Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4184 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4184 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Trepuzzi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 25/03/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria scritta trasmessa dall’AVV_NOTAIO del foro di Crotone,
difensore di NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 25 marzo 2025 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Crotone in data 13 giugno 2023, emessa all’esito del giudizio abbreviato, appellata
dall’imputato NOME NOME, che lo aveva assolto dal reato ascrittogli per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di COGNOME NOME, è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospettano tre motivi, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Si deduce, con il primo motivo, nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, comma 3, e 522 codice di rito). L’imputato è stato ritenuto responsabile di un fatto diverso da quello per cui è stata esercitata l’azione penale. L’editto di accusa rimproverava al ricorrente di avere comunicato a COGNOME NOME “i procedimenti penali instaurati negli a suo carico e le precedenti condanne”. La parola “negli” non era seguita dal sostantivo di riferimento. Tuttavia, secondo un’interpretazione razionale, la parola mancante doveva intendersi “anni”. La Corte di appello, però, riteneva irrilevante che le iscrizioni allo S.D.I. dello COGNOME gli fossero già note, poiché la rivelazione oggetto di divulgazione riguardava la mancanza di nuove annotazioni nello SDI. Il COGNOME, dunque, veniva ritenuto astrattamente responsabile di un fatto diverso rispetto a quello contestato. L’eccezione non può ritenersi tardiva sul presupposto che già il giudice di primo grado aveva ravvisato nella condotta del ricorrente anche il profilo della “comunicazione negativa”, poiché ciò era avvenuto in aggiunta. Per tale ragione la difesa, impugnando la sentenza di primo grado, aveva solo incidentalmente censurato la tesi della “comunicazione negativa”. Ma la Corte di appello aveva ritenuto irrilevante la rivelazione delle notizie già note allo COGNOME attribuendo penale rilevanza solo alla “comunicazione negativa”, sicché solo in appello si sarebbe verificata la nullità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Si deduce, con il secondo motivo, vizio di motivazione anche in relazione al travisamento della prova rappresentata dalla trascrizione della conversazione tra presenti intercorsa tra l’imputato e COGNOME NOME in data 28 giugno 2018, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 326 cod. pen. La pretesa rivelazione di notizie coperte dal segreto non sarebbe consistita nel comunicare all’extraneus le iscrizioni nel sistema SDI a lui già note, bensì nel renderlo edotto dell’assenza di nuove iscrizioni. Tuttavia, la valutazione della prova (la conversazione intercettata in ambientale) sarebbe distonica rispetto al suo contenuto, non riscontrandosi nella stessa alcun passaggio in cui il COGNOME avrebbe rassicurato lo COGNOME circa la mancanza di nuove iscrizioni. L’esame del fascicolo cartaceo non avrebbe consentito al COGNOME di fornire una simile rassicurazione. E’ pacifico che il ricorrente non consultava né direttamente né per interposta persona il Sistema informativo interforze. Dunque,
la pretesa “comunicazione negativa” risulterebbe materialmente impossibile.
2.3. Si deduce, con il terzo motivo, vizio di motivazione circa la sussistenza di un elemento costitutivo del reato contestato, rappresentato dal pericolo conseguente alla divulgazione della notizia che sarebbe dovuta rimanere segreta. Il delitto di cui all’art. 326 cod. pen. è un reato di pericolo effettivo e non presun Dalla motivazione della sentenza impugnata non si riuscirebbe a comprendere sotto quale profilo l’Amministrazione sarebbe stata danneggiata in termini concreti ed effettivi dalle informazioni fornite allo COGNOME dal COGNOME.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod proc. pen. e hanno inviato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e conclusioni scritte il difensore dell’imputato, concludendo entrambi come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente ribadito il principio, secondo il quale è astrattamente ammissibile l’impugnazione dell’imputato contro la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche se non sono dedotti possibili profili d efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l’interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Rv. 277666 e più di recente Sez. 6, n. 20864 del 17/04/2025, non massimata).
Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
2.1. L’art. 522, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza di condanna per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
Dunque, per essere ammissibile l’eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è necessario che si tratti di una sentenza di condanna (vedi Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 258709-01).
E’ certamente vero che la sentenza di assoluzione per non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è sentenza che va iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R 313/2002, ma ciò si verifica anche per le sentenze di proscioglimento dell’imputato per difetto di imputabilità, e, tuttavia, non si è mai dubitato che queste ultime sentenze non siano da annoverare fra quelle di condanna.
E’ vero, poi, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 2022, ha consentito, anche in caso di sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, che il giudice si pronunci, ai sensi dell’art. 538 cod. proc. pen., su domanda per la restituzione e il risarcimento del danno, proposta dalla parte civile, ma ciò ha fatto anche sul presupposto che l’accertamento contenuto in una simile sentenza, pronunciata all’esito del dibattimento, avrebbe avuto efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso nei giudizi civili o amministrativi ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen., a differenza delle altre sentenze d assoluzione ex art. 652 cod. proc. pen., sicché l’intervento del giudice delle leggi si pone come eccezione, e tale da non potere trarre la generica equiparazione della sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. alla sentenza di condanna.
In ogni caso, come è noto, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l” iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01).
Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, già il primo giudice aveva esteso l’ambito fattuale della contestazione alla c.d. “comunicazione negativa”, rispetto alla quale, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, l’imputato si era difeso già in sede di appello.
Il fatto che, secondo la Corte di appello, fosse proprio questo aspetto della contestazione ad assumere penale rilevanza non determina alcuna violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., atteso che su questo specifico profilo dell’imputazione, per come emerso dall’iter processuale, il NOME è stato posto concretamente nella condizione di difendersi e si è concretamente difeso già in sede di appello.
Infine, trattandosi di violazione del principio di correlazione, integrante nullit a regime intermedio, verificatasi già in primo grado, la stessa non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione (Sez. 5, n. 9281 del 08/01/2009, Rv. 243161-01).
3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
3.1. Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155-01).
Tuttavia, deve trattarsi di un travisamento della prova, inteso come introduzione nella motivazione di una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276757-01), come detto, che emerga in termini inequivocabili, tenendo sempre presente che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divie di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01).
Nel caso di specie, ritiene la Corte che il denunciato vizio non emerga dalla lettura di entrambe le sentenze di merito. Invero, il Giudice dell’udienza preliminare di Crotone riportava correttamente il contenuto della conversazione intercettata (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza), traendo dalla stessa la conclusione, non manifestamente illogica, che il COGNOME, nel momento in cui portava a conoscenza dello COGNOME ciò che emergeva dai fascicoli che aveva preso in carico, gli rendeva evidente, altresì, l’assenza di pendenze ulteriori.
Questa “lettura” della conversazione captata è risultata ribadita dalla Corte di appello, con motivazione ancora una volta non manifestamente illogica, avendo escluso che potesse trattarsi di una “comunicazione negativa” materialmente impossibile, atteso che il COGNOME, come emerge dalle indagini di polizia giudiziaria, aveva avuto modo di consultare i fascicoli cat. II (reati) e cat. (guardie giurate) riguardanti lo COGNOME, che aveva “preso in carico” dall’archivio della Questura, e, dunque, aveva basato le informazioni comunicate all’extraneus sugli atti contenuti nei fascicoli riservati.
E’ evidente, allora, che, con il motivo di ricorso si intende proporre una valutazione alternativa dell’elemento di prova, che, come è noto, è preclusa a questa Corte, la cui cognizione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01).
4. Anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. Si sostiene, con la doglianza, che i giudici di merito non avrebbero spiegato sotto quale profilo l’Amministrazione sarebbe stata danneggiata in termini concreti ed effettivi dalle informazioni fornite dall’imputato allo COGNOME.
Giova evidenziare che le notizie che il COGNOME rendeva note allo COGNOME, anche nella forma della “comunicazione negativa”, riguardavano informazioni coperte dal segreto per legge. Invero, i dati contenuti nei fascicoli consultati dall’imputato, e ricavati dallo S.D.I., contenevano anche dati riguardanti la sussistenza di procedimenti penali iscritti a carico dello COGNOME, non necessariamente ostensibili al prefato, qualora ne avesse fatto diretta richiesta, ai sensi dell’art. 110-bis disp. att. cod. proc. pen.
