Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 901 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 901 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME AMOROSO NOME NOME DI COGNOME OMBRETTA DI GIOVINE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 3/9/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, il quale conclude per l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato. udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il pubblico ministero, con decreto del 22 luglio 2025, disponeva il sequestro probatorio della copia forense del telefono cellulare in uso a NOME, dando atto che tale supporto era ‘già a disposizione della polizia giudiziaria’, essendo stato estrapolato in occasione del precedente sequestro del dispositivo informatico disposto in data 9 febbraio 2024.
La ricorrente, attualmente indagata per il reato di cui all’art. 326, comma 3, cod. proc. pen., proponeva ricorso al Tribunale del riesame che, con l’ordinanza impugnata, rigettava l’impugnazione ritenendo sussistente il fumus commissi delicti , sul presupposto che l’indagata, in concorso con altri, avrebbe ricevuto in anticipo le domande che le sarebbero state rivolte in sede di partecipazione alla procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato presso l’RAGIONE_SOCIALE.
La difesa della ricorrente formula otto motivi di ricorso, preceduti dall’analitica esposizione RAGIONE_SOCIALE vicende processuali che avevano preceduto l’emissione dell’ultimo decreto di sequestro probatorio.
In estrema sintesi, la ricorrente evidenziava che:
il procedimento a suo carico veniva iscritto (in data 16.6.2023) in relazione al reato di abuso d’ufficio;
in data 9.2.2024 il pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio dei supporti informatici;
la ricorrente avanzava istanza di restituzione deducendo l’omessa convalida e, a seguito di diniego, proponeva opposizione al g.i.p. che, con ordinanza 20.6.2024, rigettava la
richiesta;
la suddetta ordinanza veniva impugnata per cassazione da altro indagato – NOME COGNOME – e questa Corte, con sentenza n. 1889 del 2024, annullava il sequestro sul presupposto della sopravvenuta abrogazione del reato ipotizzato (abuso d’ufficio);
sulla base di tale sentenza e ritenendo che il motivo di accoglimento fosse oggettivo e comune anche a COGNOME NOME, la difesa reiterava la richiesta di restituzione del telefono cellulare;
il pubblico ministero rigettava l’istanza in data 22/10/2024, rappresentando l’emersione di ulteriori fattispecie di reato e limitando il mantenimento del sequestro alla sola ‘copia forense’, essendo stato già restituito il telefono cellulare;
avverso quest’ultimo rigetto, la ricorrente proponeva nuovamente opposizione al g.i.p.che, pur riservandosi la decisione all’udienza del 23.4.2025, all’attualità non avrebbe reso il provvedimento decisorio;
nel frattempo, il pubblico ministero emetteva un nuovo decreto di sequestro probatorio, riguardante la copia forense che, come espressamente indicato, era già in possesso della polizia giudiziaria.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la nullità dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro per carenza del fumus commissi delicti .
Il Tribunale del riesame, per dimostrare la sussistenza del fumus , aveva integrato la motivazione del decreto di sequestro, facendo riferimento all’annotazione di p.g. del 22.10.2024 non richiamata nel suddetto decreto, trattandosi di atto eseguito sulla base del precedente sequestro – eseguito il 9.2.2024 – ritenuto inutilizzabile dalla ricorrente.Invero, la copia forense estrapolata per effetto del primo decreto doveva ritenersi inutilizzabile, in quanto non validamente acquisita.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2023, n. 196 che consente l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico solo sulla base di un decreto motivato emesso dal giudice per le indagini preliminari, nel caso di specie non adottato.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce l’inutilizzabilità degli atti di indagine posti a fondamento del decreto di sequestro probatorio, in quanto svolti oltre il termine massimo di 18 mesi e non potendosi ritenere che l’iscrizione relativa al reato di cui all’art. 326 cod. pen. potesse riguardare un ‘fatto nuovo’.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce l’inconfigurabilità del reato di avvalimento del segreto d’ufficio, previsto dall’art.326, comma terzo, cod. pen., posto che l’atto illecitamente rilevato non avrebbe una rilevanza patrimoniale, nØ potendo questa discendere dall’utilità questa sì economicamente apprezzabile – indirettamente conseguita dai fruitore della rivelazione del segreto che, grazie a tale condotta, sarebbero risultati vincitori del concorso.
2.5. Con il quinto, sesto e settimo motivo (questi ultimi erroneamente indicati come settimo e ottavo) la difesa avanza plurime censure relative alla legittimità dell’ordinanza e del decreto di sequestro.
