Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6321 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6321 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Viggiano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 326 cod. pen., perché, quale dirigente amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica di Pistoia, aveva rivelato notizie che dovevano rimanere segrete a NOME COGNOME e, in particolare, gli aveva riferito che era stato recapitato in Procura un pacco anonimo, indirizzato
anche ad altri enti, con le scritte “taglio erba 2017” e “spesa frazionata”, in cui era contenuta copia di alcune determine comunali in cui compariva il nome di NOME COGNOME, come responsabile unico del procedimento, mostrandogli il contenuto e consentendogli, poi, di appuntarsi i numeri identificativi delle determine.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato per i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione degli artt. 210, comma 6, 12, comma 1, lett. c), 371, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Nella prospettazione difensiva le dichiarazioni dei collaboratori di NOME COGNOME, ossia NOME COGNOME e NOME COGNOME, sono inutilizzabili perché i predetti avrebbero dovuto essere escussi non in qualità di testi semplici ma in qualità di imputati in procedimento connesso.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 496 e 493 cod. proc. pen., in quanto NOME COGNOME era stato originariamente inserito come teste nella lista della Procura; a seguito di produzione da parte del pubblico ministero di certificazione ex art. 335 cod. proc. pen., da cui risultava la sua iscrizione per il reato di abuso d’ufficio, egli è stato avvisato, in qualità di soggetto da sentire ai sensi dell’a 210, comma 6, cod. proc. pen., della facoltà di astenersi dal deporre, facoltà di cui si è avvalso. Dopo l’escussione di tutti i testi dell’accusa e di quelli della difesa procedimento è stato differito, su accordo delle parti, per l’esame dell’imputato; all’udienza all’uopo fissata, il pubblico ministero ha prodotto il decreto di archiviazione -medio tempore emesso- del procedimento a carico di NOME COGNOME, chiedendo, e ottenendo, che lo stesso fosse sentito come teste.
Ebbene, nella prospettazione difensiva le sue dichiarazioni come teste sono inutilizzabili, perché il Tribunale non avrebbe dovuto ammetterne l’audizione.
2.3. Violazione degli artt. 351, 197, 197-bis, 12, comma 1, lett. c), 371 comma 2, lett. b) in quanto le dichiarazioni rese da NOME COGNOME durante le indagini preliminari sarebbero inutilizzabili, anche per le contestazioni, perché quest’ultimo è stato sentito come teste anziché come persona indagata per reato connesso o collegato.
2.4. Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art. 326 cod. pen., per avere la Corte del tutto omesso di considerare, o per aver travisato, le dichiarazioni rese dalla teste NOME COGNOME, oltre che le risposte fornite da NOME COGNOME durante il controesa me.
2.5. Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione all’omessa qualificazione del fatto come colposo.
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2.6. Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., essendo sul punto la motivazione della Corte d’appello del tutto tautologica.
2.7. Violazione di legge in relazione all’art. 601 comma 4, cod. proc. pen. come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. g) n. 3 del d. Igs. n. 150 del 2022, in quanto, in appello, non è stato rispettato il termine a comparire di quaranta giorni.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Si deduce che, poiché, a seguito della ricezione dell’anonimo, parallelamente all’iscrizione del presente procedimento per il delitto di cui all’art. 326 cod. pen. a carico di NOME COGNOME, era stato iscritto un procedimento a carico di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 110-323 cod. pen., non si può non ritenere che i concorrenti di COGNOME fossero i suoi collaboratori, COGNOME, dirigente comunale, e COGNOME, impiegato che predisponeva le delibere, per cui essi avrebbero dovuto essere escussi ai sensi dell’art 210, comma 6, cod. proc. pen.
La tesi non ha pregio.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento i cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. 5 , n. 39498 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 282030 – 01).
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che nel caso di specie non risultava che i due testi fossero iscritti nel registro degl indagati , né emergevano elementi a loro carico, tanto che il fatto che fossero concorrenti di COGNOME è una mera illazione, priva di qualsivoglia fondamento.
Il secondo motivo è inammissibile perché meramente reiterativo di identica censura già proposta in appello e respinta con motivazione del tutto adeguata dalla
sentenza impugnata., che ha rilevato che l’istruttoria dibattimentale non era chiusa, che COGNOME era un teste già ammesso e che, quando ne è mutata la veste, è stato sentito come testimone, veste in cui, in realtà, poteva essere sentito sin da subito per difetto di collegamento probatorio tra il reato di rivelazione di segreti di ufficio, oggetto del presente procedimento, e quello di abuso di atti di ufficio, di cui era accusato il dichiarante, in quanto la prova dell’uno non influisce sulla prova dell’altro.
Anche il terzo motivo di ricorso, relativo all’inutilizzabilità in sede d contestazioni delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, sentito come teste, anziché come indagato di reato connesso, nella fase delle indagini preliminari è meramente reiterativo.
La Corte di appello infatti, con motivazione pertinente e adeguata, ha rilevato che la doglianza è infondata e, comunque, del tutto irrilevante: infondata per l’incertezza, anche in quella fase, del collegamento probatorio tra i due reati, irrilevante perché le risposte date in esito alle contestazioni non hanno aggiunto nulla di decisivo a carico dell’imputato.
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo.
La sentenza impugnata ha ritenuto illogica e comunque priva di fondamento, in quanto del tutto incompatibile con le prove assunte (e riassunte alle pagine 9 e 10), la tesi difensiva secondo cui, quando l’imputato ha mostrato il plico al geometra NOME COGNOME, non era consapevole che si trattasse di un anonimo contenente accuse e riteneva che si trattasse di un documento pervenuto per errore. In particolare, secondo la Corte, dalle dichiarazioni di COGNOME emerge che era evidente che il plico mostratogli era un anonimo e che lo stesso COGNOME parlò di anonimo chiedendogli se aveva dei problemi in Comune.
Il quinto motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa qualificazione della condotta come colposa, è manifestamente infondato in quanto basato sulla supposizione che il ricorrente non si fosse reso conto che il plico ramnnostrato al geometra AVV_NOTAIO fosse un anonimo, ma la tesi, come sopra detto, è stata ritenuta del tutto destituita di fondamento dalla Corte di appello.
Il sesto motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è meramente reiterativo.
La Corte di appello, con motivazione immune da vizi, ha rilevato che l’art. 326 cod. pen. configura un reato di pericolo, per cui la valutazione in ordine all’offesa deve essere operata con giudizio prognostico ex ante.
Per questo motivo non si può sostenere che l’offesa sia stata minima solo perché, poi, il procedimento penale avviato a carico di NOME COGNOME è stato archiviato. Né è prospettabile, come richiesto dalla difesa, che l’offesa sia di minima entità alla luce dell’irrogazione della pena nel minimo edittale e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di istituti che hanno finalità e fondamenti diversi.
L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, comunque, dedotto in termini del tutto generici.
La Corte di appello ha respinto identica doglianza alla luce della sentenza “Nafi” delle Sezioni unite (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 01), secondo cui la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024.
Ebbene, ad avviso della difesa, le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni unite non sono condivisibili, dovendosi fare applicazione della disciplina vigente nel momento in cui è emesso l’avviso di fissazione dell’udienza.
A prescindere dalla assoluta genericità con cui tale tesi è stata proposta, il Collegio condivide il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, che riafferma.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2026.