Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10348 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10348 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto è diretto ad ottenere una non consentita rivalutazione integrale della capacità dimostrativa delle prove, escl dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità;
rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione logica e coerente con le prove raccolte, che il Carbon era stato sorpreso dagli operanti a bordo dell’autovettura che si era data alla con all’interno del portabagagli le pesche trafugate e che la circostanza che fosse stato riconosciuto dalla persona offesa non era sufficiente ad escludere responsabilità;
rilevato che la Corte di merito aveva valorizzato (a) la circostanza che i COGNOME si trovava all’interno dell’auto al momento della fuga, (b) la circosta che il lasso di tempo tra i fatti contestati ed il fermo operato dai carabinie breve; (c) la circostanza che nell’auto erano state rinvenute le pesche prove del reato: si tratta di elementi che la Corte di appello, con decisione confor quella del primo giudice, riteneva logicamente univocamente indicativi della responsabilità del ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata). La motivazion della sentenza impugnata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in quant priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso, 03/02/2026