Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9169 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9169 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., annullava parzialmente il provvedimento impugnato – con riferimento al capo d’imputazione provvisoria 6) – e confermava nel resto il
medesimo provvedimento del 1° giugno 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, detto “NOME“, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen. (capo 1), per avere fatto parte, in qualità di promotore e organizzatore, dell’RAGIONE_SOCIALE per delinquere di RAGIONE_SOCIALE ‘ndranghetistico operante nella provincia di Vibo Valentia, in particolare della ‘ndrina COGNOME aderente alla locale di Mileto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto da uno dei suoi due difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e travisamento della prova, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura con riferimento al delitto di direzione della considerata RAGIONE_SOCIALE mafiosa, ponendo a base della decisione le dichiarazioni rese da quattro collaboratori di giustizia: in particolare, NOME COGNOME nel 1997 aveva parlato del NOME come di soggetto “non rimpiazzato” e solo nel 2018 lo aveva menzionato come “capo” della relativa famiglia; NOME COGNOME aveva riferito dei rapporti tra i “Piscopisani” e i COGNOME, senza alcuna ulteriore precisazione in ordine alla partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa; NOME COGNOME aveva sostenuto genericamente di conoscere “NOME” COGNOME e i suoi due figli, tra cui NOME, senza alcuna ulteriore puntualizzazione in ordine ad un ruolo associativo; mentre NOME COGNOME aveva in maniera indeterminata parlato di NOME COGNOME come “uomo d’onore”. Nonché per avere il Tribunale catanzarese valorizzato ulteriori dati di conoscenza relativi a fatti (in particolare, il concorso in episodio omicidiario del 1998 e il contenuto di talune conversazioni intercettate) del tutto inconferenti rispetto all’oggetto della imputazione provvisoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Catanzaro ingiustificatamente confermato l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all’aggravante del ruolo apicale di NOME COGNOME nell’ambito della organizzazione mafiosa in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME vada rigettato.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare. A tal fine sono state valorizzate tanto le dichiarazioni di ben cinque collaboratori di giustizia che, pure in contesti procedimentali differenti, hanno menzionato l’odierno ricorrente come affiliato alla RAGIONE_SOCIALE per delinquere di RAGIONE_SOCIALE mafioso nota come ‘RAGIONE_SOCIALE, in particolare come figura apicale della ‘ndrina di COGNOME della locale del vibonese di Mileto: in particolare, sono state considerate determinanti le indicazioni del collaboratore COGNOME, il quale, riferendosi ad un periodo più recente e agli sviluppi della struttura organizzativa di quel clan (e non anche al periodo più risalente cui ha inteso, invece, rapportarsi la difesa nell’atto di impugnazione), ha dichiarato che il controllo delle attività delittuose nella zona di Mileto era stat diviso tra quattro diversi gruppi, uno dei quali, attivo nella zona di COGNOME, faceva capo a NOME COGNOME. Quanto il contenuto delle intercettazioni di conversazioni eseguite in questo come in altri procedimenti, che hanno riscontrato non solamente come i proventi delle iniziative delittuose dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa in quella zona venissero divise in quattro parti, ma anche come nella zona in questione la direzione spettasse ai “COGNOME“, soprannome dei componenti della famiglia COGNOME, che disponevano anche di armi; e come l’odierno ricorrente avesse assunto atteggiamenti intimidatori nei
riguardi di altro consociato e, in un caso, avesse anche garantito la “protezione” ad un imprenditore della zona (v. pagg. 4-15 ord. impugn.)
Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento deduttivo nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l’odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, partecipe con ruolo apicale dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘ndranghetistico in argomento.
In tal modo, lungi dal proporre un ‘travisamento delle prove’, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d’indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell’ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo.
Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti in gran parte dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se – come nella fattispecie è accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.
Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per carenza di interesse.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale nel procedimento cautelare sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'”an” sul “quomodo” della misura: principio, questo, significativamente enunciato in una fattispecie in cui era stata addebitata la partecipazione ad un’RAGIONE_SOCIALE per delinquere di tipo mafioso, nella quale è stata giudicata corretta la decisione dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell’indagato all’interno del sodalizio, elemento privo di riflessi su presupposti della misura cautelare e sulla sua durata (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275028).
GLYPH
(-/
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/02/2024