Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44194 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44194 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile.
udito il difensore avvocato COGNOME del foro di GELA in difesa di COGNOME NOME che conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 23 febbraio 2022 il Tribunale di Gela, in rito ordinario, ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di 2 mesi di arresto e 300 euro di ammenda per il reato dell’articolo 18 t.u.l.p.s. perché organizzava un comizio a carattere politico in luogo pubblico senza averne dato avviso almeno tre giorni prima al
AVV_NOTAIO, portandosi nel centro di Gela, utilizzando un amplificatore ed un microfono, e prendendo la parola e iniziando un monologo su tematiche attinenti una cricca del malaffare costituita asseritamente dal sindaco e da un assessore del Comune di Gela con la connivenza di appartenenti alle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto a Gela il 13 maggio del 2016.
Con sentenza del 28 settembre 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado.
In particolare, i giudici del merito hanno ritenuto accertato che il signor COGNOME aveva previamente pubblicizzato l’evento sulla propria pagina facebook, il giorno 13 maggio 2016 era arrivato in INDIRIZZO verso le 18:20, aveva predisposto un banchetto in plastica con un piccolo impianto di amplificazione corredato da un microfono e lì aveva parlato alle persone presenti per circa mezz’ora. Il monologo aveva avuto ad oggetto prima un dirigente del commissariato di Gela (cui aveva consigliato di studiare la Costituzione, poi il sindaco, poi un consigliere comunale che aveva accusato di non esser degno di candidarsi nuovamente, aveva definito i soggetti citati una cricca in virtù della mancata pubblicazione del bando per l’appalto del servizio di raccolta rifiuti. I giudici del merito ritenevano accertato che COGNOME avesse parlato con grande nitidezza tanto è che gli agenti di polizia, che si erano recati sul posto, si erano collocati a circa 100 m dal banchetto ed avevano percepito bene ciò che l’imputato diceva. I giudici del merito avevano ritenuto accertato che le persone ferme ad ascoltare il monologo fossero state circa un centinaio, ed avevano anche acquisito in atti copia del DVD contenente videoriprese dei fatti.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limit strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce illogicità della motivazione della pronuncia d’appello nella parte in cui non ha valutato la manifesta illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 18, in quanto norma che comprime immotivatamente la libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost e tratta in modo diseguale i semplici relatori rispetto ai promotori dalla riunione ex art. 3 Cost; inoltre la norma viola anche l’articolo 17 Cost., che sancisce la piena libertà dei cittadini di riunirs in luogo aperto al pubblico senza alcun preavviso, se non per motivi di sicurezza.
Con il secondo motivo deduce assenza di motivazione in ordine alla eccezione di legittimità costituzionale, in quanto la pronuncia d’appello risponde solo alla questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’articolo 3 Cost., ma non risponde a quella per contrasto con gli articoli 17 e 21 della stessa.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge penale sostanziale per avvenuta abrogazione, o comunque inapplicabilità, dell’articolo 18, in quanto lo stesso sarebbe stato implicitamente abrogato dall’entrata in vigore dél R.D. 15 maggio 1946 n. 455, recante statuto della Regione Sicilia, atteso che lo statuto prevede che sia il presidente della Regione Sicilia il titolare del mantenimento dell’ordine pubblico e nessuna norma di carattere regionale ha . mai riprodotto i contenuti dell’articolo 18; ne consegue che l’intera legislazione della Regione Sicilia non prevede alcuna norma che imponga questa previa comunicazione agli organi di polizia circa l’organizzazione di riunioni, pubbliche o private che siano.
Con il quarto motivo deduce illogicità della motivazione e violazione legge processuale, perché la pronuncia d’appello avrebbe travisato le risultanze processuali, tra queste il numero delle persone presenti (circa un centinaio) che non è un numero che possa rappresentare un eventuale pericolo per l’ordine pubblico, ha travisato la qualifica di questi soggetti che erano presenti soltanto perché si trovavano di passaggio, e non perché convocati alla riunione, ed ha ritenuto che l’imputato fosse da considerare promotore soltanto perché unico soggetto che prese la parola, egli in realtà era soltanto un oratore, ma la deduzione della qualità di promotore da quella di oratore è una forzatura logica; mancherebbe inoltre la pubblica riunione perché nessuno l’ha mai convocata; non si trattò, d’altronde, di un comizio perché i mezzi erano rudimentali; non si trattò di un comizio politico perché lo scopo del monologo era solo di riferire circa le attività della associazione che lo stesso aveva fondato.
Con il quinto motivo deduce violazione norma penale per mancata valutazione della insussistenza della condizione obiettiva di punibilità di cui al comma 6 dell’articolo 18, secondo cui non è punibile chi prima dell’ingiunzione dell’autorità si ritira dalla riunione; qui l’imputato non si è ritirato perché nessuno ha esercitato la facoltà di ingiungere l’interruzione della riunione, ed allora la mancata interruzione della riunione si spiega con l’assenza di qualsiasi pericolo per l’ordine pubblico, e quindi con l’implicito avallo dell’autorità a consentirne lo svolgimento; d’altronde, il personale di polizia che ha assistito alla riunione, qualora avesse avvisato un reato, avrebbe avuto l’obbligo di intervenire.
Con il sesto motivo deduce violazione legge processuale per mancanza di correlazione tra fatto contestato e fatto giudicato, perché il fatto contestato è l’organizzazione della riunione mentre ciò che è stato giudicato è solo l’esecuzione della stessa, ovvero il monologo.
Con il settimo motivo deduce violazione norma penale dell’articolo 133 cod. pen. con riferimento alla dosimetria della pena; non è stato, infatti, valorizzato che l’imputato non aveva scopi politici, che aveva finalità nobili, che la sua condotta aveva un inesistente disvalore sociale, e che è l’imputato è persona
perbene che non ha mai trasgredito la legge e si è sempre battuto per gli interessi della collettività.
La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria orale il AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo, che deduce illogicità della motivazione della pronuncia d’appello nella parte in cui non ha valutato la manifesta illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 18 t.u.l.p.s., è manifestamente infondato, perché la questione della legittimità costituzionale di tale norma è stata già decisa dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 19 giugno 1956, n. 9, che ha ritenuto che l’art. 18 t.u.l.p.s. sia in realtà applicazione dell’art. 17 ultimo comma Cost, che prevede che “delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
La pronuncia costituzionale afferma che l’art. 17 della Costituzione, per le riunioni in luogo pubblico è confermativo della disciplina preesistente, e che “la sanzione penale contenuta nell’art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., nella parte che si riferisce alle riunioni in luogo pubblico, integra e completa, sotto il relati profilo, la disposizione costituzionale, non essendo nemmeno pensabile che il precetto costituzionale possa, se veramente se ne vuole il rispetto, essere sprovvisto di sanzione”. Pertanto, secondo la lettura della Corte Costituzionale, l’art. 28 t.u.l.p.s non solo non contrasta con l’art. 17 Costituzione, ma ne costituisce attuazione.
La questione del contrasto dell’art. 18 t.u.l.p.s. con l’art. 21 e con l’art. 3 (pe la differente posizione di promotori ed oratori), invece, è stata già risolta dalla pronuncia della Corte Cost., 3 giugno 1970, n. 90, che afferma espressamente che “invece è da ritenere che l’articolo stesso contraddica alla Costituzione allorché commina pena contravvenzionale contro coloro i quali nelle riunioni predette prendano la parola. Se anche si dovesse ritenere che le garanzie costituzionali del diritto in parola non siano rivolte solo a quelle fra le riunioni che abbiano come
proprio scopo le manifestazioni o lo scambio del pensiero, è tuttavia certo che a queste esse si rivolgono in via primaria, così da far considerare la libertà di riunione quale uno degli strumenti necessari per la soddisfazione di quell’interesse fondamentale dell’uomo vivente in società, di scambiare con gli altri le proprie conoscenze, opinioni, convinzioni: ed è perciò che la sua disciplina non può non esigere un coordinamento con quella che l’art. 21 detta per assicurare la libertà di manifestazione del pensiero. Ora appare evidente come contrasti con quest’ultima disposizione la sanzione penale irrogata contro coloro ai quali nessun altro addebito si fa all’infuori di quello di avere in una riunione preso la parola, cioè esercitata la facoltà corrispondente alla più propria ragione d’essere della riunione medesima”.
