Rivalutazione probatoria: quando la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile
Il confine tra il giudizio di merito e quello di legittimità è uno dei pilastri del nostro sistema processuale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 15278 del 2024, offre un chiaro esempio di come questo principio si applichi concretamente, specialmente quando si discute di una possibile rivalutazione probatoria. La Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per bancarotta fraudolenta, il quale chiedeva ai giudici supremi di riesaminare le prove a suo carico. Analizziamo la vicenda e le ragioni di tale decisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni aziendali, nello specifico dei macchinari. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Macerata, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Il Motivo del Ricorso: una richiesta di rivalutazione probatoria
Il ricorrente, in sostanza, non contestava una violazione di legge in senso stretto, ma chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa lettura degli elementi di prova. L’obiettivo era quello di ottenere conclusioni diverse da quelle a cui erano giunti i giudici di merito, sostenendo che la propria interpretazione dei fatti fosse più adeguata. Questa richiesta, tuttavia, si scontra con i poteri e i limiti della Corte di Cassazione. Il suo compito, infatti, non è quello di essere un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno richiamato un principio consolidato, avallato anche dalle Sezioni Unite: nel giudizio di legittimità è preclusa la possibilità di invocare una rivalutazione probatoria. Non è consentito chiedere alla Corte di “rileggere” gli elementi di fatto per trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice di merito. La valutazione delle prove è, per sua natura, un’attività riservata in via esclusiva al Tribunale e alla Corte d’Appello.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione non manifestamente illogica per spiegare il coinvolgimento dell’imputato nella distrazione dei macchinari. Di fronte a una motivazione coerente, il tentativo del ricorrente di proporre una propria versione dei fatti, basata su una prospettiva soggettiva, non può integrare un valido motivo di ricorso per Cassazione.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Conseguenze
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Chiedere una rivalutazione probatoria equivale a chiedere un nuovo giudizio sui fatti, compito che esula completamente dalle funzioni della Suprema Corte. La decisione è stata quindi l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di strutturare i ricorsi per Cassazione su vizi di legittimità reali e non su un mero dissenso rispetto alla valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, controllando la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può effettuare una nuova valutazione o rivalutazione degli elementi probatori, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che i motivi presentati sono palesemente privi di fondamento giuridico. Nel caso specifico, il ricorso è stato ritenuto tale perché chiedeva alla Corte di svolgere un’attività (la rivalutazione dei fatti) che non rientra nei suoi poteri istituzionali.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata di condan per il delitto di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 in relazione all’art. 223 del R.D. 2
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia e applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per violazione degli ar comma 3, 533 comma 1, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., quanto al giudizio responsabilità – è manifestamente infondato perché il Collegio accede all’esegesi propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è co invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Co legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri dell cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondament decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lak Rv. 216260).
Rilevato che, nella specie, la Corte di appello ha spiegato, con motivazion manifestamente illogica, quali fossero gli indicatori probatori del coinvolgimento ef dell’imputato nella distrazione dei macchinari, temi rispetto ai quali il ricorrente proporre una riconsiderazione fondata su una prospettiva assertiva e soggettivam orientata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.