Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50182 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50182 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME, militare dipendent RAGIONE_SOCIALEa Guardia RAGIONE_SOCIALE condannato alle pene di legge per il delitto di rivelazione di se d’ufficio di cui all’art. 326 cod. pen. in ordine alla comunicazione all’appartenente ad un g criminale nei cui confronti venivano svolte indagini dei dati utili per individuare le auto utilizzate dal RAGIONE_SOCIALE per i servizi di pedinamento, deduce il vizio di motivazione contraddittorietà e travisamento di prove, RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa in giudizio di rinvio che ave in lui individuato l’autore RAGIONE_SOCIALEa rivelazione, lamentando altresì che la stessa aveva indebita ristretto il tema del giudizio rescissorio ed utilizzato un elemento di prova a carico acqui sede di rinnovazione istruttoria inidoneo a sorreggere una conclusione in termini di certezza;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché contenen mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa ril RAGIONE_SOCIALEe fonti probatorie, avulsa da effettive contestazioni di travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove, estran sindacato di legittimità in quanto frutto di insindacabile valutazione di merito sorr adeguata e non manifestamente illogica motivazione;
Rilevato, in particolare che: il tema oggetto del giudizio rescissorio è stato dalla sente correttamente individuato e la prova testimoniale assunta in sede di rinnovazione istruttoria giudizio di rinvio ha consentito di acquisire quell’elemento probatorio a carico, ci consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato di quali fossero le auto “civetta”, che aveva determina l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa precedente sentenza di condanna; non essendo detta conclusione contestata in ricorso, gli altri elementi probatori a carico utilizzati per sorreggere la dec merito non solo non erano stati oggetto di censura da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente, ma come rileva quella qui impugnata, erano stati già valutati dalla Corte di cassazione nel rite infondati i motivi di ricorso, giudicati fattuali e privi di specificità, che ne censuravano l nel giudizio di rinvio quegli indizi sono stati oggetto di attenta e complessiva valutazi merito che, in quanto non illogicamente argomentata, si sottrae ad ulteriore scrutinio in que sede di legittimità; non sussiste, all’evidenza, alcuno dei pretesi travisamenti probatori seg in ricorso, trattandosi di mere contestazioni concernenti la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, estrane sindacato di legittimità, e lo stesso dicasi per l’alternativa lettura RAGIONE_SOCIALEa c:onversazione amb intercettata in auto e dalla quale, trascurandosi del tutto i non illogici rilievi che la impugnata adduce a sostegno RAGIONE_SOCIALEa prova del rapporto amicale tra l’imputato e il malavitos destinatario RAGIONE_SOCIALEa rivelazione del segreto d’ufficio e valorizzandosi elementi equivoci, si vo pretendere di ricavare che gli interlocutori si riferiscano non già all’imputato ma a finanziere che avrebbe arrestato un certo NOMENOME
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALEa somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe
ammende, equitativamente fissata in tremila euro, nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 154-ter disp. cod. proc. pen., la comunicazione del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza, a cura RAGIONE_SOCIALEa canceller all’amministrazione di appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processual e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Visto l’art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. manda alla cancelleria di comunicare il present dispositivo al RAGIONE_SOCIALE, amministrazione di appartenenza de ricorrente.
Così deciso il 17 novembre 2023.