Nell’assetto costituzionale vigente, quale interpretato dalla Consulta, pertanto, con riferimento alla posizione dell’organizzatore della riunione, l’art. 18 non contrasta con l’art. 21 Cost, né il differente trattamento dello stesso rispetto al mero oratore contrasta con l’art. 3 Cost., ed il motivo di ricorso presentato sul punto è manifestamente infondato.
E’ conseguentemente infondato anche il secondo motivo, che deduce assenza di motivazione della pronuncia di appello sulla questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice, per contrasto con gli articoli 17 e 21 Cost., proposta dalla difesa dell’imputato nei motivi di appello.
Per le ragioni che sono state indicate al punto 1 di questa sentenza, il motivo di appello presentato dal ricorrente sul contrasto della norma incriminatrice con l’art. 17 e 21 Cost. era manifestamente infondato.
Ne consegue che il motivo di ricorso che deduce la mancata risposta a tale motivo è inammissibile per difetto di interesse (cfr. sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281: in tema d’impugnazioni, è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l’imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell’invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all’argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado).
3. E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo, che deduce violazione di legge penale sostanziale per avvenuta abrogazione, o comunque inapplicabilità, dell’articolo 18, in quanto lo stesso sarebbe stato implicitamente abrogato dall’entrata in vigore del R.D. 15 maggio 1946 n. 455, recante statuto della Regione Sicilia, atteso che lo statuto prevede che sia il presidente della Regione Sicilia il titolare del mantenimento dell’ordine pubblico e nessuna norma di carattere regionale ha mai riprodotto i contenuti dell’articolo 18.
Il motivo è manifestamente infondato, perché la materia della sicurezza e dell’ordine pubblico non è inserita tra quelle riservate alla potestà esclusiva (art. 14 dello Statuto) o concorrente (art. 17 dello Statuto) della Regione Sicilia ed è, pertanto, di esclusiva competenza statale.
L’art. 31 dello Statuto conferisce le funzioni di mantenimento dell’ordine pubblico al Presidente della Regione, ma quale organo dello Stato; la sentenza della Corte Costituzionale 4 luglio 1963, n. 131 ha infatti chiarito che “la funzione di provvedere al mantenimento dell’ordine pubblico nel territorio della Regione è attribuita dall’art. 31 dello Statuto siciliano al Presidente della Regione nella qualità di organo dello Stato. Ma può ritenersi ugualmente certo che il Presidente non può esercitare questa funzione mediante uffici ed organi della Regione”.
In definitiva, quella proposta in ricorso è una tesi priva di pregio giuridico ed il motivo è manifestamente infondato.
4. Il quarto motivo deduce illogicità della motivazione e violazione legge processuale, perché, nel pronunciare il giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputat9 la pronuncia d’appello avrebbe travisato le risultanze processuali.
Il motivo è manifestamente infondato.
Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata dat esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori.
L’ambito di sindacato è ancora più ristretto in caso, quale quello in esame, in cui il giudizio sulla prova è oggetto di doppia conforme, atteso che nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595: “ai fini del controllo di legittimità
sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione”).
Nel caso in esame, il ricorrente censura come profili di illogicità della motivazione quelle che sono in realtà conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito sulla base di valutazioni del materiale probatorio sulla esistenza o meno nella vicenda in esame di una pubblica riunione, e sulla natura o meno di promotore dell’odierno ricorrente (sulla natura di prdmotore v. meglio sub 6, atteso che altro motivo di ricorso riprende l’argomento).
