Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30026 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30026 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA a Penne
avverso la sentenza in data 19/02/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello dell’Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena, con declaratoria di inammissibilità nel resto; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/02/2024 la Corte di appello dell’Aquila ha confermato quella del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 22/02/2022, con cui il maresciallo NOME COGNOME in forza al RAGIONE_SOCIALE, è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 326, comma primo, cod. pen., in relazione alla
rivelazione a NOME COGNOME, attraverso messaggi whatsapp, dell’esistenza di attività di intercettazione in corso.
Ha proposto ricorso NOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 326 cod. pen. e ai principi di legalità, tassatività e determinatezza, in mancanza RAGIONE_SOCIALE condotta di rivelazione.
A fronte di puntuale motivo di appello la Corte si era limitata ad una lapidaria conferma RAGIONE_SOCIALE configurabilità del reato, senza argomentare in merito ai rilievi difensivi.
La Corte aveva errato nel ritenere che attraverso i messaggi whatsapp fosse intervenuta una rivelazione di notizia segreta, non emergente dal tenore dei messaggi, e nel ritenere che fosse rilevante la rivelazione fatta a COGNOME, soggetto sottoposto alla separata indagine, nel cui ambito le operazioni di intercettazione erano in corso.
Posto che COGNOME non era il destinatario RAGIONE_SOCIALE comunicazione, ma, semmai, un ulteriore terzo e che la pendenza dell’attività di indagine era nota, era rilevante che i messaggi costituissero al più uno strumento di induzione di conoscenza attraverso un percorso inferenziale dell’extraneus, ma non costituissero di per sé rivelazione di notizia, non essendo stata contestata la condotta di agevolazione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 326, 42, 43 cod. pen. per difetto dell’elemento psicologico.
Anche volendo ravvisare una condotta di rivelazione, difettava l’elemento psicologico, in quanto il contenuto dei messaggi era privo di riferimenti diretti a procedimenti penali in corso, a nomi e cognomi e ad attività tecnica di intercettazione.
Era intenzione di COGNOME di continuare un discorso già avviato con COGNOME in ordine all’opportunità di un lavoro in Albania, sconsigliando l’interlocutore ad avviare una collaborazione con COGNOME.
Il coefficiente psicologico era il risultato di una forzatura, in relazione al sottesa volontà del ricorrente di inviare messaggi, il cui contenuto poteva essere interpretato con percorso logico-deduttivo quale rilevazione di notizie segrete.
Alla resa dei conti la mera conoscibilità era stata trasformata nell’effettiva conoscenza necessaria per l’integrazione del dolo.
2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALE prova in relazione alla difformità tra i risultati di prova valorizzati dalla Cort quelli desumibili dagli elementi acquisiti, in particolare dalle dichiarazioni d COGNOME.
Oltre all’erroneo riferimento alla conoscenza RAGIONE_SOCIALE notizia da parte di un terzo, cioè il COGNOME, diverso dal destinatario dell’informazione, la Corte era pervenuta ad erronee valutazioni circa la natura del reato e circa la necessità dell’effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALE notizia da parte dell’extraneus ed aveva comunque travisato le dichiarazioni di COGNOME, il quale, come emergeva dalla trascrizione delle stesse, non aveva confermato di aver inteso che COGNOME si riferisse a conoscenza acquisita attraverso l’ascolto di conversazioni. Era dunque erronea la conclusione che COGNOME non potesse non operare un collegamento con una conversazione intercorsa circa tre ore prima con COGNOME nel presupposto RAGIONE_SOCIALE sottoposizione di quest’ultimo ad intercettazioni.
Alla resa dei conti COGNOME non aveva compreso l’esistenza di attività tecnica, mentre con riguardo all’esistenza di attività di indagine la notizia era nota da settimane, tanto che il predetto aveva letto un articolo inviatogli da COGNOME e ne aveva parlato con COGNOME, secondo quanto ricostruito da quest’ultimo nel corso delle sue dichiarazioni.
2.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Non vi era certezza che il riferimento al curriculum contenuto nel messaggio di NOME a NOME al non fosse riferibile ad altro che alla conversazione intercettata, a fronte del fatto che NOME e NOME secondo quanto da costui dichiarato avevano parlato del progetto di lavori in Albania con l’ausilio di COGNOME, non potendosi dunque escludere che il messaggio fosse stato riferito da COGNOME a pregresse conversazioni intercorse con NOME.
2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., essendo state le sommarie informazioni di COGNOME assunte in violazione RAGIONE_SOCIALE predetta disposizione.
La Corte aveva respinto la doglianza facendo riferimento al fatto che Vextraneus non concorre con colui che rivela la notizia salvo il caso di istigazione o determinazione alla commissione del reato.
Ma non aveva considerato che l’eccezione era riferita anche alla sussistenza di indizi in ordine al delitto di favoreggiamento, in relazione al fatto che COGNOME aveva poi parlato con COGNOME, cosicché se era ravvisabile la consapevolezza di COGNOME di rivelare una notizia segreta, avrebbe dovuto ritenersi che lo stesso avesse di seguito agito per favorire COGNOME ad eludere le investigazioni: di qui l’insorgenza di indizi a suo carico tali da precludere l’assunzione in veste di persona informata sui fatti.
2.6. Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 234 e 438 cod. proc. pen.
La Corte aveva dapprima consentito il deposito RAGIONE_SOCIALE documentazione offerta, costituita da articoli di stampa già risultanti dagli atti di indagine, ma ne aveva poi respinto la richiesta di produzione, rilevando che si trattava di giudizio abbreviato allo stato degli atti e che non era stata illustrata la concreta incidenza di quella documentazione.
In realtà anche nel giudizio abbreviato avrebbe potuto prodursi documentazione e, nel caso di specie, si trattava di una produzione di articoli di giornale già presenti nelle chat acquisite, onde consentirne una migliore lettura, a fronte RAGIONE_SOCIALE veste grafica miniaturizzata risultante dalle chat, fermo restando che il tema di prova era rappresentato dalla ricostruzione del perimetro cognitivo divenuto di dominio pubblico e che tra le produzioni era contenuto anche il documento unico matricolare, che avrebbe consentito una migliore valutazione in ordine alle condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici.
2.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Non era dato comprendere su quali basi si fosse ritenuti° che la condotta dell’imputato aveva inficiato l’attività di indagine nei confronti di COGNOME.
Peraltro, nel caso di specie neppure potenzialmente si sarebbe potuto produrre un nocumento, considerando che era pianificata l’interruzione dell’attività captativa per le 14,44 dello stesso giorno, cioè poche ore dopo la trasmissione del messaggio da parte di NOME.
Ricorrevano tutti i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità trattandosi di condotta sostanzialmente inoffensiva in relazione alle modalità e all’esiguità del pericolo e comunque occasionale, in assenza di un interesse personale del ricorrente e a fronte del leale servizio prestato per tanti anni.
2.8. Con l’ottavo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla divergenza tra l’incensuratezza emergente dal casellario e la ritenuta sussistenza di precedenti.
La Corte aveva escluso la possibilità di una riduzione RAGIONE_SOCIALE pena dando rilievo a precedenti che non risultano dal casellario.
Inoltre, aveva omesso di valutare la personalità del reo in relazione alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE condotta, pressoché inoffensiva e tenuta :semmai allo scopo di evitare pregiudizi all’amico derivanti dalla frequentazione di COGNOME.
Ed ancora emergevano elementi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti, in ragione RAGIONE_SOCIALE condotta pregressa e del servizio prestato, elementi risultanti anche dal documento unico matricolare, acquisito nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente all’ultimo motivo, risultando per il resto inammissibile.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che i Giudici di merito hanno dato conto RAGIONE_SOCIALE rivelazione di notizia segreta, imputabile al ricorrente, connotata da significativo grado di offensività e dunque idonea ad integrare il reato di rivelazione di segreto di ufficio, che, come noto, va inteso quale reato di pericolo concreto (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271).
A tal fine hanno fatto riferimento alla circostanza che costui, appena sedici minuti dopo aver ascoltato, non in diretta, una conversazione intercettata, che era intercorsa poco dopo le nove del 01/06/2021 tra COGNOME e COGNOME, nella quale si faceva riferimento all’invio del curriculum da parte di COGNOME, aveva inviato a quest’ultimo, a partire dalle 12,09 dello stesso 01/06/2021, dei messaggi whatsapp, in cui rimproverava all’amico di continuare ad intrattenere rapporti con COGNOME e di essere disposto ad inviargli il curriculum, precisando eloquentemente nel messaggio delle 12,19 «ti sei fatto sentire tutto interessato».
Da ciò si è non illogicamente desunto che tali messaggi implicassero la rivelazione di una attività di intercettazione in corso, che, sola, avrebbe potuto propiziare la precisa conoscenza da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE conversazione intercorsa nella mattinata, riferita al curriculum e all’interesse palesato da COGNOME.
Proprio la concatenazione logica e temporale tra conversazione e successivi messaggi ha condotto dunque la Corte, a conferma RAGIONE_SOCIALE valutazione del primo Giudice, a ritenere che COGNOME non potesse non aver compreso la circostanza segreta RAGIONE_SOCIALE sottostante attività di intercettazione, circostanza che, nella ricostruzione operata sulla base del materiale acquisito, è stata ulteriormente confermata dal successivo contatto intercorso tra COGNOME e il suo collaboratore COGNOME da un lato e poi da quello intercorso tra costoro e COGNOME, avendo i predetti avuto immediata percezione del fatto che uno dei telefoni era sotto intercettazione.
Risulta su tali basi manifestamente infondato l’assunto difensivo secondo cui non di rivelazione di notizia si sarebbe trattato, ma di induzione di conoscenza sulla base di un autonomo percorso inferenziale dell’extraneus, essendosi correttamente ritenuto che il messaggio valesse di per sé a disvelare la sottostante intercettazione, avuto riguardo ai precisi riferimenti ad una conversazione intercorsa poco prima che al ricorrente non avrebbe potuto essere nota se non in ragione di attività del suo ufficio, tanto più considerando il significativo passaggio in cui si faceva riferimento al fatto di essersi «fatto sentire», elemento all’evidenza
associato al curriculum e dunque alla conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME.
Privo di rilievo è il fatto che la pendenza di attività di indagine fosse venuta alla luce da tempo sulla base di notizie giornalistiche, nel caso di specie essendo rilevante non tanto un dato generico, bensì la rivelazione RAGIONE_SOCIALE conoscenza diretta di una conversazione inter alios, costituente il vero oggetto RAGIONE_SOCIALE rivelazione, riferibile necessariamente ad attività di intercettazione.
Né può utilmente stabilirsi, nel caso in esame, una distinzione tra rivelazione, oggetto di contestazione, e agevolazione di conoscenza, semmai configurabile ma non contestata.
Va invero rimarcato come l’agevolazione implichi il compimento di attività destinata a propiziare la presa di conoscenza RAGIONE_SOCIALE notizia segreta da parte del destinatario, mentre la rivelazione implica una condotta di comunicazione RAGIONE_SOCIALE notizia da parte dell’intraneus: nel caso in esame la contestazione fa riferimento alla rivelazione, ma comunque descrive analiticamente l’attività compiuta, riportando i messaggi whatsapp attraverso i quali la comunicazione è avvenuta, cosicché, ove per tale via potesse ritenersi integrata un’agevolazione, la stessa dovrebbe parimenti ritenersi contestata; sta di fatto che, in realtà, l’attività illec si è effettivamente risolta nel disvelamento RAGIONE_SOCIALE notizia segreta, avvenuto attraverso la comunicazione intercorsa tra il ricorrente e il destinatario RAGIONE_SOCIALE rivelazione, necessariamente sottesa ai contenuti dei messaggi inviati. In tale prospettiva non ha alcun rilievo il riferimento fatto dalla Corte territoriale al sicura conoscenza RAGIONE_SOCIALE notizia segreta da parte di COGNOME, piuttosto che da parte di COGNOME, destinatario diretto RAGIONE_SOCIALE comunicazione, e non può dirsi smentito il principio per cui è necessaria l’effettività RAGIONE_SOCIALE conoscenza da parte dell’extraneus (sul punto Sez. 6, n. 5947 del 27/02/1998, COGNOME, Rv. 211598; Sez. 6, n. 10599 del 12/06/1981, COGNOME, Rv. 151108), dovendosi in realtà ribadire come i giudici di merito abbiano inteso far riferimento alla notizia effettivamente disvelata e in concreto acquisita da COGNOME, il cui inequivoco significato, a riscontro, era stato peraltro ben compreso dai terzi COGNOME e COGNOME Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Se su tali basi deve ritenersi manifestamente infondato il primo motivo, altrettanto deve dirsi per il secondo, riguardante il coefficiente psicologico, essendo stato dato conto dello specifico riferimento fatto dal ricorrente ad elementi implicanti la sua diretta conoscenza RAGIONE_SOCIALE conversazione intercettata e dunque la sua volontà di rivolgere all’amico un rafforzato ammonimento, fondato su elementi conoscitivi di inequivoca provenienza, che a COGNOME non avrebbero potuto sfuggire, essendo stato protagonista RAGIONE_SOCIALE conversazione con COGNOME, del cui
contenuto il ricorrente aveva mostrato di tener conto, a prescindere dal mancato riferimento ad un procedimento, a nomi, cognomi e atti di indagine.
Ineriscono alla sollecitazione di un diverso apprezzamento di merito, esulante dallo scrutinio di legittimità, i riferimenti fatti dal ricorrente alla possibi valorizzare un discorso già in precedenza avviato dal ricorrente con COGNOME in ordine ai rapporti di quest’ultimo con COGNOME.
Inammissibile risulta il terzo motivo incentrato sul preteso travisamento delle dichiarazioni rese da COGNOME.
In realtà, al di là del riferimento fatto nel motivo di ricorso all’interpretazion che non può dirsi inequivoca, di alcuni frammentari passaggi delle dichiarazioni, va rimarcato che COGNOME, sentito nell’ambito dell’indagine originata da una denuncia del AVV_NOTAIO, aveva comunque confermato di aver compreso, ed anzi dato, nella sostanza, per scontata la diretta correlazione tra quanto comunicatogli e l’attività di indagine svolta dal ricorrente, ciò che non smentisce l’assunto accusatorio, ma lo suffraga anche alla luce dei successivi colloqui con COGNOME e con COGNOME, cui non era sfuggito il valore attribuibile al contenuto del messaggio inviato dal ricorrente a COGNOME, a dimostrazione di un coerente compendio probatorio, in mancanza di elementi realmente idonei a disarticolarlo, come sarebbe stato necessario per poter invocare un travisamento RAGIONE_SOCIALE prova (sul punto, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., P.v. 277758).
Volto a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio e dunque un diverso apprezzamento di merito, precluso in sede di legittimità, risulta il quarto motivo, con il quale si deduce la configurabilità di un ragionevole dubbio, a fronte del fatto che il messaggio incriminato avrebbe potuto ricondursi a pregresse conversazioni tra COGNOME e il ricorrente in ordine a lavori da effettuare in Albania, potendo COGNOME aver inteso che l’amico volesse richiamare quei colloqui, senza rivelare alcunché ex novo.
E’ agevole sottolineare come una siffatta impostazione difensiva risulti sostanzialmente elusiva RAGIONE_SOCIALE complessiva ricostruzione non illogicamente operata dai Giudici di merito e dell’effettivo tenore RAGIONE_SOCIALE serie di messaggi incriminati, non genericamente riferibili ad un pregresso colloquio, ma specificamente correlati alla conversazione appena intercorsa e al modo in cui COGNOME nell’occasione si era fatto sentire dall’interlocutore COGNOME.
Generico risulta il quinto motivo, con cui si invoca l’applicazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Deve al riguardo premettersi che «non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere RAGIONE_SOCIALE parte interessata rappresentare adeguatamente» (Sez. 1J, n. 39061 del 16/07/2009, COGNOME Iorio, Rv. 244328).
D’altro canto, deve più specificamente rilevarsi che «la sanzione di inutilizzabilità “erga omnes” delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417).
