Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50709 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50709 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, nato a Cariati il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 24/10/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite, nell’interesse dell’imputato, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 4 novembre 2021 il Tribunale di Castrovillari giudicava NOME COGNOME colpevole dei reati di cui ai capi I (art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110), II (art. 697 cod. pen.) e III (art. 648 cod. pen.), unificati sotto vincolo della continuazione, condannando l’imputato alla pena di quattro anni di. reclusione e 6.000,00 euro di multa.
L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza emessa il 24 ottobre 2022 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi sull’impugnazione proposta da NOME COGNOME, confermava la decisione impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
I fatti di reato contestati a NOME COGNOME ai capi I, II e III venivan accertati nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita il 3 ottobre 2020 dai militari della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di Cassano allo Ionio, presso l’appartamento dove NOME COGNOME era sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ubicato nello stesso centro cosentino.
Nel corso della perquisizione, in una soffitta pertinente all’immobile perquisito, che risultava nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE, venivano sequestrati il fucile marca Franchi di cui ai capi I e III, avvolto in una coperta, perfettamente funzionante e con un colpo in canna; le munizioni di cui ai capi II e III, conservate dentro una busta di plastica, costituite da 30 cartucce a pallettoni calibro 12 e 42 cartucce calibro 7.65; i medicinali contenenti sostanze anabolizzanti di cui al capo III.
Deve, inoltre, evidenziarsi che, nell’interrogatorio reso davanti al Pubblico ministero il 19 dicembre 2020, RAGIONE_SOCIALE ammetteva che il fucile, le munizioni e le sostanze anabolizzanti erano nella sua disponibilità materiale, precisando che li aveva riposti nella soffitta dove erano state sequestrate e aggiungendo che l’arma da fuoco e le cartucce gli serviano per difendersi da eventuali attentati, avendone già subito uno il 19 giugno 2020. Tale versione veniva successivamente ritrattata dall’imputato nel corso del dibattimento celebrato davanti al Tribunale di Castrovillari.
Non si ritenevano, invece, decisive ai fini della ricostruzione dei fatti di reato, a fronte delle originarie dichiarazioni confessorie dell’imputato, le testimonianze rese nel giudizio di primo grado da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che era la moglie del ricorrente.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l’imputato veniva condannato alle pene di cui in premessa.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, comma 2, e 503, comma 5, cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell’imputato per i reati dÈ cui ai capi I, II e III, che veniva censurato per l’incongruità del compendio probatorio acquisito, che non consentiva di ritenere il fucile, le munizioni e le sostanze anabolizzanti sequestrate dalle Forze dell’ordine nella disponibilità del ricorrente.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del c:onvincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catanzaro in conformità delle emergenze probatorie.
La Corte di appello di Catanzaro, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito nell’immediatezza dei fatti risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a RAGIONE_SOCIALE, per effetto degli accertamenti eseguiti, presso la sua abitazione, dai militari della RAGIONE_SOCIALE Cassano allo Ionio il 3 ottobre 2020 e delle dichiarazioni confessorie rese al Pubblico ministero dall’imputato il 19 dicembre 2020, la cui valenza probatoria non poteva ritenersi attenuata dalla successiva ritrattazione dibattimentale.
Si riteneva, infatti, che le ragioni, riferite da COGNOME nella sua originari confessione, che lo avevano indotto a procurarsi il fucile e le munizioni riconducibili alla necessità di difendersi da possibili attentati – traevano conferma dalla sua caratura criminale e dalla circostanza che il 19 giugno 2020 era stato esploso al suo indirizzo un colpo di arma da fuoco.
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Considerazioni analoghe valgono per il rinvenimento nella soffitta utilizzata dal ricorrente delle sostanze medicinali anabolizzanti sequestrate dalle Forze dell’ordine, utilizzate dall’imputato “per mettere massa”, indipendentemente dallo svolgimento di attività sportive.
Non si ritenevano, per converso, rilevanti in senso favorevole al ricorrente né la sua ritrattazione dibattimentale, intervenuta davanti al Tribunale di Castrovillari, né le testimonianze rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Tali elementi processuali, infatti, contrastavano con le emergenze probatorie, che imponevano di ribadire l’attendibilità delle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente davanti al Pubblico ministero, ancorché successivamente ritrattate.
In questa cornice, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, che afferma l’ininfluenza di una ritrattazione di cui sia accertata Ighattendibilità e l’incoerenza con gli altri dati processuali, relativi alla credibili intrinseca del dichiarante e alla valenza probatoria delle sue propalazioni, rilevanti sia nei confronti dello stesso imputato sia nei confronti di eventuali chiamati in correità.
Occorre, pertanto, rilevare che l’eventuale ritrattazione non assume, in quanto tale, un rilievo idoneo a escludere la rilevanza delle precedenti dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie, conformemente alla giurisprudenza risalente della Suprema Corte, secondo cui: «La ritrattazione non costituisce elemento in grado di escludere l’attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto del mutamento della posizione del dichiarante ovvero allorché risulti l’assoluta inattendibilità delle “controdichiarazioni”» (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, COGNOME, Rv. 206583 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 8756 del 23/01/1991, COGNOME, Rv. 188117 – 01).
Tale risalente principio veniva successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui la «ritrattazione, in quanto tale, non costituisce elemento in grado di escludere l’attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto delle ragioni del mutamento della posizione del dichiarante ovvero ponga in rilievo l’assoluta inattendibilità delle “controdichiarazioni”» (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271252 – 01).
Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di NOME COGNOME derivava da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato da parte della Corte di appello di Catanzaro, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite che gli venivano contestate ai capi I, II e III
della rubrica e del compendio probatorio sulla base del quale veniva formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere infondato il ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 novembre 2023.