Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25841 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25841 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME , nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva dell’avvocato, NOME COGNOME, depositata nell’interesse di I COGNOME A. G. COGNOME l, con la quale ha insistito per raccoglimento del ricorso contestando il contenuto della requisitoria.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello ha confermato l condanna del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere nei confronti di A. G. I
per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie,
COGNOME
C. L.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso] COGNOME NOME COGNOME con atto sottoscritta dal suo difensore, articolando i motivi di seguito, enunciati nei strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coo cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 605 cod. pr pen., in quanto la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa all’udienza del 2 dicem 2020 andassero qualificate come significativo “ridimensionamento” del contenuto della denuncia e non come ritrattazione vera e propria, nonostante il giud avesse interrotto l’esame dil C.L. e nominato un difensore di fiducia. Ne consegue che il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione cir l’inattendibilità della ritrattazione effettuata è del tutto infondata e, co superata da altra.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 605 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, condividendo il contenuto de sentenza di primo grado, aveva escluso l’esistenza di prova specifica ci l’incapacità della persona offesa, affetta da gravi deficienze psichiche, al mom della denuncia del marito, nonostante: a) le dichiarazioni di NOME operante intervenuta presso l’abitazione della persona offesa, a cui questa av confidato di non avere assunto i farmaci quel giorno; b) la documentazion depositata dalla difesa circa lo stato di salute mentale di ; c) la testimonianz dottoressal0MissiSisecondo cui la persona offesa non era sicura di avere visto il coltello durante il litigio con il marito; d) l’incostante assunzione di farm parte di C.L.
Inoltre, la sentenza impugnata, non aveva esaminato la doglianza difensiva secondo cui era stata la figlia, ARAGIONE_SOCIALE ad indurre la madre a denunciare, come risulta, peraltro, dalla deposizione dell’operante e dalle dichiarazioni della I RAGIONE_SOCIALE Infatti, la donna, che non si era mai costituita parte civile, aveva rim la querela e ritrattato in udienza proprio grazie all’assenza della figlia e del
I COGNOME
P.F. COGNOME
I,
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. cod. proc. pen., con riguardo alla deposizione della persona offesa resa dicembre 2020 e quella della figlia e del genero rese il 13 gennaio 2021.
In particolare viene censurata la sentenza a causa della illogicità emerge dai seguenti punti: a) la figlia non aveva confermato le minacce con il coltell parte del padre perché aveva riferito solo l’episodio del 28 aprile 2020, appreso de relato, come quello della richiesta di soccorso; aveva raccontato di generiche liti non avendo mai assistito ad alcuna violenza se non psicologica; aveva indic date difformi sull’episodio del cosiddetto lancio della macchinetta del caffè;
testimonianza della persona offesa su quanto accaduto il 28 aprile 2020 er inattendibile per il suo grave deficit mentale; c) nessun vicino di casa a assistito alle violenze, ma udito delle grida; d) l’aggressività espressa in u dall’imputato era solo la reazione alle menzogne raccontate dalla figlia; e testimonianze di I A.A. e del marito erano mosse da ragioni economiche perché il ricorrente aveva smesso di aiutarli; f) la testimonianza del genero inattendibile sia in ordine alla volontà del ricorrente di far risultare che NOME avesse violentato la figlia, sia sul non ricordare dove la suocera avesse ripo lesioni.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. cod. pen., in quanto la sentenza impugnata aveva fondato l’abitualità de condotta maltrattante sulla generica testimonianza della figlia e del gen dell’imputato che avevano riferito esclusivamente di “discussioni”, senza ma contestualizzare gli episodi violenti, comunque smentiti dagli atti del proces partire dal lancio della macchinetta o della testata.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 5 612, commi 1 e 2, cod. pen., in quanto la sentenza impugnata nel ritene assorbito il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. non aveva dato conto che le mi fossero lontane nel tempo e non provate, eccetto l’episodio del 28 aprile 2020 c andava derubricato.
2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 57 131-bis cod. pen. in quanto la Corte distrettuale non aveva valutato la persona del ricorrente che ha sempre assolto, nei confronti della persona offesa, i doveri materiali e morali di cura tanto da meritare l’applicazione della causa di punibilità menzionata con riferimento all’unico episodio provato del 28 aprile 20 e non rispetto al delitto di cui all’art. 572 cod. pen.
2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. e 62-bis cod. pen. in quanto le attenuanti generiche erano state negate in base quella che la sentenza definisce “gravità dei comportamenti”, smentita dal risultanze processuali, così come l’accusa di falsa testimonianza e l’allontaname volontario dell’imputato dall’aula erano comprovati dalla mancanza di credibili della testimonianza della figlia e del genero. Non si era tenuto conto, inf dell’essere stato il marito sempre accanto alla moglie nonostante questa fo affetta da gravi deficit mentale.
2.8. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 6 comma 2 e 210, commi 1, 3 e 4, cod. proc. pen. in quanto la testimonianza dell persona offesa era inutilizzabile ab origine perché indagata per calunnia ai danni del marito, in un procedimento da ritenersi connesso.
2.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 572 531, commi 1 e 3, cod. pen. in quanto il teste’ COGNOME aveva dichiarato che l’episodio del lancio della macchinetta di caffè era avvenuto almeno 15 an prima della deposizione cosicché di esso doveva essere dichiarata l’estinzione prescrizione.
2.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge in relazione all art. 60 cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con riferimento alla deposizione di-I NOME.L. incapace di stare in giudizio, come confermato dalla stessa dottoressa NOME che avrebbe imposto anche una perizia psichiatrica.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell comma 8, d.l. n. 137 dei 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
I primi quattro motivi, unitamente al decimo, possono essere tratta congiuntamente in quanto concernenti la valutazione delle testimonianze operata dalla sentenza impugnata.
Il ricorso utilizza la tecnica di esaminare le singole frasi della pronuncia Corte di appello, ribadendo i medesimi concetti, ovverosia che la persona offes non fosse attendibile, in quanto affetta da patologia mentale e che la figli genero avessero riferito e confermato le violenze originariamente denunciate dall donna perché mossi da intenti vendicativi per ragioni economiche.
2.1. Il motivo secondo cui la sentenza impugnata ha erroneamente qualificato le dichiarazioni dibattimentali di COGNOME CRAGIONE_SOCIALE come “ridimensionamento” del contenuto della denuncia e non come ritrattazione, non si confronta con l complessità ed esaustività della trama argomentativa sviluppata dai giudici merito.
Infatti, le due conformi pronunce di condanna hanno fondato la responsabilità di NOME sulle convergenti e riscontrate testimonianze del genero della coppia, che aveva assistito personalmente alle violenze dell’imputato e ne aveva vist segni sul corpo della suocera, dell’assistente sociale e degli agenti operant avevano ricevuto negli anni le confidenze della vittima che temeva di denunciare j , ma soprattutto, sulle dichiarazioni della figlia del ricorrente e della persona
NOME COGNOME L testimone, per anni, con il fratello, delle violenze, fisiche psicologiche, e delle costanti prevaricazioni del padre nei confronti della mad sistematicamente offesa in quanto donna ed in quanto madre e spesso cacciata di casa dall’imputato, anche con i figli, per non avere ottemperato adeguatamente ritenuti obblighi domestici.
Inoltre, i giudici di merito hanno affrontato e risolto il complesso tenia valenza da attribuire al. contenuto delle dichiarazioni predibattimentali d persona offesa, utilizzate dal pubblico ministero per le contestazioni a seguito d sua piena ritrattazione.
2.2. L’art. 500 cod. proc. pen. prevede una rigorosa disciplina del regime utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso delle in preliminari, stabilendo che quelle lette in dibattimento per le contestaz allorché vi sia una discrasia, possono essere valutate solo «ai fini della cred del teste» (l’art. 500, comma 2, cod. proc. pen.), ma non come prova dei fa riferiti.