Sotto questo profilo, .va ribadito quanto affermato da questa Corte, che integra il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio la condotta del pubblico uffic che, in assenza di autorizzazione e delle prescritte formalità, fornisca al privato interessato la notizia dell’assenza a suo carico di iscrizioni, ulteriori e diverse d quelle a lui già note, nella banca dati RAGIONE_SOCIALE – sistema informatico interforze CED – nel quale sono annotate le informazioni di polizia, per le quali il divieto comunicazione è imposto dalla legge (Sez. 5, n. 8911 del 04/02/2011, Rv. 280745-01). Invero, muovendo nel solco tracciato da Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 – dep. 2012, COGNOME, Rv. 251271, ha affermato la Corte, con motivazione che si condivide e si ribadisce, che l’elaborazione giurisprudenziale “ha costantemente ribadito come, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 326 cod. pen. con riferimento alla rivelazione di notizie d’ufficio attinent procedimenti in fase di indagini, non sia necessaria la prova dell’esistenza di un effettivo pregiudizio per le investigazioni, posto che il delitto in questione è rea di pericolo concreto che tutela il buon andamento della amministrazione, il quale si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a quest’ultima o ad un terzo (così Sez. 5, n. 46174 del 05/10/2004, COGNOME,- Rv, 231166, ma anche Sez. 6, n. 5141 del 18/12/2007, dep. 2008, Cinca valli, Rv. 238729). Nella delineata prospettiva, anche la sostanziale infondatezza della notizia non esclude la configurabilità del reato di cui
all’art. 326 c.p., poiché la rivelazione è penalmente irrilevante solo se si tratta d informazioni di pubblico dominio (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 – dep. 2020, Bolla, Rv. 279555) o prive di significato e non quando i fatti si rivelino inconferenti o privi di fondamento (Sez. 6, n. 33609 del 18/06/2010, Bultrini, Rv. 248270)”. Ha aggiunto ancora la Corte “come costituisce principio consolidato quello secondo cui, quando è la legge a prevedere l’obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato di cui all’art. 326 cod. pen. sussiste senza che possa sorgere questione circa l’esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l’esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell’obbligo del segreto (così Sez. 6, n. 42726 del 11/10/2005, COGNOME, Rv. 232751, espressamente richiamata da Sez. 6, n. 33256 del 19/05/2016, COGNOME, Rv. 267870, cit, ma anche, in motivazione, e con diretta rilevanza ai fini della decisione, da Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251271, cit)”. Pertanto, nel quadro così delineato – ed in riferimento, in particolare, anche alla comunicazione della mancanza di iscrizioni nel registro delle notizie di reato la Corte ha proseguito affermando “come il reato sia integrato anche se l’informazione fornita sia quella della non rinvenibilità di iscrizione a carico de richiedente, in relazione ad uno specifico procedimento, secondo quanto emerge dalla visione degli atti e delle annotazioni accessibili all’ufficio di cui fa part funzionario propalante (Sez. 5, n. 24583 del 18/01/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 249821; n. 49526 del 2017, Rv. 271565 cit.), in quanto ciò che assume rilievo è la rivelazione di quanto è desumibile dai registri consultabili, mentre «Non appare neutra la notizia che non risultano iscrizioni, perché a norma di legge – art. 110bis disp. att. cod. proc. pen. – l’addetto può rispondere alla richiesta dell’interessato, avanzata secondo le procedure prescritte dalla legge, soltanto con la 11 formula “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”, formula quest’ultima che lascia impregiudicato il potere del pubblico ministero di secretazione». Il principio richiamato trova applicazione in riferimento alle iscrizioni nella banca dati RAGIONE_SOCIALE, anche in tal caso residuando – come rilevato margini di secretazione, quando le iscrizioni a carico di un soggetto abbiano dato luogo ad un procedimento penale”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
D’altra parte, il reato di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall’art. 3 comma primo, cod. pen., è un reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la cui configurabilità va esclusa solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti, ma non in relazione a notizie inesatte (Sez. 6, n. 49526 del 03/10/2017, Rv. 27156501: fattispecie in cui la Corte ha escluso la inoffensività della rivelazione da parte di un funzionario della cancelleria dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari,
su richiesta informale di un privato, dell’assenza della iscrizione di quest’ultimo nei registri consultabili da tale ufficio, iscrizione in realtà esistente ma segretata da pubblico ministero). Sicché, ove anche il COGNOME avesse divulgato allo COGNOME notizie e informazioni, non corrispondenti alla realtà, ricavate dai fascicoli consultati, che riprendevano notizie estrapolate dallo S.D.I., pur tuttavia il reato risulta integrato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Così ricostruito il quadro giurisprudenziale, deve osservarsi che il dubbio posto nel motivo di ricorso era già stato affrontato e risolto, con motivazione ancora una volta immune da evidenti vizi logici, dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto pregiudizievole per la pubblica amministrazione la divulgazione allo COGNOME di notizie e informazioni, ricavabili dallo S.D.I. – anche rispetto al quid al medesimo ignoto, riguardante l’insussistenza di elementi ulteriori risultanti dalla banca dati , coperte dal segreto, non potendosi riconoscere neppure al diretto interessato un diritto incondizionato a ricevere informazioni, se non nei limiti e con rigorose forme previste dalla legge.
Queste argomentazioni, a fronte della mera reiterazione della medesima doglianza, venivano sostanzialmente confermate dalla Corte di appello, sicché la reiterazione della censura costituisce motivo generico e, in quanto tale, inammissibile. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849-01).
In conclusione, il ricorso è inammissibile è il ricorrente va condannato alla rifusione non solo delle spese processuali ma anche della somma di euro tremila in favore dalla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 gennaio 2026
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