Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30568 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30568 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SESTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 699/2025
UP – 15/05/2025
– Relatore –
COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 7/10/2024
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Inconferente Ł stata, infine, ritenuta la considerazione relativa alla mancata individuazione del ‘canale’ che aveva consentito a Fanteria di conoscere l’informazione riservata, e infondata la circostanza che l’imputato non fosse a conoscenza della data esatta del controllo.
che il Fanteria avesse la disponibilità fattuale della notizia;
La Corte di appello non ha valutato le deduzioni difensive, tra le quali: 1) la materiale impossibilità di disporre della notizia; 2) l’indeterminatezza circa la data e delle modalità dello specifico controllo; 3) l’inesistenza di un rapporto di amicizia tra le parti; 4) la natura generica e vaga della presunta rivelazione. Ai sensi dell’art. 326 cod. pen., la notizia svelata deve essere segreta, deve avere natura specifica, deve risultare nella disponibilità fattuale dell’imputato e deve essere concretamente idonea a compromettere il buon andamento della pubblica amministrazione.
Il giudice di primo grado, al momento in cui ha riqualificato il reato contestato ai sensi dell’art. 326, primo comma, cod. pen., rispetto alla contestazione della forma aggravata, non ha erroneamente accolto la richiesta di messa alla prova tempestivamente richiesta e depositata dalla difesa all’udienza del 22 ottobre 2020; la richiesta era subordinata espressamente alla riqualificazione del reato in corso di procedimento.
La disposizione dell’art. 326 cod. pen. pone, quindi, ad oggetto del primo comma la rivelazione della notizia e del terzo comma l’avvalersi della notizia stessa. Il coordinamento delle due previsioni porta a concludere, e per motivi letterali (rivela – si avvale) e per motivi sistematici (concorso con la corruzione) e per motivi teleologici (superfluità altrimenti della previsione del terzo comma), nel senso che la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio Ł esaustivamente prevista nel primo comma, applicabile anche se tale rivelazione Ł fatta ai fini di utilità patrimoniale in adempimento di una promessa corruttiva, concorrendo in questo caso la corruzione con il delitto di cui alla disposizione in esame.
Deve, infine, sottolinearsi che, ai fini dell’integrazione del delitto di rivelazione di segreti d’ufficio ex art. 326, comma primo, cod. pen., Ł necessario che la notizia rivelata inerisca all’ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e sia destinata a rimanere segreta (tale non essendo quella che il destinatario abbia titolo legittimo a conoscere) e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri connessi alla funzione, ovvero utilizzando in modo distorto i poteri o le prerogative derivanti dalla stessa (Sez. 6, n. 31171 del 20/06/2023, Canu, Rv. 285085 – 02). Trattasi di ciò che Ł, effettivamente, avvenuto.
3.La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà prendere in considerazione anche l’istanza di cui all’art. 168bis cod. pen. (già correttamente formulata dinnanzi al Tribunale di Treviso), che non aveva valutato, avendo ritenuto il fatto aggravato e, quindi, impossibile l’applicazione dell’istituto della messa alla prova per superamento del limite edittale di pena.
Per le stesse ragioni, dovranno essere riesaminate le istanze ex art. 131bis e 62bis cod. pen.
P.Q.M.
Qualificato il fatto contestato nel reato di cui all’art. 326, primo comma, cod. pen. annulla la sentenza impugnata e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME