Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1216 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a VARESE il 07/01/1979 NOME nato a LEGNANO il 26/11/1973
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Varese aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 18 T.U.L.P.S. per avere promosso, senza averne dato avviso al Questore, una riunione in luogo pubblico per commemorare i caduti dell’esercito tedesco nella ricorrenza del settantaseiesimo anniversario della battaglia contro i partigiani italiani.
Secondo le conformi valutazioni dei giudici di merito, COGNOME e COGNOME rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione “RAGIONE_SOCIALE“, avevano organizzato, impartendo dirette ai presenti, una riunione di circa cinquanta persone, radunatesi, con uno striscione e molteplici torce per rischiarare l’ambiente, senza il necessario previo avviso al Questore.
Ricorrono avverso la sentenza entrambi gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME articolando a sostegno della richiesta di l’annullamento quattro motivi, di seguito enunciati nei limi strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo denunciano violazione dell’art. 18 R.D. n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o TULPS),
Secondo i ricorrenti, i Giudici del merito hanno erroneamente qualificato il raduno presso il cimitero come una riunione rilevante ai fini dell’applicazione della norma incriminatrice contestata, trascurando che l’assembramento non poteva neanche astrattamente mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, C0
Il q-biattro motivo del ricorso di COGNOME in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è interamente versato in fatto, sollecitando apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, dei giudici del merito che hanno valorizzato l’assenza di elementi favorevoli e la negativa personalità dell’imputato, desunta dai precedenti penali.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso di COGNOME, che attingono, sotto vari profili, il trattamento sanzionatorio, sono assorbiti e non preclusi ragione dell’accoglimento della censura in tema di responsabilità.
La sentenza nei confronti NOME COGNOME deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che, nel rispetto degli indicati principi, provvederà a colmare le segnalate lacune
motivazionali indicate nel punto 2 della parre in diritto, esaminando anche i motivi assorbiti.
7.AI rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 15 novembre 2023.