Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39571 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39571 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/06/2025 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’AVV_NOTAIO che ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1 Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 11 giugno 2025, il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di RAGIONE_SOCIALE presentata nell’interesse di COGNOME NOME, confermando l’ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo del 19 maggio 2025, con la quale era stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74, commi 1 e 3, d.P.R. 309/90 (capo 1) e 81 cpv, 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/90 (capi 8 e 12).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico articolato motivo, la nullità del provvedimento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 273, 292, comma 2, lett. c), 309, comma 9, c.p.p. e 74, comma 1, d.P.R. 309/90.
In sintesi, il ricorrente lamenta che:
a) La motivazione del Tribunale del Riesame sarebbe manifestamente illogica e lacunosa nel ritenere la sussistenza della gravità indiziaria per il delitto associativo. In particolare, si contesta l’affermazione del “protagonismo” del COGNOME nei reati-fine, a fronte della contestazione a suo carico di due sole violazioni dell’art. 73 d.P.R. 309/90 (capi 8 e 12) su un totale di quindici condotte illecite ascritte al sodalizio. Tale dato numerico smentirebbe la tesi del ruolo apicale.
b) La motivazione sarebbe contraddittoria laddove, da un lato, afferma che il coindagato COGNOME rendicontava l’attività a COGNOME e, dall’altro, riporta un episodio in cui lo stesso COGNOME, dopo un incontro, si recava a contare il denaro e incontrava il coindagato COGNOME, comunicandogli l’incasso. Tale discrasia, favorita, ad avviso della difesa, dall’ambiguità della contestazione provvisoria, che non distingueva le posizioni di COGNOME e COGNOME, minerebbe l’affidabilità del ragionamento probatorio. Si aggiunge che a pag. 2 dell’ordinanza si dà atto che COGNOME aveva agito “operando sotto la direzione di un soggetto diverso sia di COGNOME che di COGNOME” e che a pag. 6 un soggetto diverso da COGNOME e COGNOME assicurava l’interlocutore, che temeva di essere arrestato, che avrebbe organizzato tutto lui senza fare riferimento all’esigenza di consultare altri. Anche tali elementi, ad avviso della difesa, militavano contro il ruolo di promotore attribuito a COGNOME. Assume, inoltre, la difesa che tale ruolo era stato attribuito a COGNOME in quanto risultava palese che non risultassero integrate le altre ipotesi contemplate dall’art. 74 comma 1 d.P.R. 309/90 e che la sua collaborazione alla consumazione dei reati fine era stata “tutt’altro che stabile”. Si denuncia, quindi, che sarebbe del tutto omessa la motivazione in ordine alla specifica qualifica di “promotore” dell’associazione contestata a COGNOME, non emergendo alcun elemento dal quale desumere che egli abbia ideato il programma criminoso e raccolto l’adesione degli altri sodali. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale c) Il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p., per non aver fornito una “autonoma valutazione” degli indizi, limitandosi a riproporre le argomentazioni dell’ordinanza genetica e a effettuare un’analisi “all’ingrosso” e cumulativa RAGIONE_SOCIALE posizioni dei singoli indagati, senza soffermarsi sulla specifica posizione del COGNOME.
d) Infine, anche nell’analisi dei reati-fine, il Tribunale non avrebbe spiegato in che modo le condotte contestate al COGNOME sarebbero dimostrative del suo ruolo direttivo, soffermandosi solo a descrivere gli elementi che integravano il concorso nei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in doglianze non consentite in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate.
Le censure formulate dal ricorrente, pur formalmente veicolate attraverso il richiamo ai vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., si risolvono, nella loro sostanza, in una critica alla valutazione del compendio indiziario operata dal Tribunale del Riesame e in una richiesta di rilettura degli elementi di fatto, proponendo un’interpretazione alternativa e più favorevole all’indagato. Tale operazione è, come noto, preclusa in sede di legittimità, ove il sindacato della Corte è circoscritto alla verifica della sussistenza di una motivazione che sia immune da vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza, senza possibilità di procedere a una nuova e autonoma ponderazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali.
Venendo alle doglianze volte a contestare la sussistenza dell’associazione, l’ordinanza impugnata presenta una struttura argomentativa ampia, coerente e priva di vizi logici manifesti. Il Tribunale del Riesame, pur dichiarando di condividere il percorso argomentativo del GIP, ha proceduto a un’analitica e autonoma disamina degli elementi indiziari, individuando una serie di “convergenti indicatori fattuali” a sostegno della sussistenza del sodalizio criminoso e del ruolo apicale del COGNOME. In particolare, il provvedimento valorizza: la stabilità dei contatti e la ripartizione dei ruoli; l’indeterminatezza de programma criminoso; la capacità del gruppo di superare i momenti di crisi (come i sequestri); l’esistenza di una stabile struttura organizzativa (depositi per lo stupefacente, utenze telefoniche dedicate); la presenza di una “cassa comune” e di una contabilità di gruppo; l’uso di un linguaggio convenzionale. Si tratta di una motivazione tutt’altro che illogica, che si sottrae alle critiche di genericità e carenza.
La doglianza relativa al presunto contrasto tra il “protagonismo” del COGNOME e il numero esiguo di reati-fine a lui contestati costituisce un tipico esempio di censura fattuale inammissibile. Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sul ruolo direttivo dell’indagato non su un mero dato quantitativo, bensì sulla valutazione qualitativa RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, dalle quali emergerebbe la sua posizione di referente ultimo per le questioni economiche e strategiche del gruppo. Come si evince dall’ordinanza, COGNOME impartiva direttive (“non lo fare venire più” cfr. pag. 8), redarguiva i sodali, gestiva le controversie sui debiti (a pag. 9 si richiama un dialogo nel corso del quale COGNOME ordinò a COGNOME di intimare a tale NOME di “chiudere subito” di “dirgli di non fare il furbo”), autorizzava gli approvvigionamenti (pagg. 9 e 10) e, soprattutto, era il destinatario finale della rendicontazione economica, tanto che COGNOME, nel corso di un dialogo con
un acquirente abituale del sodalizio, COGNOME, riferendosi a COGNOME, disse che “aveva tutto scritto” e che non vi era possibilità di errore nei conti. La scelta del pubblico ministero di contestare formalmente solo due episodi non inficia la logicità del ragionamento del giudice cautelare, che ha legittimamente desunto il ruolo apicale da un complesso di elementi di tenore inequivoco. Non ricorre, pertanto, alcuna “emarginazione” o “travisamento” del motivo difensivo incentrato sul numero esiguo dei reati fini addebitati a COGNOME risultando l’argomento, a tutto voler concedere alle posizioni difensive, palesemente incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi dell’ordinanza medesima.
Parimenti infondata è la dedotta contraddittorietà della motivazione. Il fatto che in un’occasione lo COGNOME abbia informato COGNOME dell’esito di una cessione non è in insanabile contrasto con il quadro generale, che vede COGNOME quale gestore della cassa e destinatario dei resoconti economici, come ampiamente documentato: dall’episodio della consegna di denaro da parte di COGNOME, a seguito della quale COGNOME si recò immediatamente da COGNOME per “rendere conto della somma ricevuta…e riportare le problematiche emerse nel conteggio RAGIONE_SOCIALE precedenti forniture” (pag. 5); dell’intimazione a “chiudere subito” che COGNOME avrebbe dovuto rivolgere a NOME, già ricordata; dalle rendicontazioni in ordine agli importi riscossi e dei crediti rimasti insoluti pretese da COGNOME (pag. 9 dell’ordinanza).
La ricostruzione del ricorrente tende a isolare singoli frammenti per creare un’apparente aporia, mentre il Tribunale ha offerto una lettura complessiva e coerente RAGIONE_SOCIALE dinamiche interne al gruppo, che non esclude interazioni e scambi di informazioni anche tra altri sodali.
Quanto alla qualificazione giuridica del ruolo, la critica del ricorrente sulla mancata prova della specifica funzione di “promotore” è irrilevante in questa sede. In tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del RAGIONE_SOCIALE al fine di escludere la qualifica di organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l’esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 01).
In ogni caso anche in ordine a tale profilo il Tribunale offre una motivazione adeguata.
Ai fini della configurabilità della fattispecie più grave di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, ciò che rileva è l’esercizio di una funzione sovraordinata rispetto a quella dei meri partecipi. L’ordinanza impugnata ha ampiamente e logicamente motivato sulla base di quali elementi ha ritenuto che COGNOME ricoprisse un “ruolo direttivo”, “sovraordinato” e “di vertice”. L’argomento secondo cui le condotte di COGNOME sarebbero compatibili anche con un ruolo di mero partecipe si limita a contrapporre la valutazione della difesa a quella, tutt’altro che illogica, visto gli ordini che COGNOME impartiva agli altri sodali, del giudice di merito.
Infine, è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 292 c.p.p. per difetto di “autonoma valutazione”. Il Tribunale del Riesame non si è limitato a un rinvio recettizio all’ordinanza del GIP, ma ha sviluppato un percorso argomentativo autonomo, dettagliato e approfondito, riportando ampi stralci RAGIONE_SOCIALE conversazioni, analizzandone il significato, confutando le tesi difensive e traendo le proprie conclusioni sulla gravità indiziaria. La dichiarazione iniziale di condivisione dell’impostazione del primo giudice non si è tradotta nell’elusione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del dovere di riesaminare criticamente tutto il materiale a disposizione, tant’è che l’ordinanza impugnata rivela una ponderazione attenta e autonoma della specifica posizione dell’indagato condotta confrontandosi, di volta in volta, con le censure difensive.
In conclusione, il ricorso si appalesa come un tentativo di sollecitare a questa Corte un giudizio di fatto, alternativo a quello compiuto dai giudici di merito e fondato su una diversa e più favorevole lettura di solo una parte RAGIONE_SOCIALE risultanze investigative. L’ordinanza impugnata, invece, ha dato conto, con motivazione congrua e immune da vizi logici, RAGIONE_SOCIALE ragioni che giustificano, a livello di gravità indiziaria, la sussistenza del sodalizio e il ruolo apicale in esso ricoperto dal COGNOME.
8. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/10/2025