Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2059 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2059 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 30/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOME (detenuto per questa
causa)
avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO del foro di Genova, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/04/2025 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona, in composizione collegiale, del 05/11/2024 con la quale NOMEX era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati di cui agli artt. 572 cod. pen. (capo A) e 81, 61 n. 7, 629 cod. pen. (capo B) al NOME Ł stata altresì applicata la misura di sicurezza dell’espulsione dall’Italia -.
Secondo la conforme ricostruzione dei fatti dei giudici di merito l’imputato, tra il 09/11/2021 e il 10/01/2024, avrebbe maltrattato con ingiurie e violenze fisiche e verbali la sua convivente NOME e l’avrebbe altresì costretta in piø occasioni, con minacce e percosse, a dargli somme di denaro variabili dai 100 ai 2.000 euro per volta (per complessive decine di migliaia di euro) che il NOME impiegava nel gioco o per l’acquisto degli stupefacenti di cui faceva uso.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione e ‘travisamento del fatto’. Il difensore premette che nel giudizio di primo grado, la persona offesa NUMERO_CARTA, nel corso della sua deposizione dibattimentale, aveva integralmente ritrattato le accuse all’imputato contenute nella sua denuncia e nelle dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Il Tribunale aveva tuttavia acquisito tali dichiarazioni pre-dibattimentali, ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la donna aveva intrattenuto col
NOME (quando questi era in carcere), prima di deporre come testimone, una corrispondenza
epistolare clandestina (tramite il precedente difensore dell’imputato) dalla quale sarebbe emerso che era stata indotta a ritrattare. Il Tribunale aveva quindi ritenuto false le dichiarazioni dibattimentali, e, per converso, attendibili e veritiere quelle rese in fase di indagini sulla base delle quali aveva poi condannato l’odierno ricorrente. Ciò premesso, secondo il difensore, le ragioni sulla base delle quali i giudici di merito avevano ritenuto che la persona offesa aveva detto il vero durante le indagini e il falso al dibattimento non erano condivisibili nØ erano in grado di dimostrare con certezza in quale momento si collocasse il mendacio. Le conclusioni cui sul punto erano giunti tanto la Corte di appello quanto il Tribunale erano in contrasto con una serie di dati di fatto che i giudici avevano omesso di considerare, vale a dire: che dalle stesse missive tra imputato e vittima la persona offesa aveva spontaneamente confessato al NOME di aver denunciato il falso perchØ plagiata; che tali dichiarazioni, da ritenersi veritiere in quanto la donna non pensava che la loro corrispondenza potesse venire a conoscenza di terzi, erano peraltro intervenute prima della lettera del 20/05/2024 l’imputato avrebbe esercitato pressioni sulla compagna per indurla a ritrattare; che in tale missiva (che peraltro la donna aveva letto solo dop0 la sua deposizione dibattimentale) non era dato riscontrare alcuna forma di costringimento. Il difensore evidenziava inoltre che il Tribunale si era contraddetto, in quanto, da un lato aveva affermato che l’intento della NOME era solo quello di far curare il NOME (per le sue plurime dipendenze) e non anche di farlo finire in carcere, e poi però, aveva contraddittoriamente escluso che la donna avesse fatto un uso strumentale della denuncia (affermando ivi il falso). 2.2 Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 500, comma 4, 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nonchØ vizio di motivazione. Il difensore deduce che i giudici di merito sarebbero incorsi in duplice violazione di legge. Ed infatti, le dichiarazioni pre-dibattimentali della denunciante sarebbero state acquisite in difetto dei presupposti di cui all’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. limitandosi a prendere atto che persona offesa e imputato si erano scritti (nonostante il divieto di contattarsi), ma senza considerare però il contenuto delle missive, dalle quali, per quanto detto nel primo motivo, non emergeva alcuna forma di minaccia o condizionamento da parte dell’imputato. Non erano stati quindi individuati specifici e concreti elementi da cui desumere che la
NOME avesse subito pressioni per deporre il falso, non essendo a tal fine valorizzabile, nØ le modalità della deposizione testimoniale nØ la tipologia di reati per i quali si procede. I giudici non avevano poi dato conto nella motivazione dei criteri utilizzati nella valutazione delle prove, tanto ai fini dell’acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali quanto ai fini della condanna, contravvenendo così anche agli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 192, comma 1, e 546 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al capo della sentenza che ha condannato il NOME per il reato di maltrattamenti sub A). Il ricorrente rileva che la Corte di appello non ha motivato sugli argomenti difensivi contenuti nei motivi di appello, con i quali si era evidenziato che dalle stesse prove di accusa (vale a dire le dichiarazioni della figlia, della madre e dell’amica della vittima, nonchØ dal video consegnato dalla denunciante alla PG) emergeva che tra il NOME e la NOME esisteva un rapporto del tutto paritario, nel quale vi erano liti e offese reciproche. Tali dati di fatto, travisati o non considerati dai giudici di merito, avrebbero dovuto indurli a ritenere non configurabile il reato di maltrattamenti.
2.4 Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 192, comma 1, e 546 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al capo della sentenza che ha condannato il NOME per il reato di estorsione sub B). Anche in questo caso si denuncia omessa motivazione in ordine agli
argomenti a discarico articolati nei motivi di gravame, nonchØ travisamento della prova con conseguente illogicità della motivazione. Il giudice del gravame non aveva infatti motivato in ordine al difetto dell’elemento della minaccia e della violenza. Vi era stato altresì travisamento della prova al riguardo, in quanto: a) i giudici avevano desunto la prova dell’estorsione dalle dichiarazioni della figlia della NOME, asserendo che la giovane aveva riferito che il NOME minacciava la madre di morte per avere denaro, mentre la testimone aveva detto tutt’altro, vale a dire che l’imputato diceva alla madre che se lei non gli avesse dato i soldi i suoi creditori (ai quali doveva denaro per ragioni di droga e gioco) lo avrebbero ammazzato; b) la Corte di appello non aveva attribuito alcun valore al video del 21/08/2023 (in cui il NOME supplicava la compagna di dargli del denaro, senza usare alcuna violenza, anzi prostrandosi e umiliandosi), liquidando tale video come una messa in scena ad uso terzi senza una adeguata motivazione o con motivazione apparente.
2.5 Con il quinto motivo si denuncia errata applicazione dell’art. 235 cod. pen. nonchØ violazione degli artt. 13 CEDU, 16 e 27 Costituzione e vizio di motivazione in relazione ai motivi con i quali la difesa aveva contestato l’applicazione della misura di sicurezza della espulsione. Il difensore evidenzia, in primo luogo, che l’espulsione applicata viola i principi di proporzionalità e individualizzazione della sanzione previsti dalle disposizioni convenzionali e costituzionali sopra indicate; la motivazione in ordine alla pericolosità sociale del NOME era stata poi del tutto superficiale, in quanto da un lato aveva omesso di considerare l’attuale condizione personale, familiare e lavorativa dell’imputato, e dall’altro aveva valorizzato un unico precedente risalente nel tempo..
Il 22/12/2025 il nuovo difensore di fiducia del ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del P.G., precisando e reiterando gli argomenti già esposti nei motivi di ricorso.
Il procedimento si Ł svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł nel complesso infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Deve essere preliminarmente affrontato, stante il suo carattere pregiudiziale, il secondo motivo di ricorso, essendo evidente che, se le dichiarazioni pre-dibattimentali della persona offesa non fossero utilizzabili in quanto, come assume la difesa, non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., verrebbe meno la principale prova a carico dell’imputato.
Il motivo Ł infondato.
Giova premettere che questa Suprema Corte ha affermato che il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, se anche non richiede una prova certa, deve fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell’intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo del teste di poter essere minacciato (Sez. 1 n. 39850 del 01/03/2012, COGNOME, Rv. 253951 – 01). Si Ł tuttavia chiarito che ai fini dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli “elementi concreti”, sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinchØ non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia
di condanna – l’esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell’intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, COGNOME, Rv. 281808 – 01). La Corte ha altresì rilevato che quali elementi sintomatici delle indebite pressioni esterne vi possono essere anche le modalità della deposizione e il contegno tenuto in dibattimento (Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, COGNOME, Rv. 274261 – 01), nonchØ, nel caso di cd violenza domestica o di genere, anche il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e persecutore (Sez. 5, n. 8895 del 18/01/2021, D., Rv. 280641 – 01).
Tanto premesso, nel caso in esame, i giudici di merito risultano essersi attenuti ai principi di diritto sopra richiamati, avendo ritenuto che la NOME avesse subito pressioni per ritrattare le sue precedenti accuse sulla base di dati di fatto precisi e dunque non sulla base di meri sospetti o illazioni. Lungi dall’essersi basati esclusivamente sull’esistenza della corrispondenza clandestina, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i giudici hanno fatto puntuale riferimento ad alcuni passaggi delle missive (clandestinamente veicolate dal precedente difensore del NOME) ed in particolare quelli riportati a p. 12 della sentenza del Tribunale (richiamata a p. 3 della sentenza di appello), laddove nella lettera del 20/05/2024 l’imputato scrive alla persona offesa ‘l’avvocato ha detto oggi che se tu in tribunale dicessi che tutto questo Ł una bugia, che ti ha convinto NOME con la magia, che se tu non facessi questo io morirò, che ti teneva come fossi sotto ipnosi, allora tornerò a casa…’. Il contenuto di minaccia e al contempo di promessa di utilità Ł evidente nel passaggio sopra riportato.
Con tale importante passaggio motivazionale, la difesa del ricorrente non sembra peraltro confrontarsi adeguatamente.
Il difensore afferma infatti che nella missiva in commento non vi sarebbe alcuna forma di minaccia o di costringimento e che il NOME, anzi ribadisce piø volte alla sua interlocutrice che spetta a lei decidere il da farsi. Si tratta di argomento privo di pregio che peraltro contraddice quella che Ł la stessa linea difensiva. E’ infatti lo stesso difensore a sostenere nel ricorso che la NOME era ancora innamorata del NOME, non sopportava di vederlo soffrire in carcere a causa della sua denuncia e sperava di riprendere la relazione con lui. Ciò detto, non si vede come il medesimo difensore possa poi affermare che la missiva non contenesse una forma di pressione psicologica sulla denunciante. Ed invero, prospettare ad una donna innamorata che, se non ritratta ciò potrebbe causare la morte dell’amato, che cos’Ł se non una forma di indebita pressione morale che la pone nell’alternativa tra deporre il vero e rischiare di perdere la persona cui tiene? Nel contempo, e per le stesse ragioni c’Ł nella lettera anche una componente di promessa di ‘utilità’, in quanto l’imputato dice alla compagna che, se lei ritirerà le sue accuse, lui tornerà a casa e la loro relazione sarebbe ripresa come prima (ciò a cui appunto la denunciante aspirava fortemente). In siffatto contesto, del resto, tenuto conto dei forti sentimenti che la NOME provava per il NOME e della condizione psicologica nella quale si trovava, il fatto che l’imputato le abbia (formalmente e apparentemente) lasciato la libertà di decidere Ł del tutto irrilevante, trattandosi piø che altro di un mero artificio retorico nell’ambito di un sottile gioco psicologico.
Il difensore afferma inoltre che dalla corrispondenza acquisita emerge che la Svirka aveva palesato al NOME la sua intenzione di ritrattare le accuse ben prima della missiva del 20/05/2024, sicchØ quest’ultima non Ł stata la ragione unica della ritrattazione ma al piø ha rafforzato un proposito già esistente. Tale circostanza Ł però del tutto irrilevante ai fini che
qui interessano. Ed infatti, l’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. autorizza l’acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali sul solo presupposto che vi siano elementi concreti per ritenere che il testimone Ł stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchØ non deponga ovvero deponga il falso; dunque Ł la sola condotta di minaccia, offerta o promessa che giustifica l’acquisizione, non richiedendo la norma che tale condotta sia la causa esclusiva del mendacio e neppure, a ben vedere, che il mendacio vi sia poi effettivamente stato (ponendosi lo stesso solo come lo scopo o fine della minaccia o dell’offerta).