Inoltre, deve ribadirsi che «è onere RAGIONE_SOCIALE parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza s complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
A fronte di ciò, le deduzioni difensive risultano generiche, in primo luogo perché si soffermano sul fatto che a carico del dichiarante COGNOME avrebbe potuto configurarsi non tanto il concorso nel delitto di rivelazione di segreto di ufficio quanto quello di favoreggiamento a vantaggio di COGNOME, ma non danno conto del quadro indiziario acquisito al momento dell’escussione di COGNOME, in forza del quale nei confronti di quest’ultimo avrebbero potuto ravvisarsi non meri sospetti ma precisi indizi del delitto prospettato.
Deve, invero, ribadirsi che pendeva un’indagine originata da denuncia del AVV_NOTAIO COGNOME e che solo nell’ambito di essa si era avuta notizia del rapporto tra COGNOME e COGNOME ed era stata quindi acquisita, in quanto esibita dallo stesso COGNOME, la chat whatsapp contenente le comunicazioni incriminate in questa sede e costituente, dunque, il corpo di reato.
Sotto diverso profilo, il motivo di ricorso risulta generico, perché non dimostra la decisività delle dichiarazioni di COGNOME e dunque il fatto che, eliminando queste dal compendio probatorio, lo stesso sarebbe stato decisivamente vulnerato.
E’ sufficiente osservare come la prova a carico di NOME discenda essenzialmente dalla chat, costituente corpo di reato e dunque insensibile alla dedotta problematica dell’utilizzabilità delle dichiarazioni di COGNOME, avendo
inoltre il primo giudice particolarmente valorizzato le dichiarazioni di COGNOME, sentito nel quadro delle prospettazioni formulate in denuncia dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Per contro il ricorrente non ha specificamente dedotto che le dichiarazioni di COGNOME avrebbero dovuto reputarsi decisive, avendo semmai fatto ad esse riferimento nel tentativo di trarne argomenti a suo favore.
Di qui l’inammissibilità del motivo.
Il sesto motivo è aspecifico, in quanto non descrive con precisione il materiale documentale che era stato integrativamente offerto e non ne delinea la reale decisività, al fine di sollecitare i poteri ufficiosi di acquisizione RAGIONE_SOCIALE Corte
Va infatti richiamato il principio per cui «nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori di cui all’art. 603, comma 3, cod. pro pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell’assoluta necessità dell’integrazione probatoria richiesta» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, COGNOME, Rv. 282585; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 278061).
Nel caso di specie, peraltro, non assume rilievo, a fronte RAGIONE_SOCIALE specificità RAGIONE_SOCIALE notizia che forma oggetto del reato contestato, il più AVV_NOTAIO quadro conoscitivo riferito alle indagini in corso, che costituiva il primario obiettivo dell’integrazi probatoria, salvo l’ulteriore riferimento allo stato matricolare, di cui peraltro -no perpicuamente- il ricorrente, ad altro fine, prospetta la presenza all’interno del fascicolo.
Il settimo motivo è manifestamente infondato e comunque volto a proporre un diverso, ma precluso percorso valutativo.
I Giudici di merito hanno dato conto RAGIONE_SOCIALE significativa offensività RAGIONE_SOCIALE condotta, tale da esporre a concreto pericolo, per effetto del comportamento di un ufficiale di polizia giudiziaria, la genuinità dell’attività di intercettazione in c essendo inconferente che fosse programmata l’imminente cessazione di essa.
L’insussistenza di pregiudiziali fattori ostativi, quale quello dell’abitualità del condotta, non vale ad inficiare una valutazione incentrata sul profilo essenziale, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
E’ fondato per contro l’ottavo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio.
Sul punto assume rilievo dirimente il travisamento del dato riguardante l’assenza di precedenti a carico del ricorrente, precedenti che invece sono stati posti dalla Corte alla base del proprio giudizio relativo alla pena e alla meritevolezza delle invocate attenuanti.
Per questa parte si impone dunque l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà formulare un nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio, emendato dal rilevato vizio.
Il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 01/07/2024