Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14225 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14225 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAPRI il 07/12/1964
NOME nato a NAPOLI il 26/02/1961
avverso la sentenza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13/5/2024 il Tribunale di Napoli ritenne COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili della contravvenzione di cui all’art. 677 cod. pen. per non aver eseguito, quali proprietari di appartamenti ricompresi nell’immobile sito in Napoli, INDIRIZZO in stato di dissesto, i lavori necessari per eliminare lo stato di pericolo per la pubblica incolumità imposti con le ordinanze sindacali n. 793, 794, 798, 799 e 795 del 28/6/2016 e, concesse le attenuanti generiche, li condannò alla pena di C 400,00 di ammenda ciascuno.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso COGNOME e COGNOME che, con il primo motivo, denunciano il deficit di motivazione, sostenendo che il Tribun non aveva preso in considerazione le “prove favorevoli per i rei” che dimostravan che i lavori non erano stati eseguiti in quanto COGNOME, proprietaria di uno appartamenti, aveva impedito agli altri condomini “di poter regolarmente conferir mandato a ditte per una ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell’immo tutto”. Si precisa che dalla relazione del 30/11/2015 della Direzione cent ambiente e tutela del territorio emergeva che erano stati gli abusi edilizi comm da COGNOME che avevano danneggiato la facciata dell’edificio provocando “l lesione sub verticale sull’architrave del balcone al primo piano” che av determinato l’intervento dell’ente territoriale, benché non fosse mai insort concreto pericolo per la pubblica incolumità. Si aggiunge che era stata individu una ditta per eseguire i lavori ma COGNOME, rifiutandosi di versare l’im corrispondente alla parte del corrispettivo su di lei gravante, aveva impe l’esecuzione dei lavori.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 606 comma 1 let d) ed e) in ordine alla mancata ammissione, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. dell’ing. COGNOME deducendo che il tecnico avrebbe potuto riferire “in ordine stato dei luoghi e alle responsabilità della sig.ra COGNOME“.
Con il terzo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in relazione mancata motivazione circa la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pe lamenta che il Tribunale non aveva argomentato in ordine alla richiesta applicazione della causa di non punibilità ritualmente avanzata in considerazio della condotta collaborativa dei ricorrenti e della mancanza di un concr disvalore sociale derivante dalla condotta.
Con ultimo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in relazione “riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e contenimento della pena entro i limiti edittali”. Si rappresenta che la pena risultava superiore al minimo edittale senza che la motivazione desse conto di tale scostamento e che il Tribunale non aveva tenuto conto delle “doglian sollevate dalla difesa con apposito memoriale depositato all’udienza 13/5/2024”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
La motivazione dà conto dell’integrazione di tutti gli elementi previsti fattispecie incriminatrice: lo stato di pericolo determinato dalla c dell’intonaco e dalle lesioni alla muratura portante; la notifica dell’ord sindacale che ingiungeva “di mettere in sicurezza il fabbricato”; la persis
inadempienza da parte degli ingiunti che sino al 19/4/2019 non avevano ottemperato alle ordinanze loro notificate.
Giova ribadire, poi, che, in un edificio condominiale, l’obbligo – penalmente sanzionato dall’art. 677 cod. pen. – di eseguire i ‘lavori necessari a scongiurare il pericolo di rovina grava, in caso di mancata formazione della volontà assembleare, sul singolo condomino, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo della situazione pericolosa (Sez. 1, n. 50366 del 07/10/2019, Assabese, Rv. 278081 01; Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008, Rv. 239129 – 01).
2. La stessa allegazione difensiva, inoltre, consente di escludere che la mancata esecuzione dell’intervento sia dipesa da una situazione di impossibilità non ascrivibile ai ricorrenti neppure per colpa. Molteplici, infatti, erano le iniziative c potevano essere adottate per superare la mancata collaborazione di COGNOME: i condomini intenzionati a eseguire i lavori avrebbero potuto anticipare la parte di spese gravante su COGNOME per poi recuperarle forzosamente; sarebbe stato possibile ricorrere all’autorità giudiziaria per imporre alla condomina riottosa di versare quanto dovuto per i lavori.
Nessuna iniziativa, invece, risulta intrapresa per superare il rifiuto di COGNOME a partecipare alle spese.
Questa Corte, in un caso assai simile, ha statuito che, in mancanza di un amministratore del condominio, l’obbligo di intervenire per eseguire i lavori necessari grava sul proprietario o suoi proprietari dell’edificio la cui responsabilità per il reato di cui all’art. 677 cod. pen. non è esclusa dalla dedotta circostanza di non avere la somma occorrente per l’esecuzione dei lavori (Sez. 1,n. 9866 del 3/10/1996, COGNOME, Rv. 206074 che richiama Cass. 31/1/1953, COGNOME).
Le considerazioni esposte consentono di disattendere anche il secondo motivo del ricorso, risultando del tutto irrilevante, ai fini dell’integrazione del rea se la situazione di pericolo fosse stata cagionata dai lavori realizzati da Schioppa.
Manifestamente infondato risulta il motivo relativo alla pena. Il Tribunale ha applicato una pena che è molto più prossima al minimo edittale rispetto alla media edittale e sono state riconosciute le attenuanti generiche.
Il riferimento all’art. 133 cod. pen. fornisce, pertanto, adeguata motivazione al trattamento sanzionatorio.
E’ stato, infatti, ripetutamente precisato che, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283).
5. Venendo al terzo motivo del ricorso, dalla sintesi delle conclusioni rassegnate dalle parti risulta che, in sede di conclusioni, era stata chiesta l’applicazione della
causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Tale richiesta, sia pure implicitamente, è stata respinta dal Tribunale risultando la particolare tenuità dell’offesa incompatibile con la pena applicata, che si discosta
dal minimo edittale, e con la ricostruzione della condotta come di consistente durata, risultando dopo due anni e sei mesi dalla notifica dell’ordinanza sindacale
non ancora eseguiti i lavori necessari per la messa in sicurezza dell’immobile.
Occorre anche osservare che l’omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma
dell’art. 606 cod. proc. pen., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba
considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e
giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Onnogiate, Rv. 283420 – 01; Sez. 3, n. 43604 del
08/09/2021, Cincola’, Rv. 282097 – 01).
Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 19/3/2025