Le uniche eccezioni a. tale rigoroso regime sono costituite dal caso d consenso delle parti alla loro acquisizione (l’art. 500, comma 7, cod. proc pen dall’accertamento di violenza, minacce o subornazione del teste attraverso il procedimento previsto dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
2.3. Nella specie, i giudici di merito, pur richiamando l’art. 500 cod. proc. e una serie di «elementi concreti» sintomatici della pressione cui era s sottoposta C.L. affinché non confermasse il contenuto della denuncia, non ne hanno acquisito d’ufficio (né è stato chiesto dal pubblico ministero) al fascicolo dibattimento le dichiarazioni predibattimentali, ai sensi dell’art. 500, comm cod. proc. pen.
Infatti, le sentenze si sono limitata a valutare credibile, ex art. 500, comma 2, cod. proc. pen., la testimone con riferimento alle sole accuse originarie, senza utilizzarne però il contenuto a fini probatori, in coerenza con le linee ermeneut assunte in materia da questa Corte, recuperandone, però, il valore ai soli fi ritenere attendibili e credibili le dichiarazioni rese de relato dai testimoni con cui la testimone si era confidata, come si dirà oltre.
Sono, dunque, errate le censure del ricorrente che non ha tenuto in alcu conto la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria offerta dall sentenze conformi. Queste, con motivazione chiara e lineare, hanno evidenziato come la dichiarazione dibattimentale dil NOME che ha riferito di avere sporto una denuncia falsa ai danni del consorte in quanto «quel giorno non era in sé perché non stava prendendo i suoi farmaci» (pag. 12 della sentenza di primo grado) foss inattendibile perché basata su elementi contrastanti con le altre prove assunte convergenti testimonianze, anche oculari, e i diari clinici da cui risultav
5 COGNOME
IÌJ
prendeva i farmaci prescittile ed era presente a sé stessa al momento de denuncia).
Inoltre, i giudici di merito hanno ricondotto la ritrattazione a dati ogge quali: a) l’attuale «stato cautelare del marito», presente in aula; b) «l’ass autosufficienza emotiva ed economica della C.L. , (pag. 13 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di secondo grado) rispetto ad! NOME. poliziotto, dovuta al fatto che non avesse mai potuto lavorare e che i figli, volta non fossero autonomi, tanto da non poterla aiutare a sottrarsi alla viol del loro padre; c) la mancanza della figlia e del genero in udienza a sostenerl la condizione di attuale convivenza di NOME.L. con l’imputato.
2.4. Per operare la valutazione di attendibilità della vittima con riferim alle sole accuse originarie mosse al marito, utile per valorizzare il suo rac all’assistente sociale e al genero, per come da questi riferito in dibattime sentenze hanno correttamente ricostruito la fragilità economica, sociale e psich di RAGIONE_SOCIALE le avevano impedito non solo di denunciare, ma l’aveva persino condotta a ritornare in casa dal marito violento «dopo un brevissimo periodo d lontananza…nonostante tutto e nonostante la misura cautelare in atto».
In sostanza, dalle pronunce di merito risulta che i maltrattamenti prolunga di i COGNOME C.L. COGNOME I avevano prodotto su di lei, rimasta ad affrontare da sola e pe anni la brutalità del marito – nonostante ne avesse reiteratamente messo a pa l’assistente sociale e la polizia giudiziaria, vi fosse una misura cautelare in fosse stata accolta in una casa rifugio perché la sua situazione era gravement rischio -, una condizione di impotenza tale da essersi convinta di non av alternative alla normalizzazione dei soprusi di NOME ritornando a stare con lui e, dunque, a ritrattare le accuse. E’ in questa cornice, dimostrativa di una sistem ed abituale violenza del ricorrente nei confronti della moglie, di cui approfit proprio per la sua condizione di particolare fragilità e dipendenza economica, c le sentenze collocano la ritrattazione, dando anche atto delle remissioni di que
di NOME.NOME. nel corso delle indagini riconducibili sempre a quando la donna, sola senza i figli adulti a supportarla, restava in bali a dil NOME.G.
I C.L. i,
2.5. A fronte della radicale ritrattazione di i giudici di merito non solo hanno fondato la responsabilità dell’imputato su prove diverse dalle s dichiarazioni predibattimentali, ovverosia l’esame della figlia della coppia NOME , oltre che degli altri testimoni escussi e dei documenti acquisiti, tut loro convergenti e, correttamente, hanno ritenuto necessario spiegare contestualizzare le peculiari ragioni che l’avevano determinata a sconfessa quanto denunciato, passaggio necessario per valutarne la credibilità c riferimento ai testimoni de relato esaminati anche sulle sue rivelazioni dell’epoca.
I giudici di merito hanno, dunque, collocato la ritrattazione (e le precede remissioni di querela) nel quadro generale dello sviluppo della violenza domestic subìta per anni da RAGIONE_SOCIALE attraverso un’operazione interpretativa e conoscitiva indispensabile per attribuire ragionevolezza e plausibilità all’esito del dichiarazioni in dibattimento che, altrimenti, avrebbero potuto inscriversi in frettolosa e generica instabilità e incomprensibilità, tale da inficiare impianto.
Innanzitutto, è stata approfondita la ciclicità che connota . questo delitto, ovverosia l’esistenza di fasi a conclusione delle quali le condotte viole minacciose riprendono in modo sempre più aggressivo; ciclicità necessaria proprio per collocare correttamente il momento, la condizione personale della vittima e ragioni per cui avvenivano sia le denunce che le remissioni di querela e, alla f la ritrattazione dinnanzi al giudice.
In particolare, il Tribunale ha puntualmente verificato: a) che le denun erano state presentate da NOME quando era lontana dal marito e al sicuro (a casa dei figli o presso la struttura di accoglienza); b) che le querele erano state r quando l’uomo era riuscito a raggiungere la moglie telefonicamente, nonostante fosse protetta presso una casa rifugio, o quando la persona offesa aveva bisog del suo aiuto, economico e fisico.
Inoltre, la ritrattazione era avvenuta in udienza in quanto era prese l’imputato, mentre la figlia ed il genero, che avevano sempre sostenuto la donn non erano quel giorno in aula.
In sostanza, il giudice di primo grado ha condotto un’istruttoria, fatta pro dalla sentenza impugnata, che. anziché limitarsi ad acquisire formalmente racconto di singoli episodi violenti da parte della persona offesa o dei testimo liquidare la ritrattazione come sintomo di assenza di credibilità o volontà d persona offesa, in piena linea con gli obblighi sovranazionali spettanti all’au giudiziaria nei reati di violenza contro le donne, per come declinati agli artt ss. della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con I. n del 2013, detta Convenzione di Istanbul, ha svolto un accertamento puntuale del contesto complessivo, economico e familiare, in cui la ritrattazione andava inser e dei motivi che l’avevano determinata, tanto da costituire, alla fine, ragione indice della persistente gravità delle accuse originarie e una loro conferma.
E’ questa la ragione per la quale la perseguibilità di ufficio della vio domestica, per precisa scelta di politica criminale del legislatore, non è rim alla disponibilità di chi ne è vittima sia per la condizione di vulnerabilità rela (oggettiva o soggettiva) in cui potrebbe trovarsi; sia per evitare che le si ripercuotere contro sollecitando pressioni, minacce o ritorsioni; sia pe
inviolabilità dei diritti che lede; sia per la valutazione di particolare gravità de condotte che meritano di essere soggette alla repressione penale; sia per la ciclicità che connota questo reato, con violenze che, dopo periodi di quiete capaci di confondere la vittima, riprendono con maggiore crudeltà (Sez. 6, n. 11733 del 26/01/2023, F.).
2.6. Il ricorso tenta di minare l’originaria credibilità della persona offesa e, converso, valutare come veritiera la sua ritrattazione, valorizza il fatto che NOME.NOME. come risulta a pagina 11 della sentenza di primo grado- con sottolineatura anche grafica -, fosse stata sottoposta ad indagine proprio a seguito della remissione di querela avvenuta alla Caserma dei Carabinieri, ragione dell’eccezione avanzata dalla difesa di NOME affinché la persona offesa venisse sentita in udienza alla presenza di un difensore.
E bene chiarire che, innanzitutto, la remissione di querela costituisce una facoltà riconosciuta al querelante dall’art. 152 cod. pen. per i reati perseguibili querela e Ciò vale anche in presenza di un reato perseguibile di ufficio, cosicchè non può di per sé costituire elemento per ritenere, pregiudizialmente, la volontà calunniosa del remittente con riferimento al contenuto della querela.
Pertanto, è privo di valenza ai fini di valutare la credibilità di una persona offesa, oltre che giuridicamente errato perché produttivo di una grave forma di vittimizzazione secondaria, che la Polizia giudiziaria a fronte di una mera remissione di querela rediga una comunicazione di notizia di reato per il delitto di calunnia ne confronti del rimettente, visto che i presupposti di detto reato potranno essere valutati compiutamente solo dal pubblico ministero, attraverso una stringente e complessiva valutazione degli elementi investigativi a sua conoscenza nell’ambito del procedimento a partire dal dolo del delitto.
Ciò vale specialmente nei reati di violenza di genere per le ragioni di seguito indicate.
Infatti, come risulta dalle puntuali sentenze di merito, la persona offesa ha tenuto comportamenti che si inscrivono in una precisa e complessa cornice e che spiegano le remissioni di querela durante le indagini prima, e la ritrattazione in udienza poi, delle gravi violenze patite: la volontà di resistere all’interno de relazione maltrattante, nonostante il persistente timore per l’incolumità personale propria e dei figli; la difficoltà, se non l’impossibilità, di sottrarsi all’uomo viol nonostante il terrore di esserne uccisa, ma soprattutto per l’assenza di autonomia economica; infine il rientro nella relazione, dopo avere tentato di uscirne, anche per assenza di una effettiva tutela.
E’ in questo contesto che vanno inscritte le ritrattazioni, i ridimensionamenti dei maltrattamenti denunciati e, infine, le remissioni di querela che, infatti, l’ar 55 della Convenzione di Istanbul ritiene connaturati alla dinamica dei reati di
I
violenza contro le donne stabilendo che i procedimenti penali devono continuare «anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia».
Si tratta di una norma che rileva sotto due profili. Innanzitutto, consent riconoscere dette condotte non più come l’espressione di volubilità e inattendibi intrinseca delle persone offese, ma come un esito possibile, se non addiritt certo, come avvenuto infatti nella specie, dovuto alle modalità insidiose, circ e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica (Sez. 6, n. 31570 12/07/2022, 0.). Inoltre, trattandosi di una disposizione che pone a totale ca dello Stato e delle sue istituzioni la responsabilità e l’obbligo di perseguire di violenza contro le donne e di garantire la sicurezza della vittima, prescinde sua volontà in quanto parte dall’assunto che questa non sia libera da pressio ricatti.
In particolare, nel delitto di violenza domestica le mancate denunce, ridimensionamenti, i supposti riappacificamenti, le ritrattazioni della per offesa, così come le remissioni di querela, anziché costituire elementi per esclud il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatici del con ovverosia dell’esposizione della vittima alla prosecuzione o all’aggravamento del relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresag condizionamenti (Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, 0.; Sez. 6, n. 29688 de 06/06/2022, P.; Sez. 3, n. 32379 dell’11/05/2021, SI a maggior ragione quando si sia al cospetto di una persona offesa che, convivendo con l’imputato e in asse di adeguate forme di protezione, rischia di essere vittima certa delle sue ritors
Infine, sono privi di rilievo, oltre che generici, i motivi di ricorso ricercare, in una lettura parcellizzata e delegittimante dei testimoni, i p contrasti tra questi con riguardo a profili minimali inidonei, sotto tutti i pr contrastare la lineare e completa argomentazione, fondata su fatti e prove, de sentenze di merito.
