Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16826 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 14 giugno 2019 il Tribunale di Napoli, in rito ordinario, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 5 anni di reclusione e 1.400 euro di multa per i reati di detenzione illegale di una pistola semiautomatica TARGA_VEICOLO con matricola abrasa (art. 23 I. 18 aprile 1975, n. 110, ivi assorbito il reato degli artt. 10 e 14 I. 14 ottobre 1974 n. 497), e ricettazione della stessa arma (art. 648 cod. pen.), fatti commessi a Napoli il 2 dicembre 2011.
Con sentenza del 5 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limit strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge, perchè nel giudizio di appello, che si era svolto mediante il rito cartolare previsto dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, le conclusioni del Procuratore generale erano state depositate fuori termine e notificate al difensore dell’imputato soltanto quattro giorni prima della celebrazione dell’udienza d’appello, ovvero quando era scaduto il termine per il difensore dell’imputato per presentare le proprie conclusioni; in questo modo la difesa dell’imputato è stata costretta a depositare le conclusioni prima di conoscere le conclusioni del procuratore generale.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, perchè con motivazione illogica la sentenza impugnata non ha concesso all’imputato le attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata recidiva, in quanto in favore della concessione delle attenuanti nel caso in esame deponevano la circostanza che l’arma rinvenuta in disponibilità dell’imputato risalisse al DATA_NASCITA ed avesse un perno fissato in modo artigianale, nonché la circostanza che l’imputato avesse ammesso i fatti fin dall’interrogatorio avvenuto in occasione della convalida dell’arresto.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota di conclusioni scritte il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, di carattere processuale, è infondato.
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si sono formati più orientamenti sulle conseguenze del mancato deposito, o del deposito tardivo, delle conclusioni del Procuratore generale nel rito d’appello c.d. cartolare dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, previsto adesso dall’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
1.1. Un primo indirizzo sostiene che non sussista alcuna nullità nel mancato deposito delle conclusioni da parte del Procuratore generale, in quanto la partecipazione delle parti al giudizio cartolare di appello è soltanto eventuale, in particolare affermando che “in tema di disciplina emergenziale per il contrasto
della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale. (Sez. 1, Sentenza n. 14766 del 16/03/2022, COGNOME, Rv. 283307).
Questo indirizzo ha trovato poi conferma nella giurisprudenza di legittimità anche per la diversa ipotesi del deposito tardivo delle conclusioni da parte del Procuratore generale, in quanto si è sostenuto che in tal caso la sanzione per la parte che si è attivata in ritardo sta nella circostanza che il ritardo esime il giudice di appello dal doverle prendere in considerazione, sostenendo in particolare che “nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall’obbligo di prenderle in esame’ (Sez. 5, Sentenza n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369).
1.2. Un secondo indirizzo riconosce l’esistenza di una nullità nel mancato deposito delle conclusioni del Procuratore generale, costruendola come nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. attenendo essa alla partecipazione del pubblico ministero al procedimento, con la conseguenza che la difesa dell’imputato non è legittimato ad eccepirla, affermando in particolare che “in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall’art. 23bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all’osservanza della disposizione violata. (Sez. 2, Sentenza n. 44017 del 19/09/2023, COGNOME, Rv. 285346; Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, COGNOME, Rv. 282175; Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 28728 del 17/06/2022, Camara, n.m.)
1.3. Un terzo indirizzo sostiene che, pur in mancanza della espressa previsione nella norma speciale di una sanzione, la nullità possa essere ricavata dalle norme generali, ed in particolare dalla disposizione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., purchè, però, sia dedotto quale sia il pregiudizio in concreto determinato alla difesa dell’imputato dal deposito tardivo, affermando, in
particolare, che “nel giudizio cartolare d’appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 ai sensi dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il deposito tardivo, per via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del procuratore generale non integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come – a titolo esemplificativo – la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie. (Sez. 7, Ordinanza n. 32812 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 285331; conforme Sez. 2, Sentenza n. 49964 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285645).
All’interno di questo indirizzo si distingue, poi, un ulteriore approdo giurisprudenziale che ritiene di dover distinguere l’ipotesi in cui le conclusioni siano depositate in ritardo, ma comunque prima del termine di cinque giorni previsto per il deposito delle conclusioni da parte della difesa dell’imputato, e sostiene che in tal caso la nullità generale a regime intermedio non sussista, salvo che sia dedotto il pregiudizio specifico arrecato alla difesa dell’imputato, in particolare affermando che “nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall’art. 23bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero non immediata – e tuttavia avvenuta prima della scadenza del termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni delle parti private – non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, salvo il caso in cui sia stata allegat la sussistenza di un concreto pregiudizio derivato alla difesa medesima. (Sez. 6, Sentenza n. 30146 del 28/04/2023, Terracciano, Rv. 285040).
1.4. Un quarto indirizzo sostiene, invece, l’esistenza di una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale, e non impone alla difesa la indicazione del pregiudizio specifico, in quanto la lesione dell’intervento, assistenza e rappresentanza in giudizio dell’imputato consisterebbe nella “violazione della sequenza procedimentale”, affermando, in particolare, che “nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l’udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull’effettiva partecipazione dell’imputato al
processo e sull’esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, così da non attuare il contraddittorio per il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (Sez. 4, Sentenza n. 43706 del 12/09/2023, Dario, Rv. 285227).
1.5. Le pronunce che sostengono l’esistenza della nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., o per l’avvenuta deduzione di un pregiudizio specifico o per la violazione della sequenza procedimentale, si distinguono, poi, a seconda che ritengano che, per evitare la preclusione alla deducibilità di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la nullità debba essere eccepita dalla difesa dell’imputato già in sede di presentazione delle conclusioni in sede di giudizio di appello (Sez. 6, Sentenza n. 1107 del 06/12/2022, S., Rv. 284164; Sez. 6, Sentenza n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 28304) o che ritengano che essa, invece, possa essere eccepita anche con il ricorso per cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 15657 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284486; Sez. 5, Sentenza n. 34790 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283901).
1.6. Nel caso in esame, ci si trova in presenza di una situazione di deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale, avvenuta, secondo quanto riferisce lo stesso ricorso / il 31 marzo 2023, a fronte di una udienza fissata per il 5 aprile 2023, e di una situazione in cui la difesa dell’imputato non ha indicato il pregiudizio specifico che la tardività delle argomentazioni contenute nelle conclusioni del Procuratore generale le avrebbe generato.
In realtà, del contenuto in concreto degli argomenti spesi nelle conclusioni del Procuratore generale non parlano mai né il ricorso, né la sentenza impugnata.
Il collegio ritiene in tale situazione di aderire all’indirizzo già espresso dall pronuncia COGNOME di questa Sezione, secondo cui nessuna nullità può esservi, in quanto la nullità non è prevista da una norma speciale, e neanche può essere ricavata dalla norma generale dell’art. 178 cod. proc. pen., atteso che, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare, la partecipazione del Procuratore generale è solo eventuale.
Se non integra motivo di nullità la mancata partecipazione al procedimento del Procuratore generale, non la integra neanche la partecipazione tardiva, mediante deposito delle conclusioni oltre i termini, in quanto, come già ritenuto dalla pronuncia n. 8131 del 2023 sopra citata, il deposito tardivo delle conclusioni ha una sanzione al proprio interno, in quanto esime semplicemente il giudice dall’obbligo di prenderle in esame, circostanza che impedisce di configurare la esistenza di un pregiudizio per l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza in
giudizio dell’imputato, che anzi ha potuto beneficiare della possibilità di presentare conclusioni nel giudizio di appello senza avere un contraddittore.
Il motivo è, pertanto, infondato.
Il secondo motivo, dedicato al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile perché aspecifico.
La sentenza di secondo grado, respingendo l’analogo motivo di appello, aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche sostenendo che l’arma era stata provata dalla polizia scientifica anche al poligono di tiro ed era risultata funzionante, pertanto / secondo la sentenza/’l’usura dell’arma non rappresenta un fattore idoneo a ridimensionare la gravità del fatto, anzi le modifiche artigianali erano state apportate verosimilmente al fine di ottenere una più efficace battuta sul percussore”.
La sentenza aggiunge che l’ammissione degli addebiti da parte dell’imputato non gli giova perché al contrario “egli ha fornito una spiegazione non credibile in ordine al possesso dell’arma, dalla quale è invece desumibile la volontà del COGNOME di occultarne la reale provenienza”.
Il ricorso non prende posizione nè sull’argomento secondo cui le modifiche artigianali apportate all’arma avevano la funzione di ottenere una battuta più efficace, né sull’argomento che la ammissione degli addebiti sia stata necessitata, oltre che non credibile nella parte relativa alla provenienza dell’arma, e continua a chiedere la concessione delle attenuanti per vetustà dell’arma ed ammissione degli addebiti, in questo modo non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata, ed incorrendo nel vizio di aspecificità del motivo (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Nel complesso, il ricorso è infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali. Così deciso il 20 marzo 2024. delle spese 5