Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44989 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nato a Sant’Agata di Militello il 21/11/1968, COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 18/02/1971, avverso la sentenza in data 24/07/2024 della Corte di appello di Palermo; letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
letta la comparsa conclusionale con il difensore della costituita parte civile, avv.to NOME COGNOME ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, che lo stesso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24/07/2024, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del precedente 01/06/2022, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME NOME in ordine al delitto di lesioni personali colpose e di NOME NOME in ordine al delitto di favoreggiamento personale, rideterminando in melius, nei confronti del
primo, il trattamento sanzionatorio, con inflizione allo stesso di una pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorsi per cassazione il difensore , dell’COGNOME e del COGNOME, avv.to NOME COGNOME che ha articolato’ con un unico atto, due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all’art. 179 cod. proc. pen.
Assume, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe emesso la decisione impugnata x omettendo di valutare un’istanza di rinvio della trattazione per legittimo impedimento tempestivamente trasmessale dalla parte privata.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione k in punto di affermata responsabilità degli imputati.
Sostiene, in particolare, che la decisione oggetto d’impugnativa, con cui è stata confermata la pronunzia di condanna resa, in primo grado, nei confronti dell’COGNOME e del COGNOME, risulterebbe emessa ancorché gli elementi acquisiti non consentissero di ritenere superato ogni ragionevole dubbio, posto che i rilievi fotografici eseguiti sul luogo del sinistro e quanto dichiarato dal teste COGNOME NOMECOGNOME conducente dell’auto affiancata dal veicolo investitore poco prima del suo impatto con quello, proveniente dall’opposto senso di marcia, condotto dalla persona offesa, militerebbero a sostegno di una ricostruzione dell’accaduto diversa, a termini della quale il punto di scontro andrebbe più correttamente collocato all’interno della corsia di marcia del veicolo condotto dal soggetto ritenuto responsabile dell’incidente.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME sono manifestamente infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Destituito di fondamento è il primo motivo dei ricorsi, con cui si lamenta l’inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all’art, 179 cod. proc. pen., sostenendo che la decisione oggetto d’impugnativa sarebbe stata emessa dalla Corte territoriale senza valutare un’istanza di rinvio della trattazione per legittimo impedimento tempestivamente trasmessa.
Rileva al riguardo il Collegio che il giudizio di appello, in ragione dell’assenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale, ebbe a svolgersi con rito cartolare, circostanza che preclude, in radice, l’applicazione del disposto di cw all’art. 420-ter cod. proc. pen., relativo al legittimo impedimento a comparire del difensore.
Sul punto, giova richiamare anche l’autorevole insegnamento della Suprema Corte, che, recentissimasmente, ha affermato che «Nel giudizio di appello, ove si proceda con rito cartolare non partecipato per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell’imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale» (così Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, COGNOME, Rv. 286969-01).
Palesemente infondato è anche il secondo motivo dei ricorsi, con cui ci si duole di vizio di motivazione, in punto di affermata responsabilità degli imputati, assumendo che la decisione impugnata risulterebbe emessa ancorché gli elementi acquisiti non consentissero di ritenere superato ogni ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza degli imputati, posto che i rilievi fotografici eseguiti sul luogo del sinistro e le dichiarazioni del teste COGNOME NOME militerebbero a sostegno di una ricostruzione dell’accaduto di segno diverso da quella in concreto recepita.
Rileva innanzitutto il Collegio che, in punto di affermata responsabilità degli imputati in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti, si è al cospetto di un cd. “doppia conforme”, attesi i sistematici richiami al percorso motivazionale seguito dal primo giudice contenuti nella decisione di appello, circostanza per quale le sentenze di primo e di secondo grado devono essere valutate unitariamente, in quanto si saldano tra loro, formando un unico complesso motivazionale.
In tal senso, giova richiamare il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi
prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (così: Sez. 3, n. 13926 dell’01/12/2011, deo, 12/04/2012i, NOME, Rv. 252615-01).
Fatta tale premessa, è d’uopo evidenziare che i giudici del merito,, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, hanno motivato in maniera congrua, lineare e tutt’altro che illogica (in specie, alle pagg. 4-6 della sentenza impugnata e, in precedenza, alle pagg. 4-15 della pronunzia di primo grado), l’affermata responsabilità dell’COGNOME nella causazione del sinistro stradale da cui derivò il ferimento della parte lesa e quella del COGNOME nel favoreggiamento personale del coimputato.
E invero, la decisione qui in disamina risulta ragionevolmente fondata sulle precise dichiarazioni del testimone oculare COGNOME NOME – fonte ritenuta intrinsecamente credibile perché scevra da interessi personali e latrice di un narrato pienamente attendibile in quanto coerente e privo di contraddizioni – a tenore delle quali il violento impatto ebbe a verificarsi nella corsia di marcia dell’auto condotta dalla parte lesa, in conseguenza di una non consentita manovra di sorpasso (la segnaletica orizzontale presente sul tratto stradale teatro del sinistro era costituita, infatti, dalla doppia linea continua), effettuat dall’auto guidata dall’COGNOME, ricostruzione a fronte della quale risultavano palesemente false, oltre che funzionali a favorire il coimputato, le propalazioni rese agli inquirenti dal COGNOME.
Orbene, al cospetto di un impianto argomentativo siffatto, appare palese l’insussistenza del dedotto vizio motivazionale, atteso che gli elementi posti dalla Corte di appello a fondamento della decisione assunta risultano di valenza dimostrativa tale da far ritenere ampiamente superato ogni ragionevole dubbio.
D’altro canto, non può non rilevarsi che la doglianza fatta valere con il motivo di cui trattasi si risolve, a ben vedere, in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, del quale è caldeggiata, di fatto, una lettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte di appello.
È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi in favore della Cassa delle ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
Il ricorrente COGNOME NOME deve essere condannato, inoltre, alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di legittimità dalla parte civile COGNOME NOMECOGNOME che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, NOME NOME alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalla parte civile NOME NOME che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 06/11/2024