenenza dellÕindagato al RAGIONE_SOCIALE mafioso denominato RAGIONE_SOCIALE, con specifico riferimento al mandamento di Bagheria e al territorio di Ficarazzi (cfr. pagine 4-18 dellÕordinanza impugnata).
DallÕordinanza emerge con chiarezza come lÕindagato abbia assunto un ruolo direttivo e organizzativo allÕinterno dellÕassociazione, esercitando funzioni di controllo del territorio, di gestione delle attivitˆ economiche, di risoluzione di controversie, di sostegno ai detenuti e di collegamento tra le diverse articolazioni mafiose. Il Tribunale ha evidenziato come tali condotte, reiterate nel tempo e connotate da modalitˆ tipicamente mafiose, siano state confermate da fonti plurime e indipendenti, tra cui le dichiarazioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Oltre alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il giudice del riesame ha attribuito rilievo anche alle conversazioni intercettate, dalle quali emergeva che
lÕindagato rappresentava un vero e proprio punto di riferimento per la soluzione di problematiche interne.
Episodi di violenza e intimidazione, come la tentata estorsione a NOME e lÕaggressione a NOME NOME, sono stati coerentemente ritenuti evidenti manifestazioni del controllo mafioso sul territorio. Al pari delle attivitˆ di mediazione e di ÒgestioneÓ di controversie tra affiliati, con azioni di recupero di beni rubati.
A fronte di tale rigorosa motivazione, il ricorrente si è limitato a ÒoffrireÓ dei frammenti di alcune dichiarazioni e letture alternative di taluni elementi indiziari che tendono a sollecitare unÕinammissibile rivalutazione dei fatti, senza, in realtˆ, dedurre alcun travisamento della prova o manifesta illogicitˆ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Al riguardo, deve essere ribadito che esula Çdai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimitˆ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processualiÈ (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME). Va, infine, rilevato che il ricorrente non ha neppure dimostrato che le deduzioni difensive abbiano rilevanza decisiva, al punto da pregiudicare completamente la tenuta del grave quadro indiziario.
1.2. Il terzo motivo è infondato.
Il ricorrente sostiene che i reati contestati ai capi 7 e 8 sarebbero risalenti nel tempo, omettendo di considerare che si tratta di reati-fine e che il reato associativo è contestato con condotta perdurante. Con riferimento a questÕultimo profilo va evidenziato che, nellÕordinanza impugnata, si dˆ largo spazio a episodi recenti significativi della persistenza della partecipazione dellÕindagato al RAGIONE_SOCIALE criminoso (cfr. pagine 17 e 18 dellÕordinanza impugnata, nelle quali vengono ricostruiti fatti del maggio e del giugno 2024).
Del tutto generico, infine, è il riferimento al COGNOME e al COGNOME, atteso che la loro posizione non pu˜ essere equiparata a quella dellÕNOME per il mero fatto che anche loro sono accusati di avere commesso i reati di cui ai capi 7 e 8. Sotto tale profilo, è sufficiente rilevare che lÕNOME è chiamato a rispondere anche del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, nella ÒqualitˆÓ di dirigente e di organizzatore del mandamento mafioso di Bagheria.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui allÕart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Cos’ deciso, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME