Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16832 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16832 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 20 febbraio 2018 il Tribunale di Catania, in rito abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per i reati dell’art. 75, comma 2, d.lgs. 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per effetto del decreto del Tribunale di Catania del 27 ottobre 2014, ne violava le prescrizioni, fatti commessi il 25 giugno 2018, il 27 giugno 2018, il 29 giugno 2018, il 2 luglio 2018.
Con sentenza del 27 aprile 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchè la sentenza impugnata illogicamente ritiene che non dovesse essere effettuato nuovamente il giudizio di pericolosità del ricorrente, nonostante che lo stesso fosse stato detenuto ininterrottamente dal 9 marzo 2010 al 16 maggio 2016, data in cui gli è stato notificato il decreto applicativo della misura di prevenzione; in presenza di un periodo di sei anni in cui l’imputato è rimasto ininterrottamente detenuto, sarebbe stato necessario effettuare nuovamente il giudizio di pericolosità; la sentenza, inoltre, è dubbiosa nella parte in cui non sa se prendere per buona l’affermazione erronea contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui il ricorrente sarebbe stato scarcerato tra il 10 settembre 2015 ed il 24 novembre 2015, per poi essere nuovamente riarrestato, e scarcerato il 16 maggio 2016.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
La misura di prevenzione a carico del ricorrente è stata disposta con decreto del 27 ottobre 2014, il ricorso deduce che egli è stato detenuto ininterrottamente fino al 16 maggio 2016.
Tra il 27 ottobre 2014 ed il 16 maggio 2016 non è decorso il periodo di due anni, che, in forza dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, impone al giudice della prevenzione la rivalutazione della pericolosità del proposto.
Il ricorso attacca la sentenza impugnata evidenziando che, però, il ricorrente era detenuto ininterrottamente dal 9 marzo 2010, ma la giurisprudenza di questa Corte ha interpretato la disposizione dell’art. 14, comma 2-ter, citata, nel senso che “in tema di misure di prevenzione personali, nel caso in cui la sorveglianza speciale sia stata disposta nei confronti di soggetto rimasto detenuto, in espiazione pena, per più di due anni, la rivalutazione della pericolosità sociale è necessaria solo se sia decorso un biennio tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione. (Sez. 1, Sentenza n. 15396 del 17/01/2023, COGNOME, Rv. 284482; conforme Sez. 6, Sentenza n. 23926 del 06/04/2023, COGNOME, Rv. 284717).
In questo contesto, a nulla rileva poi che la detenzione prolungata del ricorrente sia stata o meno effettivamente ininterrotta (dalla lettura della certificazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in atti emerge
che il ricorrente, in realtà, il 10 settembre 2015 è uscito dal carcere per avvenuta espiazione pena dichiarando domicilio in INDIRIZZO INDIRIZZO, e che lo stesso è stato arrestato nuovamente il 24 novembre 2015 in attesa di primo giudizio, per essere poi scarcerato il 16 maggio 2016, data in cui gli è stato notificato dalla Questura di Catania il decreto applicativo della misura di prevenzione, in cui si precisa che la misura è destinata a scadere il 10 marzo 2020), la eventuale interruzione della detenzione tra il 10 settembre ed i 24 novembre 2015 non incide, infatti, sul giudizio cui erano chiamati i giudici del merito, in quanto, per le ragioni che sono state indicate sopra, tutto ciò che rileva è che dalla data del 27 ottobre 2014, in cui fu disposta la misura, alla data del 16 maggio 2016, in cui ad essa fu data esecuzione, non erano decorsi due anni.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 marzo 2024.