Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46694 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata in Russia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste del 06/09/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene NOME NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore fiduciario della parte NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06 settembre 2022, il Tribunale di Trieste condannava NOME COGNOME in ordine alla contravvenzione di cui all’articolo 659 cod. pen. alla pena di euro 3 di ammenda, assolvendo nel contempo la stessa in ordine al reato di cui all’articolo 660 co pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, arrecato reiterato disturbo al riposo e alle occupazioni degli abitanti di INDIRIZZO mediante quotidiani, rei insistiti e continuativi colpi sulle pareti perimetrali, sui soffitti, sui pavimenti, oppur su ferro; in Trieste in data 29 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020.
Avverso tale sentenza l’imputata proponeva, tramite il difensore di fiducia, atto di appel convertito in ricorso per cassazione; in particolare:
2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta l’improcedibilità per mancanza di querela, post che la riforma “Cartabia” ha reso il reato in esame procedibile a querela;
2.2 Con il secondo motivo lamenta l’omessa o erronea valutazione delle prove assunte in dibattimento, tutt’altro che chiare e convergenti;
2.2. Col terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 659 cod. pen. per mancanza dell’elemento materiale del disturbo del riposo o dell’occupazione delle persone.
AVV_NOTAIO, difensore fiduciario del sig. NOME COGNOME, parte civile, h depositato telematicamente in data 31.10.2023 le conclusioni scritte e la nota spese di cui chiesto la liquidazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844 – 01) che «la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della proced di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’ in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma “Cartabia”), posto che la volontà pun della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione».
Nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che le persone offese si sono costituit parti civili. Il motivo pertanto è manifestamente infondato.
Peraltro, come evidenziato dal P.G., dalla declaratoria di inammissibilità deriva anc l’ulteriore conseguenza secondo cui «nel giudizio di legittimità, l’inammissibilità del ri impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle mor ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necess attendere il decorso del termine di tre mesi dall’entrata in vigore del citato d.lgs. per l’eve esercizio dell’istanza punitiva» (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, COGNOME, Rv. 284155 – 01; senso conforme, cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, COGNOME, Rv. 284176 – 01).
Il secondo motivo e il terzo motivo sono inammissibili, e risentono della origina proposizione dell’impugnazione come atto di appello.
Essi, infatti, pretendono una rivalutazione del compendio probatorio inammissibile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione, nel caso di specie non sus la sentenza chiarisce infatti in modo evidente la convergenza degli elementi di prova, derivan dalle plurime deposizioni testimoniali (il provvedimento richiama le dichiarazioni dei t COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME e COGNOME COGNOME ordine ai rumori continuativamente provocati dall ricorrente), nel senso della sussistenza di continui disturbi al riposo e alle occupazioni persone abitanti in due distinte palazzine a qualunque ora del giorno e della notte, così risulta integrati sia l’elemento costitutivo del numero potenzialmente indeterminato di persone che quello del disturbo al riposo (rumori in orario notturno o antelucano) e alle occupazioni lockdown si lavorava in smart working) delle persone.
Sul punto, dunque, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento quanto alla natura del sindacato di legittimità e ai vizi deducibili in caso di conformità delle sentenze di primo grado e di appello (cfr. sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 d 22/11/1993, 1994, Rv. 197250; sez. 3 n. 13926 dell’01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), con specifico riferimento alla inammissibilità di censure sostanzialmente intese sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Mu Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).
I motivi di ricorso sono pertanto inammissibili.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussis elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nel determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesim consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
All’inammissibilità segue la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall parte civile costituita, liquidate in misura minima come da dispositivo, seguendo i parametri cui al D.M. n. 55/2014 (Studio controversia euro 472,50; fase decisionale euro 1.370,50: somma liquidabile 1.843,00 euro), aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel prese giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1843, oltre accessori di legge.
Così deciso il 09/11/2023