Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12193 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo tr,/mrAit.’ GLYPH Ve r EL M ·;/:-/”
udito il difensore Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza resa il 28 marzo 2014 dal Tribunale di Nola all’esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza, ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 27 marzo 2014, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblico sicurezza con obbligo di dimora nel comune di Brusciano, come da provvedimento del Tribunale di Napoli notificatogli il 21 febbraio 2014, non aveva osservato la prescrizione di vivere onestamente rispettando le leggi, essendo stato sorpreso al di fuori del territorio del predetto comune e alla guida di un’autovettura senza aver conseguito la patente di guida.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello avrebbe in maniera errata dichiarato l’inammissibilità dei motivi nuovi di appello ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con i quali la difesa aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato a causa della mancata rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità del condannato a seguito della sospensione della misura per effetto della detenzione di lunga durata.
Secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che, con i motivi nuovi, la difesa aveva argomentato la richiesta assolutoria già formulata nei motivi principali di appello.
Inoltre, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite (cfr. Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, Iacoviello, Rv. 273952) e richiamato nei motivi nuovi è stato enunciato dopo il deposito dell’atto di appello principale.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e dopo aver trascurato di valutare positivamente la confessione dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.
Giova in diritto premettere che i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, COGNOME, Rv. 260666).
Nel caso di specie, la Corte di appello non ha tenuto conto del tempo trascorso tra il momento in cui era stato emesso il decreto n. 47/08 r.d. 28/07 r.g.m.p. del Tribunale di Napoli – Sezione misure di prevenzione – applicativo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e il momento della notifica al COGNOME in data 21.2.2014 di tale decreto, sicché con riferimento al momento della notifica del decreto ed al momento in cui sarebbe stata posta in essere la violazione in data 27.3.2014 era necessario verificare che persistesse in modo attuale il giudizio di pericolosità espresso nei suoi confronti negli anni precedenti; quindi se era stata svolta una valutazione giudiziale sulla pericolosità dell’imputato in tempi prossimi alla notifica del decreto ed alla violazione commessa.
Come correttamente evidenziato nel ricorso, infatti, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, Iacoviello, Rv. 273952); non può, infatti, essere trascurata l’integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 – che ha introdotto la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell’ipotesi di sospensione della misura causata dallo stato detentivo del medesimo – qualora l’esecuzione della misura stessa sia cessata in epoca antecedente alla suddetta pronuncia (Sez. 1, n. 36583 del 28/03/2017, Maffi, Rv. 271400).
La Corte costituzionale, quindi, ha effettivamente dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 12 legge 2 dicembre 1956, n. 1423 (successivamente trasfuso nell’art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011, norma a cui è stata estesa la declaratoria di illegittimità costituzionale) nella parte in cui non prevede che, nel caso di sospensione dell’esecuzione di una
misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena del sottoposto, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.
In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 06/06/2023