Il ricorso sostiene ancora che non si trattò di un comizio perché i mezzi erano rudimentali, e che non si trattò di un comizio politico perché lo scopo del monologo era solo di riferire circa le attività della associazione che il ricorrente aveva fondato, ma si tratta di considerazioni eccentriche rispetto alla struttura del reato in esame, che non prevede come elemento costitutivo l’esistenza di un comizio, ma di una “riunione”, e che non chiede che tale riunione sia politica (sulla interpretazione della nozione di “pubbliche riunioni” v., in materia di misure di prevenzione, Sez. U, Sentenza n. 46595 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 277007; Sez. 1, n. 28964 del 11/3/2003, COGNOME, Rv. 224925, Sez. 1, n. 15870 del 11/03/2015, COGNOME, Rv. 263320; Sez. 1, n. 42283 del 24/10/2007, COGNOME, Rv. 238113).
In definitiva, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519-01), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso.
5. E’ manifestamente infondato anche il quinto motivo, che deduce la mancata valutazione della insussistenza della condizione obiettiva di punibilità di cui al comma 6 dell’articolo 18, secondo cui non è punibile chi prima dell’ingiunzione dell’autorità si ritira dalla riunione. Il ricorso evidenzia, in particolare, c l’imputato non si è ritirato perché nessuno ha esercitato la facoltà di ingiungere l’interruzione della riunione, e che la mancata interruzione della riunione si spiega con l’assenza di qualsiasi pericolo per l’ordine pubblico, e quindi con l’implicito avallo dell’autorità a consentirne lo svolgimento.
La norma dell’art. 18, comma 6, t.u.l.p.s. dispone che “non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione”.
La causa di non punibilità è prevista per lo spontaneo ritirarsi dalla riunione, si tratta di una sorta di desistenza dal reato, che è stata prevista per una contravvenzione, e che per perfezionarsi necessita della decisione spontanea del contravventore di ritirarsi dalla riunione. L’ingiunzione, pertanto, non è il presupposto necessario perché si possa attivare la causa di non punibilità, ma soltanto il limite massimo oltre il quale essa non è più ammissibile.
La lettura del ricorso è errata anche nella parte in cui ritiene che la circostanza che le forze di polizia abbiano sorvegliato la riunione, ma non ne abbiano interrotto lo svolgimento sta ad indicare un implicito avallo alla stessa, perché non c’è un obbligo di interrompere la riunione ed è consentito anche soltanto vigilarne lo svolgimento, come si desume dall’art. 28 del regolamento esecutivo del T.U. n 635 del 1940, secondo cui, nel caso di omissione dell’avviso, l’autorità stessa provvede a impedire che la riunione abbia luogo oppure a vigilarne lo svolgimento (“quando sia omesso l’avviso di cui all’art. 18 della legge, la autorità locale di P. S informa immediatamente il AVV_NOTAIO, e in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al AVV_NOTAIO per gli ulteriori provvedimenti”).
Il sesto motivo deduce violazione legge processuale per mancanza di correlazione tra fatto contestato e fatto giudicato, perché il fatto contestato è l’organizzazione della riunione mentre ciò che è stato giudicato è solo l’esecuzione della stessa, ovvero il monologo.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto ciò che la sentenza d’appello ha valutato è che il ruolo complessivo tenuto da COGNOME nella vicenda sottoposta al suo giudizio inducesse a ritenere che lo stesso era stato l’organizzatore della riunione, non soltanto l’oratore che ha preso la parola nella stessa.
La sentenza di appello, infatti, ha valorizzato come prova della qualità di promotore della riunione la circostanza che il ricorrente abbia provocato la presenza di pubblico, scrivendo che “la tesi della presenza solo occasionale di pubblico è smentita dal fatto che il COGNOME, previamente annunciato l’evento attraverso apposito post pubblicato sulla pagina facebook, condotta questa idonea a provocare la presenza di pubblico, in quanto realizzata attraverso il ricorso ad uno strumento potenzialmente capace di raggiungere un numero indetermiNOME ed apprezzabile di persona”.
La decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affermare che “promotore” di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie non è soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto ed
al buon esito della manifestazione, partecipando alla fase preparatoria della medesima.
In quest’ottica si è affermato che ha agito come “promotore” ai fini della fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 18 r.d. 18 giugno 1931, n. 773:
il soggetto riconosciuto “leader” del gruppo, che aveva intrattenuto un’interlocuzione con le forze dell’ordine, non casualmente rivoltesi a lui per ottenere informazioni sui motivi e sulle condizioni di regolarità dell’adunata. (Sez.
35493 del 17/11/2020, Umido, Rv. 280200);
colui che durante un corteo, aveva, con il megafono, “gridato le ragioni della manifestazione”, impartito ai partecipanti le istruzioni, preso i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento, e rilasciato interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti (Sez. 1, n. 42448 del 21/10/2009, Corradini, Rv. 245561);
il partecipante ad un corteo che esercitava la funzione di guida e di attuazione di un così detto servizio d’ordine (Sez. 1, 8 giugno 1995, Messina, RV 202118) o che aveva incitato i partecipanti a manifestare (Sez. 1, 4 luglio 1977, COGNOME, RV 137319).
In precedenza si era chiarito che nella nozione di “promotore” andava compreso non solo l’ideatore di una pubblica riunione o manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita, non essendo necessario che egli sia anche l’organizzatore e che abbia rispetto agli altri 3 partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali (Sez. 1, 17 aprile 1973, Bernardini, RV 126175) atteso che “le espressioni promotori e indetta, contenute nel menzioNOME articolo 18, si riferiscono, nell’accezione lessicale, non ad una preventiva organizzazione o a una predisposta preparazione, ma soltanto al far nascere l’adunanza, al far sì che essa si verifichi” (Sez. 1, 14 febbraio 1966, COGNOME, RV 101212).
Ne consegue che non è illogico che la pronuncia di appello abbia ritenuto che il comportamento tenuto da COGNOME di indire il comizio, pubblicizzarlo su social network e portare gli strumenti di diffusione sonora che ne hanno permesso l’esecuzione un indice da cui desumere la qualità di promotore della stessa.
E’ manifestamente infondato anche il settimo motivo, in cui si deduce violazione norma penale dell’articolo 133 cod. pen. con riferimento alla dosimetria della pena.
Nel ricorso si sostiene, in particolare, che non è stato, infatti, valorizzato che l’imputato non aveva scopi politici, che aveva finalità nobili, che la sua condotta aveva un inesistente disvalore sociale, e che è l’imputato è persona perbene che
non ha mai trasgredito la legge e si è sempre battuto per gli interessi della collettività.
Il giudice di primo grado ha inflitto la pena di 2 mesi di arresto ed euro 300 di ammenda, a fronte di una pena edittale dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 103 a euro 413. La sentenza di appello è confermativa della decisione di primo grado, anche nel quantum.
Il giudice di primo grado si è discostato dal minimo edittale “in ragione della personalità e capacità delinquere dell’imputato, attestata dai precedenti penali e dalla abitualità condotte analoghe, dell’intensità dell’elemento soggettivo, avendo rivendicato lo stesso imputato il diritto indiscrimiNOME ottenere la riunione in assenza di autorizzazione e dalla condotta post delictum, affatto collaborativa rispetto alla definizione del giudizio”. La sentenza di secondo grado aggiunge che non si rinvengono motivi per un trattamento più mite.
Il ricorso individua alcune circostanze che potevano essere prese in considerazione in favore dell’imputato, ma ciò non è sufficiente per rendere illogica la motivazione, atteso che in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzioNOMErio il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve, adeguatamente all’obbligo della motivazione, tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME e altri, Rv. 239754), l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena è, infatti, adempiuto, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.