Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34503 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 34503  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, nato a Cremona il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano 1’11/12/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Lodi nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 326, terzo comma, primo periodo, cod. pen., rideterminando la pena.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME COGNOME tramite il proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso che censura la violazione di legge per non avere la sentenza impugnata riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 326, terzo comma, secondo periodo cod. pen. nonostante ve ne fossero i presupposti. Infatti, nel caso di specie, l’utilità conseguita da NOME COGNOME per le informazioni ricevute dall’imputato non era consistita in un vantaggio patrimoniale ingiusto, ma nell’ottenimento di un posto di lavoro tramite concorso pubblico, tanto da essersi operata un’applicazione estensiva in malam partem della norma penale.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato seppure per ragioni diverse da quelle indicate.
E’ necessario premettere che la ricostruzione in fatto della condotta del ricorrente non è oggetto di contestazione ed è così sintetizzabile: NOME COGNOME, componente della commissione esaminatrice della procedura concorsuale per l’assunzione di un agente di polizia locale presso il Comune di Cornegliano Laudense, aveva fornito alla candidata NOME COGNOME informazioni sulle tracce e sulle domande oggetto delle prove, così da consentirle di superare il concorso ed ottenere un contratto a tempo indeterminato con retribuzione annua di circa euro 20.000.
2.1. La violazione della segretezza che governa l’intero svolgimento della procedura e la scelta-della traccia d’esame da parte del ricorrente sono condotte che hanno ovviamente alterato il corretto processo di formazione della volontà della pubblica amministrazione nell’espletamento del concorso senza che rilevi la circostanza, valorizzata dal ricorso, che NOME COGNOME avesse superato altre prove presso altri Comuni.
2.2. Altrettanto inammissibile è la censura volta ad escludere che possa qualificarsi come profitto patrimoniale quello derivante dalla conclusione di un contratto di lavoro, a tempo indeterminato che, al contrario, deve pacificamente considerarsi un’utilità suscettibile di valutazione economica.
In ordine alla qualificazione giuridica del fatto i Giudici di merito hanno ritenuto erroneamente che la condotta del ricorrente fosse inquadrabile nell’ambito dell’art. 326, terzo comma, primo periodo cod. pen.
E’ opportuno chiarire, sotto il profilo oggettivo, che costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che l’art. 326, primo comma, cod. pen. punisce la condotta della mera rivelazione della notizia; mentre il terzo comma attiene all’utilizzazione illegittima della notizia, azione diversa dalla sua trasmissione a soggetti estranei all’ufficio (Sez. 6, n. 4512 del 21/11/2019, dep. 2020, Mangani, Rv. 278326).
Dunque, la comunicazione, da parte del componente di una commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di notizie dirette a far conoscere anticipatamente, ad uno o più concorrenti, con l’esclusione degli altri, l’oggetto della prova di esame (nella specie le tracce e le domande), integra il reato di rivelazione di segreto di ufficio, ai sensi dell’art. 326, primo comma, cod. pen. trattandosi di notizia “di ufficio” destinata a rimanere segreta (Sez. 6, n. 39115 del 23/07/2015, COGNOME) purché inerisca all’ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e avvenga in violazione dei doveri connessi alla funzione o distorcendo i poteri o le prerogative derivanti dalla stessa (Sez. 6, n. 31171 del 20/06/2023, Canu, Rv. 285085 – 02).
La fattispecie prevista dal terzo comma della menzionata disposizione, erroneamente ritenuta dalla sentenza impugnata, ricorre, invece, nel caso in cui il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto – patrimoniale o non patrimoniale lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione.
Ciò vuol dire che la fattispecie di reato disciplinata all’art.326, comma terzo, cod.pen., non necessariamente richiede la rivelazione ad estranei del segreto, sicché, ove si verifichi anche quest’ultima condotta, si configura il concorso con il reato previsto all’art.326, comma primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 4512 del 21/11/2019, dep. 2020, Mangani, cit.).
Alla luce di detti principi, poiché è stato accertato, e non è contestato, che NOME COGNOME COGNOME ha rivelato alla candidata NOME COGNOME le tracce e le domande oggetto delle prove del concorso pubblico cui partecipava, oggetto di segreto di ufficio, deve concludersi che la sua azione va inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art.326, comma primo, cod. pen. non assumendo alcun rilievo la censura difensiva relativa al tipo di vantaggio conseguito dalla destinataria della condotta illecita che, comunque, aveva di certo contenuto patrimoniale.
Dagli argomenti che precedono, e previa riqualificazione della accertata condotta illecita del ricorrente, deve essere disposto l’annullamento della sentenza
impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione della pena.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 326, comma 1, cod. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizi sul punto.
Così deciso il 17 settembre 2025
La Consigliera estensora
Il Presidente