Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33403 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33403 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 08/07/1980 avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d’appello di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, seconda sezione penale, ha confermato la sentenza adottata dal Tribunale di Cagliari che ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 75 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 alla pena di mesi tre di arresto (così corretto l’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado che ha indicato la pena della reclusione di tre mesi).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due motivi di ricorso, come di seguito enunciati ai sensi del disposto di cui all’art. 173 disc. atti. cod. proci. pena.
2.1. Con un primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione all’applicazione dell’art. 75 d. lgs n. 159 del 2011, evidenziando in particolare che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare il lasso di tempo tra deliberazione della misura (25 maggio 2015) e la sua applicazione, considerando i periodi di sospensione e dovendosi altresì procedere da parte del giudice della prevenzione alla rivalutazione della pericolosità. Secondo la difesa, dunque, tra il 25 maggio 2015 e il 22 maggio 2018 (data di notifica al ricorrente del verbale di risotto posizione agli obblighi) sarebbe trascorso un periodo di tempo certamente consistente e idoneo a richiedere una nuova valutazione di pericolosità, sicchØ al momento del fatto contestato al ricorrente (15 aprile 2019), l’efficacia esecutiva del decreto del 22 maggio 2015 doveva ritenersi ex lege sospesa non avendo il giudice della prevenzione adottato alcuna decisione di conferma della misura fondata sull’attualità della pericolosità sociale del ricorrente. Si rileva, invece, nel ricorso che secondo la Corte di appello il periodo intercorrente tra la sospensione della misura di sicurezza applicata al Pisano e la rinnovata sottoposizione agli obblighi risulterebbe inferiore a due anni (in quanto l’esecuzione della misura Ł stata sospesa per espiazione pena, una prima volta dal 2 novembre 2016 al 13 giugno 2017, ed una seconda volta dal 22 giugno 2017 al 20 maggio
2018), alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 161 del 2017, non era richiesto che il giudice della prevenzione rivalutasse la persistenza della pericolosità, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011.
2.2.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per erronea applicazione della disciplina della prescrizione del reato, in quanto, trattandosi di reato commesso il 15 aprile 2019, devono applicarsi le disposizioni della legge n. 103 del 2017 (cd. legge Orlando) con conseguente estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla data del 15 aprile 2024.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento senza rinvio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024
In data 16 luglio 2025, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria e conclusioni scritte insistendo nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per la ragione di seguito indicata.
1.1. La Corte di appello di Cagliari con sentenza del 26 febbraio 2025 ha confermato la sentenza di condanna adottata dal Tribunale di Cagliari nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, benchØ la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2024, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, limitatamente alle parole ‘se esso si Ł protratto per almeno due anni’, riferito allo stato di detenzione, espiato nel corso dell’esecuzione della misura di prevenzione. Va, altresì rilevato, che la difesa del ricorrente non ha dedotto con i motivi di ricorso l’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione sopra richiamata. Tuttavia, alla Corte di cassazione spetta il potere di rilevare di ufficio la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione, qual Ł la valutazione aggiornata della pericolosità sociale dell’imputato, dalla quale deriva l’impossibilità di configurare il fatto il fatto penalmente rilevante e dunque la sussistenza del reato di cui art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
Tanto premesso, deve affermarsi che per effetto della pronuncia caducatoria della Corte costituzionale, ai fini del ripristino della misura di prevenzione la rivalutazione della pericolosità sociale del prevenuto si impone indipendentemente dalla durata di tale detenzione, con la conseguenza che sino a che il giudice non proceda a tale rivalutazione la misura di prevenzione in precedenza disposta dovrà considerarsi ancora sospesa e le prescrizioni con essa imposte non potranno avere effetto nei confronti dell’interessato, precludendosi la configurabilità del reato. In tal senso si Ł già pronunciata questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, COGNOME, Rv. 287880 – 01,che ha affermato il principio secondo cui iin tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicchØ, quando non vi si provveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude la configurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il motivo di ricorso con cui si Ł dedotta l’intervenuta prescrizione deve ritenersi assorbito
Alla luce di quanto affermato, si impone una pronuncia di annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perchØ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchØ il fatto non sussiste Così Ł deciso, 12/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME