Rivalutazione della pena: perché la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso
Quando un imputato viene condannato, ha il diritto di impugnare la sentenza. Tuttavia, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti di questo strumento, specialmente quando la richiesta è una semplice rivalutazione della pena già decisa dai giudici di merito. Vediamo perché una motivazione solida da parte del giudice di primo e secondo grado rende un ricorso di questo tipo destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un contenzioso di natura contrattuale. Un imprenditore, dopo non aver eseguito dei lavori commissionati, veniva citato in giudizio dal suo cliente. In risposta, l’imprenditore denunciava il committente per il grave reato di usura aggravata. Questa accusa si rivelava falsa, portando alla sua condanna per il reato di calunnia, previsto dall’articolo 368 del codice penale.
L’imputato, non soddisfatto della pena inflitta dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la richiesta di rivalutazione della pena
L’imputato basava il suo ricorso su due punti principali, entrambi volti a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite:
1. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva contestata.
2. La mancata esclusione della recidiva stessa.
In sostanza, la difesa non contestava errori di diritto o vizi procedurali, ma chiedeva alla Suprema Corte una rivalutazione della pena, ritenuta eccessiva. Si trattava di un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito della sanzione, un compito che, come vedremo, esula dalle competenze della Corte di Cassazione quando la decisione impugnata è correttamente motivata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: quello della stessa ammissibilità del ricorso. La Corte ha stabilito che le censure sollevate non erano consentite in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La chiave della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici della Cassazione hanno respinto le argomentazioni del ricorrente. La Corte ha sottolineato che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano già esaminato adeguatamente le deduzioni difensive e avevano fornito una motivazione logica e completa per giustificare il trattamento punitivo applicato.
Il punto centrale è che la valutazione della pena non si era basata solo sulla gravità oggettiva del reato di calunnia, ma anche su altri aspetti significativi:
* La capacità a delinquere dell’imputato: I giudici hanno considerato la personalità dell’imputato, desumendola dal suo comportamento complessivo.
* La pericolosità sociale: La condotta tenuta – non eseguire i lavori, essere convenuto in giudizio e reagire accusando falsamente la controparte di un reato grave come l’usura – è stata interpretata come un indicatore di una spiccata pericolosità sociale.
Questa valutazione complessiva, secondo la Cassazione, giustificava pienamente la decisione di non concedere le attenuanti generiche con prevalenza e di confermare la pena. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici o giuridici, qualsiasi richiesta di una nuova valutazione si traduceva in un inammissibile tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che le sentenze siano motivate in modo logico e coerente, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato le prove e conosciuto direttamente il caso.
Per gli avvocati e gli imputati, la lezione è chiara: un ricorso in Cassazione finalizzato unicamente a ottenere una rivalutazione della pena, senza evidenziare specifici errori di diritto o vizi manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, ha scarse probabilità di successo. La solidità e la completezza della motivazione dei giudici di merito costituiscono un baluardo contro tentativi di rimettere in discussione decisioni già ponderate.
Perché un ricorso che chiede una nuova valutazione della pena può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione quando non denuncia specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla congruità della pena, compito che non rientra nelle funzioni della Corte stessa.
Quali elementi, oltre alla gravità del reato, possono giustificare una pena severa?
Secondo questa ordinanza, elementi come la ‘capacità a delinquere’ e la ‘pericolosità sociale’ dell’imputato, desunte dal contesto generale della sua condotta (in questo caso, l’inadempimento contrattuale seguito da una falsa accusa di usura), possono giustificare una pena severa e il diniego di circostanze attenuanti.
Cosa significa che i giudici di merito hanno ‘adeguatamente motivato’ la loro decisione sulla pena?
Significa che i giudici hanno spiegato in modo chiaro, logico e coerente le ragioni della loro decisione, esaminando le argomentazioni della difesa e basando la quantificazione della pena non solo sul fatto-reato in sé, ma anche su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e del contesto in cui ha agito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44459 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASORIA il 02/01/1957
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOMECOGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., è inammissibile perché i motivi sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e mancata esclusione della recidiva infraquinquennale non sono consentiti perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno adeguatamente motivato evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell’imputato idonea a giustificare il giudizio di pericolosità sociale tenuto conto del contesto (mancata esecuzione dei lavori e convenuti e denuncia al committente dei lavori accusandolo del grave reto di usura aggravata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
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