La difesa deduce infine che la missiva del 20/05/2024, valorizzata dai giudici, sarebbe stata letta dalla NOME solo dopo la sua deposizione testimoniale e dunque non avrebbe avuto influenza sul suo contegno processuale. La circostanza, lungi dall’essere un fatto provato (come sostiene la difesa), non Ł altro che una mera congettura che si basa esclusivamente sul fatto – peraltro esso stesso indimostrato – che le lettere venivano recapitate dal difensore dell’imputato il quale si recava a trovarlo in carcere una sola volta al mese, sicchØ la lettera scritta a fine maggio dal NOME sarebbe stata letta almeno un mese dopo dalla donna. Quanto dedotto dal difensore Ł anzi, a ben vedere, contraddetto dalle stesse risultanze istruttorie. Ed invero, anche prescindendo dal fatto che l’udienza in cui la NOME ha deposto Ł quella del 19/07/2024 (quindi due mesi dopo la missiva), Ł appena il caso di evidenziare che a p. 12 della sentenza del Tribunale si legge che il 28/05/2024 il NOME scriveva alla persona offesa di essere stato avvertito dal suo avvocato che lei aveva ritirato la sua querela (cosa che in effetti era avvenuta il 27/05/2024); ciò smentisce chiaramente quanto sostenuto dalla difesa – vale a dire che il NOME avrebbe visto il suo avvocato solo molto tempo dopo aver scritto la lettera del 20 maggio -.
Occorre poi considerare che i giudici di merito hanno anche valorizzato (correttamente per le ragioni sopra esposte) le modalità stesse della deposizione testimoniale della denunciante, rilevando, tra l’altro, che tale ha assunto tratti paradossali, atteso che la NOME, nel furore di ritrattare le proprie accuse e di scagionare ad ogni costo il compagno, Ł giunta a negare, non solo quanto riferito dalla madre, dalla figlia e dalla sua amica, ma anche le parziali ammissioni che erano state fatte dallo stesso imputato.
In conclusione, l’acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali della vittima Ł avvenuta nel rispetto dei presupposti richiesti dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. ed Ł stata altresì motivata dai giudici di merito in maniera congrua, e, comunque certamente non contraddittoria nØ illogica (e dunque non sindacabile in questa sede).
2. Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
Giova premettere che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non Ł sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 – 01). A differenza di quanto sembra pretendere il ricorrente, non Ł quindi consentito a questa Corte di sovrapporre alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito la difesa valutazione da lui proposta e ritenuta piø valida e soddisfacente. In questa sede Ł unicamente consentito verificare se l’iter logico seguito dal giudice di merito nella valutazione delle evenienze istruttorie presenti aspetti contraddittori o manifestamente illogici.
Ciò detto quanto all’ambito di cognizione di questa Corte, occorre rilevare che i giudici di merito hanno ampiamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per le quali le dichiarazioni pre-dibattimentali della persona offesa erano da ritenersi attendibili, laddove
erano da ritenersi mendaci quelle di segno opposto rese nel corso del dibattimento. A tal fine le sentenze di merito hanno infatti valorizzato, non solo il fatto che la NOME, come detto, aveva concordato con l’imputato la versione dei fatti da rendere in dibattimento (all’evidente scopo di scagionarlo), ma anche: a) il contenuto palesemente inverosimile delle dichiarazioni dibattimentali della donna, che aveva sostenuto di essere stata vittima di un inverosimile ‘plagio’ da parte della sua amica affinchØ denunciasse il compagno ed era giunta a negare anche i pochi fatti parzialmente ammessi dallo stesso imputato nel corso del suo esame, nonchØ nelle missive in atti; b) la circostanza che l’amica della NOME, peraltro avvocato e persona attendibile, non aveva alcuna plausibile ragione di plagiarla e indurla ad accusare falsamente il compagno; c) il fatto che le dichiarazioni pre-dibattimentali fruivano di plurimi riscontri diretti e indiretti quali, le deposizioni della madre, della figlia e dell’amica della persona offesa, i referti medici e le fotografie (attestanti le lesioni subite dalla donna) acquisiti durante le indagini e prodotti dalla stessa denunciante.
Ciò detto, nessuno degli argomenti dedotti dalla difesa del ricorrente Ł idoneo a far ritenere contraddittoria o manifestamente illogica (e dunque censurabile in questa sede) la suddetta motivazione. Non lo Ł l’argomento secondo il quale sarebbe stata la TARGA_VEICOLO a confessare al compagno di aver detto il falso nella denuncia in quanto plagiata, e ciò nell’ambito di una corrispondenza che riteneva riservata e ben prima di subire pressioni o condizionamenti dal compagno. Ed invero, Ł lo stesso difensore ad affermare che la donna era ancora innamorata dell’imputato, soffriva nel vederlo in carcere, si riteneva responsabile di ciò e aspirava a riprendere la convivenza e la relazione. In tale contesto, la suddetta ‘confessione’ si può perfettamente spiegare considerando che la NOME avesse la necessità di farsi perdonare dal NOME, di recuperare e mantenere il rapporto con l’uomo che amava, sicchØ Ł perfettamente logico che la donna in tale confessione abbia in realtà mentito quando ha detto che il contenuto della sua denuncia era inventato e che aveva detto il falso perchØ plagiata e mal consigliata dall’amica NOME; così facendo, infatti, la persona offesa, da un lato, poteva sperare di essere ‘perdonata’ dal NOME e recuperare il rapporto con lui e dall’altro scaricava, agli occhi del compagno, su altri la responsabilità della sua incriminazione. Per tali ragioni, quanto sostenuto dal difensore non inficia affatto la tenuta logica della motivazione delle sentenze di merito.
NØ si può in alcun modo sostenere che i giudici procedenti siano incorsi in un travisamento della prova, omettendo di considerare circostanze che emergevano dalla corrispondenza epistolare acquisita ed in particolare la cd ‘confessione’ della NOME. Al riguardo, giova premettere che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., Ł configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo – per avere il giudice di merito utilizzato per la decisione una prova inesistente o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo – ovvero quando si omette la valutazione di una prova (incontestabilmente esistente) decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 – 01). Nel caso in esame, i giudici non hanno omesso di considerare il contenuto delle lettere della persona offesa ma ne hanno semplicemente dato una valutazione diversa da quella prospettata dalla difesa, il che non può certamente integrare travisamento della prova.
Quanto, infine, all’argomento difensivo secondo il quale la missiva non avrebbe esplicato alcun effetto sulla deposizione testimoniale della NOME in quanto letta dalla donna solo dopo, si Ł già detto, esaminando il primo motivo, che si tratta di mera congettura (peraltro smentita dalle risultanze processuali).
La valutazione delle dichiarazioni della persona offesa fatta dai giudici di merito Ł quindi scevra da profili di illogicità e contraddittorietà, che semmai sono rinvenibili proprio nella ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa. Ed invero la contraddizione Ł palese ove si consideri che il difensore, da un lato, esclude che vi siano stati i reati di maltrattamenti e di estorsione, affermando che la NOME era una donna forte, risoluta, capace di tenere testa al NOME e addirittura di sottometterlo (come dimostrerebbe il video dell’agosto 2023), e poi, dall’altro, esaminando il problema della valutazione delle sue dichiarazioni predibattimentali, sostiene invece che Ł credibile che quella stessa persona, così forte e decisa, si sia fatta manipolare e plagiare da una amica, sino al punto di accusare falsamente l’uomo che amava.
Il terzo motivo di ricorso Ł infondato.
La difesa assume che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che dalle stesse prove assunte al dibattimento emergeva che la NOME non era succube del NOME, che vi era tra i due un rapporto paritario e che vi erano solo liti e discussioni con offese reciproche.
In primo luogo, va evidenziato che il motivo si fonda su un presupposto che, come detto, non Ł condivisibile, vale a dire: che le dichiarazioni pre-dibattimentali della persona offesa non sono utilizzabili o comunque credibili e che le uniche dichiarazioni della
NOME valorizzabili sono quelle rese al dibattimento. Si Ł tuttavia già detto che tale assunto difensivo Ł privo di fondamento. I giudici di merito hanno quindi correttamente valorizzato le dichiarazioni pre-dibattimentali della donna – peraltro ampiamente riscontrare per quanto sopra esposto – dalle quali emergeva chiaramente un clima familiare di sistematiche violenze fisiche e verbali e sopraffazione.
Fermo restando quanto precede, va peraltro rilevato che dall’esame delle dichiarazioni della figlia, della madre e dell’amica della NOME, cui si riferisce la difesa, non emerge una effettiva reciprocità dei comportamenti, atteso che, a ben vedere, le liti tra i due nascevano sempre dal fatto che il NOME chiedeva alla compagna i soldi per drogarsi e per giocare e dunque dissipava il denaro della famiglia; non vi era quindi una conflittualità reciproca tra i conviventi, ma solo il tentativo della NOME di opporsi, come poteva, ai sistematici comportamenti predatori e prevaricatori dell’imputato.
Quanto sostenuto dal difensore Ł peraltro irrilevante ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, che questa Corte condivide, secondo il quale il reato di maltrattamenti in famiglia Ł configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poichØ l’art. 572 cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna “compensazione” fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente (Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, P., Rv. 286399 – 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 12026 del 24/01/2020, M., Rv. 278968 – 01).
Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la configurabilità dei reati di estorsione, Ł aspecifico e comunque manifestamente infondato.
Ed invero, la prova delle condotte estorsive Ł stata desunta dai giudici di merito prevalentemente dalle dichiarazioni pre-dibattimentali della NOME (chiare e non equivocabili sul punto), con le quali il difensore del ricorrente omettere completamente di confrontarsi sempre in base all’assunto – del tutto infondato per le ragioni esposte – che tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili, false e/o inattendibili.
Quanto poi ai presunti travisamenti della prova denunciati dal ricorrente occorre rilevare
quanto segue. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto non spiega per quale ragione le prove asseritamente travisate sarebbero radicalmente scardinarlo. Quanto poi alla presunta divergenza riscontrata in ordine alle dichiarazioni della
NOME agli inquirenti; video nel quale il NOME, riconosce i suoi debiti verso la donna e la supplica di darle altro denaro promettendole di cambiare di curarsi. Secondo la difesa, tale video, indebitamente derubricato dalla Corte di appello ad una mera messinscena, sarebbe compagna. Ciò detto, occorre rilevare che, veritiero o non veritiero che sia il contenuto, il ripreso fosse il comportamento usualmente tenuto dal NOME per ottenere il denaro. Del soggetti affetti da tali dipendenze, quando hanno necessità di denaro sono disposti a fare di tutto, e possono quindi prostrarsi e implorare un giorno e usare violenza un minuto dopo pur di raggiungere il loro scopo.
processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchØ della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01). Ciò detto, il ricorso Ł carente dei requisiti sopra indicati, in primo luogo perchØ incompatibili con l’impianto argomentativo della sentenza e sarebbero dunque idonee a figlia della NOME, va rilevato che anche se le stesse fossero interpretate nel senso indicato dal difensore, rimarrebbe immutata la natura intimidatoria di quanto l’imputato diceva alla compagna; ed invero, dire ad una persona che ti ama che se non ti da’ il denaro necessario per pagare i tuoi creditori questi ti uccideranno, Ł, a tutti gli effetti una minaccia, in quanto prospetta alla vittima il male ingiusto di perdere una persona cara. Parimenti priva di decisività Ł la questione del video (risalente all’agosto del 2023) consegnato dalla invece la prova che l’imputato non usava nØ violenza nØ minaccia per ottenere denaro dalla video non Ł certamente decisivo in quanto non dimostra, nØ può dimostrare, che quello resto, Ł pacifico che l’imputato era un ludo patico e un tossicodipendente, ed Ł noto che
Il quinto motivo di ricorso Ł inammissibile in quanto avente ad oggetto un motivo di appello che era a sua volta inammissibile in quanto del tutto generico.
Ed invero, nel terzo motivo di appello il difensore si Ł limitato a chiedere di ‘revocare, altresì la misure dell’espulsione dello straniero dallo Stato, atteso il buon comportamento dal medesimo tenuto in occasione dell’intero procedimento penale’. ¨ palese che il motivo difettava completamente di specificità intrinseca ed estrinseca e si fondava su elementi (contegno processuale) del tutto inconferenti rispetto ai presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza. Ciò detto, occorre ribadire che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poichØ i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 – 01, la quale ha ribadito che in tema di impugnazioni, Ł inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per
cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ab origine”, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio).
Per tutte le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per la natura dei comportamenti e il contesto in cui si sono consumati i fatti oggetto presente giudizio si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 30/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.