2.7. L’altro nucleo del ricorso ruota intorno alla presunta incapacità d persona offesa a riferire fatti realmente accaduti in quanto affetta da g deficienze psichiche e comunque manipolata e indotta dalla figlia a denunciar
NOME.G.
La Corte di appello di Napoli, con argomenti logici, completi e coerenti, con quali il ricorso non si è in alcun modo misurato perché ha confuso la questio dell’attendibilità e della credibilità della testimone con quella della sua cap testimoniare, ha correttamente rigettato l’istanza di rinnovazione della perizi
Si tratta di valutazione discrezionale del giudice di appello che, in qu congruamente motivata, è incensurabile in questa sede poiché costituisce giudizi di fatto (Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S., Rv.273653).
Al di là dell’inammissibilità della censura, è proprio l’inutilizzabilità dichiarazioni predibattimentali di RAGIONE_SOCIALE, sollevata dalla stessa difesa, a rendere corretto sia il rigetto della richiesta di una perizia sulla sua capacità a testi sia superflua la censura secondo la quale la persona offesa fosse stata determin dalla figlia a denunciare.
Anche il tentativo difensivo di spostare il focus dell’accertamento dalla responsabilità dell’imputato alla labilità psichica della persona offesa screditamento della deposizione della figlia -e del genero, per una generica vendetta economica, è stato puntualmente disatteso dalle sentenze impugnate con elementi probatori solidi a cui il ricorso ha opposto lettura alternative inverosimili oltre che non consentite in questa sede.
Il quinto motivo di ricorso è generico.
A fronte di un contesto connotato da quotidiane minacce, violenze e vessazioni patite dalla vittima per mano dell’imputato, tale da qualificars termini della abitualità di cui all’art. 572 cod. pen., diventano irrilevan censura relativa alla risalenza nel tempo o all’assenza di prova di alcune mina sia la richiesta di derubricazione dell’episodio del 28 aprile 2020.
Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le condotte sono state correttamente qualificate come maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., delitto ostativo, stante la sanzione prevista e la natura a all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Il settimo e il nono motivo sono generici e aspecifici.
Il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma indeterminata e confusa dissenso rispetto alle valutazioni compiute dai giudici di merito in ordine al din delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata declaratoria di prescrizi di un episodio risalente nel tempo, senza confrontarsi con le motivazioni de sentenze che hanno argomentato anche su questo profilo, sottolineando la gravit dei fatti, commessi con crudeltà, e la reiterazione delle condotte.
A fronte di questo contesto relazionale, fondato solo sulla sopraffazion appare priva di qualsiasi concretezza e verosimiglianza l’astratta immagine NOME come persona accudente e amorevole nei confronti della moglie.
L’ottavo motivo di ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto una questione posta per la prima volta con il ricorso per cassazione in violazi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
A ciò si aggiunge che non risulta, né dalla sentenza né dagli allegati ricorso, che la persona offesa fosse indagata per calunnia ai danni del mar dovendo la qualità di indagata evincersi esclusivamente dalla prova dell’iscrizi da parte del pubblico ministero della persona nel registro delle notizie di rea cui all’art. 335 cod. proc. pen. dopo avere lo stesso pubblico ministero accer
tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per procedere a tale iscrizione no assumendo alcun rilievo la rimessione di querela che costituisce un diritto della persona offesa puntualmente riconosciuto dall’ordinamento – si rinvia al riguardo al punto 2.6.-. Detti principi rendono prive di valenza sia l’eventuale attività posta in essere dl iniziativa dalla polizia giudiziaria, sia la successiva comunicazione d notizia di reato trasmessa al pubblico ministero.
Sulla base dei sopra indicati argomenti, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso il 30 marzo 2023