In pRAGIONE_SOCIALEcolare, si evidenzia come il Tribunale avrebbe travalicato i propri poteri, nella misura in cui aveva esercitato un non consentito potere sostitutivo in relazione all’indicazione RAGIONE_SOCIALE esigenze probatorie sottese al decreto di sequestro che, invece, risultava totalmente privo di motivazione sul punto.
Le motivazioni rese sul punto dal Tribunale, oltre che esulanti le proprie attribuzioni, risultavano anche illogiche, soprattutto con riguardo alla ritenuta necessità di acquisire le comunicazioni intercorse tra l’indagata e COGNOME NOME (zio della predetta oltre che presidente
dell’RAGIONE_SOCIALE e già indagato per i medesimi fatti in relazione all’abrogato reato di abuso d’ufficio).
Sottolinea la difesa che, nell’attuale imputazione provvisoria, all’indagata si contesta il concorso con soggetti diversi da NOME COGNOME e, quindi, le comunicazioni intercorse con quest’ultimo sarebbero del tutto irrilevanti.
Assume la ricorrente che il decreto di sequestro non avrebbe alcuna autonoma utilità probatoria, essendo stato emesso al solo fine di conferire legalità all’acquisizione della copia forense che, invece, avrebbe dovuto esser già restituita in precedenza.
Infine, si censura la violazione del principio di proporzionalità in relazione all’indiscriminata acquisizione dell’itero contenuto della copia forense, senza che sia stata realizzata alcuna selezione del materiale probatoriamente rilevante.
2.9. Con l’ultimo motivo di ricorso, deduceva l’invalidità dell’acquisizione RAGIONE_SOCIALE conversazioni contenute nella copia forense, non essendo state rispettate le forme previste dagli artt. 253 e 254 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Occorre preliminarmente esaminare la fondatezza dei motivi afferenti alla sussistenza del fumus commissi delicti .
In base alla ricostruzione del fatto contenuta nell’ordinanza impugnata, NOME COGNOME avrebbe anticipatamente conosciuto, al pari di altri indagati per i quali si procede separatamente, le domande che le sarebbero state poste nell’ambito del concorso per l’assunzione a tempo determinato presso l’RAGIONE_SOCIALE, ente presieduto da NOME COGNOME, zio della ricorrente.
Sostiene il tribunale che il fumus del reato ipotizzato sarebbe agevolmente desumibile sulla base dell’informativa di p.g. del 22.10.2024, invero non menzionata nel decreto di sequestro, nella quale si dava conto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercorse tra i membri della commissione d’esame e il coindagato COGNOME (Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE e direttamente interessato all’assunzione del figlio e di altri soggetti a lui vicini) dalle quali emergeva che a determinati candidati erano state comunicate con anticipo le domande successivamente poste nel corso dell’esame (così pg.4).
A fronte del nucleo centrale emergente dall’informativa dell’ottobre 2024, nella successiva informativa rimessa dal G.d.F nel luglio 2025 venivano indicate ulteriori conversazioni, sempre svolte in chat rinvenute sui cellulari in sequestro, che confermavano l’ipotesi accusatoria.
2.1. L’imputazione provvisoria ipotizza la sussistenza del reato di cui all’art. 326, comma 3, cod. pen., che punisce il pubblico agente che, al fine di procurare a sØ o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie coperte da segreto.
Per consolidata giurisprudenza, tale ipotesi di reato sanziona la condotta del pubblico ufficiale che trae un vantaggio patrimoniale dalla conoscenza stessa della notizia destinata a restare segreta e, quindi, prescinde totalmente dalla divulgazione della stessa.
Si ritiene, infatti, che la rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove compiuta per fini di utilità patrimoniale, integra il reato previsto dal primo comma dell’art. 326 cod. pen., mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto RAGIONE_SOCIALE informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione (da ultimo Sez.6, n.
16802 del 24/3/2021, COGNOME, Rv.281303-02).
Chiarisce ulteriormente la natura del reato Sez.6, n. 5390 del 27/1/2022, COGNOME, Rv. 283008, secondo cui nel delitto di cui all’art. 326, terzo comma, cod. pen., l’indebito profitto alla cui realizzazione Ł finalizzata la condotta del pubblico agente deve essere una conseguenza diretta dell’utilizzo dei segreti di ufficio da parte dello stesso intraneus (in questo senso v. Sez. 6, n. 39428 del 31/03/2015, COGNOME, Rv. 264783; Sez. 1, n. 39514 del 03/10/2007, COGNOME, Rv. 237747).
Quanto detto consente di affermare che la rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio integra sempre il reato previsto dal primo comma dell’art. 326 cod. pen., mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto RAGIONE_SOCIALE informazioni destinate a rimanere segrete. Ne consegue, quindi, che la condotta di rivelazione Ł sempre punita ai sensi del primo comma dell’art.326 cod.pen. anche quando il destinatario dell’informazione destinata a restare segreta se ne avvalga nel proprio interesse, diversamente, la previsione di cui al comma terzo, presuppone esclusivamente che del segreto se ne avvalga il depositario dello stesso e non già un soggetto terzo a cui la notizia Ł stata preventivamente divulgata.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame e limitando l’esame al mero dato risultante alla contestazione, risulta l’insussistenza dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 326, comma 3, cod. pen. proprio perchØ l’utilizzazione del segreto risulta esser stato il mezzo, indiretto e mediato dall’impiego di tale notizia in una procedura concorsuale, per ottenere un vantaggio patrimoniale da parte dei soggetti cui l’ intraneus ha rivelato il segreto.
2.2. Ciò posto, la condotta ascritta al pubblico agente ben può dar luogo al reato di cui all’art. 326, comma 1, cod. pen., ma ciò non comporta l’automatica possibilità di configurare il concorso in tale diversa fattispecie da parte dei terzi beneficiari della rivelazione.
In linea generale deve sottolinearsi come il ruolo del soggetto che riceve la notizia coperta da segreto Ł oggetto di soluzioni giurisprudenziali non del tutto collimanti.
Secondo un primo indirizzo, infatti, il concorso dell’ extraneus Ł configurabile solo a condizione che questi abbia istigato o indotto il suo informatore a rendere nota, ad altri soggetti, l’informazione destinata a rimanere segreta (Sez.6, n. 39428 del 31/3/2015, COGNOME, Rv. 264782).
Tale principio comporta che l’ extraneus che riceva la rivelazione della notizia coperta da segreto non concorre, per ciò solo, nel reato commesso dall’ intraneus , posto che il concorso si potrà verificare solo se si verifichi l’ulteriore divulgazione da parte dell’ extraneus della notizia segreta, riferitagli come tale, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell’originario propalatore (Sez.5, n. 1957 del 17/11/2020, dep. 2021, Giardini, Rv.280413-02; Sez. 6, n. 15489 del 26/02/2004, COGNOME, Rv. 229344; Sez. 6, n. 42109 del 14/10/2009, COGNOME, Rv. 245021).
In senso contrario si pongono le pronunce secondo cui il concorso dell’ extraneus possa configurarsi anche nelle ipotesi di mera determinazione, istigazione o induzione da parte di colui che riceve la notizia nei confronti del soggetto divulgatore del segreto.
Il delitto di rivelazione dei segreti di ufficio si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia e alla previsione della punizione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso, cioŁ, che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena in conformità del principio di legalità. Tuttavia, in base all’ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione; partecipazione, questa,
che, oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, comprende anche l’accordo criminoso e, comunque, può estrinsecarsi nei modi piø vari ed indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o tipizzazione, a cui invece deve uniformarsi la condotta dell’autore dell’illecito e, quindi, del concorrente che esegue l’azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe (Sez. U, n. 420 del 28/11/1981, dep. 1982, Folino, Rv. 151619).
Secondo tale impostazione, quindi, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell’ extraneus , Ł necessario che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto (Sez.6, n. 11498 del 22/1/2025, COGNOME, Rv.287805; Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273786; conf. Sez. 6, n. 47997 del 18/09/2015, COGNOME, Rv. 265752; Sez. 1, n. 5842 del 17/01/2011, Barranca, Rv. 249357).
2.2. Orbene, a prescindere dall’adesione all’una o altra soluzione ermeneutica, nel caso di specie la motivazione Ł del tutto assente in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 326, comma primo, cod. pen. in capo all’indagata, avendo la pubblica accusa ritenuto di formulare una diversa imputazione (art. 326, comma terzo) che, per le ragioni anzidette, non Ł assistita dal requisito dell’astratta configurabilità.
Una volta esclusa la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di cui all’art. 326, comma terzo, cod.pen. e non potendosi prendere in considerazione fattispecie di di reato diverse e non oggetto nŁ del provvedimento di sequestro, nŁ dell’ordinanza del Tribunale del riesame, ne consegue necessariamente l’annullamento del provvedimento impugnato e di quello genetico, risultando assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro emesso il 22/07/2025, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME