Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42781 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42781 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo
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udito il difoc55 -e procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 15 marzo 2023 il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME in riferimento al reato di cui all’art. 75 comma 1 del d.lgs. n.159 del 2011, con condanna alla pena di mesi tre di arresto (così ridotta per la scelta del rito abbreviato).
In fatto è stato contestato al COGNOME di aver violato le prescrizioni relative alla misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno) nelle date del 3 giugno 2019 e del 11 giugno 2019, non essendo presente nella propria abitazione in ore notturne. Nella contestazione si compie riferimento al decreto applicativo di misura di prevenzione del 2 marzo 2017, come modificato in data 2 marzo 2018.
In motivazione, dopo aver evidenziato le modalità del controllo, il Tribunale afferma che il COGNOME è stato sottoposto alla misura di prevenzione in data 28 dicembre 2018 «dopo un periodo di detenzione in carcere» . Si compie riferimento al contenuto di una sentenza di assoluzione pronunziata nei confronti del medesimo imputato, per l’omessa rivalutazione ex officio della pericolosità sociale, risultando il periodo detentivo trascorso dal dicembre 2015 al dicembre 2018, per ben tre anni.
Tuttavia il Tribunale rileva che al momento della emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione (marzo 2017) il COGNOME era detenuto non per espiazione della pena ma per custodia cautelare in carcere. Dunque viene ritenuta legittima, in rapporto a quanto previsto dall’art. 14 comma 2 bis d.lgs. n.159 del 2011 (come modificato con legge n.161 del 2017) la nuova sottoposizione avvenuta il 28 dicembre 2018 senza rivalutazione della condizione soggettiva di pericolosità.
1.1 La Corte di Appello di Palermo con sentenza emessa in data 4 marzo 2024 ha confermato la prima decisione.
Quanto al tema della necessaria – o meno – rivalutazione ex officio della pericolosità al momento della scarcerazione (oggetto di un motivo di appello) la Corte di merito afferma che l’adempimento è previsto solo in caso di avvenuta espiazione della pena.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce travisamento del fatto ed omissione di motivazione.
2.1 II punto oggetto di critica è quello della mancata rivalutazione ex officio della condizione soggettiva di pericolosità, da cui sarebbe derivata – in tesi illegittimità della sottoposizione e la insussistenza delle posteriori violazioni.
La difesa evidenzia, in particolare, che nel motivo di appello era st rappresentato che: a) dalla custodia cautelare il COGNOME era transitat espiazione di pena; b) la custodia era stata ritenuta fungibile e si era a attribuita la liberazione anticipata, sicchè il periodo detentivo (pari a tr andava ritenuto sofferto a titolo di espiazione della pena.
A tali osservazioni – sostenute dalla allegazione del certificato penale – la Cor Appello non ha fornito risposta alcuna, limitandosi a riproporre la tesi per soltanto la espiazione di pena determina l’obbligo di rivalutazione de pericolosità.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Come è noto, con la decisione n.51407 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno affermato che non è configurabile il reato di violazio degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericol sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuov sottoposizione alla misura.
L’assenza di rivalutazione ex officio della condizione di pericolosità (obbligo derivante dai contenuti di Corte cost. n.291 del 2013), può dunque riflettersi su «validità» della nuova sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblic sicurezza, determinando la irrilevanza penale di condotte di violazione del prescrizioni (proprio in ragione dell’assenza di una valida sottoposizione a sorveglianza speciale).
3.2 Il legislatore del 2017 (legge n.161) ha rielaborato, tuttavia, i contenuti decisione additiva Corte Cost. n.291 del 2013 realizzando : a) una scissione tra periodo detentivo imputabile a trattamento cautelare e quello imputabile a espiazione della pena, assumendo come rilevante solo il secondo; b) una limitazione dell’obbligo di rivalutazione ex officio, in caso di avvenuta espiazione della pena, ai casi in cui detta condizione abbia avuto una durata minima di du anni.
3.3 Ciò posto la Corte di Appello – nel caso concreto oggetto di scrutinio offerto una risposta solo formale (riproponendo il testo di legge) e, perta incongrua.
Ciò perché non è certo ininfluente ai fini qui considerati – come prospettato da difesa già nell’atto di appello – che ad un periodo di custodia cautelare (che sarebbe, in quanto tale, idoneo a determinare l’obbligo di rivalutazione) abbia fa seguito, senza soluzione di continuità, un periodo di espiazione della pena, c avvenuta ‘imputazione’ della custodia sofferta (per quel medesimo fatto) alla pen inflitta, ai sensi dell’art.657 comma 1 cod.proc.pen. .
In tal caso, infatti, l’intero periodo di privazione della libertà va ritenuto equ alla pena, con tutto ciò che ne deriva in punto di esistenza dell’obblig rivalutazione ex officio della pericolosità.
3.4 Nel caso in esame, pertanto, è mancata una concreta valutazione del motivo di appello, il che determina – data la sua potenziale decisività – l’annullam con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in data 11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente