Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 391 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 391 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 07/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME AMOROSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITERBO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchØ i reati sono estinti per prescrizione;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso associandosi alle richieste del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e, comunque insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 3 marzo 2025 della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del 10 luglio 2019 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui all’art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989 commessi fino al 28 agosto 2016 perchØ estinti per prescrizione, ha confermato la condanna per i medesimi residui reati commessi dal mese di dicembre 2016 al mese di febbraio 2017, ha rideterminato la pena nella misura di sette mesi e sedici giorni di reclusione e 7467 euro di multa, ha applicato la misura del divieto di accesso, per due anni, nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e, per la stessa durata, l’obbligo di presentazione di cui all’art. 6, comma 7, prima parte, legge n. 401 del 1989.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in considerazione della mancata considerazione e omessa valutazione della memoria conclusiva ritualmente e tempestivamente presentata dalla difesa, rilevante e conferente rispetto all’appello.
Deduce che, trattandosi di appello trattato ai sensi dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, aveva tempestivamente e ritualmente depositato, il 24 febbraio 2025, tramite il portale deposito atti penali, una
memoria contenente le proprie conclusioni con cui non si era limitato a riportarsi ai motivi di impugnazione ma aveva altresì dedotto nuovi profili nel frattempo emersi quali: a) la prescrizione di tutti i reati maturata in pendenza della fissazione della prima data d’udienza; b) la necessità di indicare, a seguito della sentenza Sez. U, n. 47127 del 2021, la pena-base e il quantum dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione; c) l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi della cd. Riforma Cartabia entrata in vigore nel 2022 dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
Di tale memoria, come detto, la Corte di appello non ha tenuto affatto conto non avendola nemmeno menzionata, pur avendo dato conto delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nonchØ la contraddittorietà evidente della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha applicato il divieto e gli obblighi di presentazione di cui all’art. 6, comma 7, prima parte, legge n. 401 del 1989.
Lamenta, per un primo profilo, l’applicazione, da parte della Corte di appello, del divieto e degli obblighi di presentazione di cui all’art. 6, comma 7, prima parte, legge n. 401 del 1989, in assenza di appello del Pubblico ministero che non aveva impugnato, al riguardo, la sentenza di primo grado che aveva omesso di applicarli; per un secondo profilo, lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata che, da un lato, afferma di essere obbligata alla applicazione delle pene accessorie (così come definite), dall’altro le applica nella misura del minimo della loro durata.
1.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 130 cod. proc. pen. con riferimento ai criteri di individuazione dell’errore materiale e della possibilità del giudice di intervenire d’ufficio, nonchØ la violazione della medesima norma processuale sotto il duplice profilo: a) della accettazione di documentazione trasmessa dalla Pubblica Amministrazione senza nemmeno il vaglio della Procura AVV_NOTAIO; b) del richiamo a dichiarazioni della pubblica amministrazione di cui non viene fornita la nota di ricevuta e che pare erronea e imprecisa. Deduce, altresì, l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. che vieta la reformatio in peius .
Deduce che: a) la correzione del dispositivo, nella parte in cui, dove Ł indicata la squadra di calcio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ deve intendersi la squadra di calcio ‘RAGIONE_SOCIALE‘, Ł stata effettuata sulla base di una nota della Questura di RAGIONE_SOCIALE del 6 marzo 2025, evidentemente formata in data successiva alla pronuncia della sentenza; b) non si Ł trattato di un intervento correttivo, nØ di una mera incompletezza ma di una modifica essenziale dell’atto, di una vera e propria integrazione effettuata sulla base di un elemento esterno agli atti del giudizio non presente nel fascicolo del dibattimento; c) la procedura Ł stata avviata sulla base di una nota della Questura senza che fosse ‘filtrata’ dalla Procura AVV_NOTAIO di Roma; d) la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (in realtà ‘RAGIONE_SOCIALE‘) Ł una compagine calcistica che risulta costituita nel luglio 2020 quando già esisteva la ‘RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE‘ ed Ł totalmente diversa da quest’ultima avendo oltretutto giocato nei campionati ufficiali già da prima dell’utilizzo dello Stadio Rocchi da parte della ‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE‘, sicchØ non corrisponde a vero, nØ la Questura ha documentato il contrario, che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si pone in linea di continuità con la ‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE‘, cancellata nel luglio 2024, sicchØ prosegue il ricorrente – egli Ł oggi obbligato a presentarsi alla competente autorità di pubblica sicurezza quando gioca una squadra di calcio nei confronti della quale non nutre alcun interesse calcistico, diversa da quella indicata nella sentenza impugnata individuata in base ad una ordinanza pronunciata oltretutto senza contraddittorio.
Con memoria del 1° ottobre 2025 il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha replicato alle richieste del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchØ i residui reati sono estinti per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2.¨ fondato e assorbente il primo motivo.
2.1.Va precisato che, trattandosi di appello proposto il 22 novembre 2019, l’impugnazione Ł stata trattata con il rito cd. ‘cartolare’ disciplinato dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. L’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come sostituito dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, a sua volta modificato dall’art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, ha posposto l’entrata in vigore dell’art. 598-bis cod. proc. pen. alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024 contestualmente affermando la persistente vigenza dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, cit.
2.2.L’art. 23-bis cit. attribuisce alle parti il diritto potestativo di chiedere la trattazione orale o in presenza dell’appello (primo comma). In caso di trattazione cd. ‘cartolare’ Ł assicurato all’imputato il diritto di interloquire per iscritto con la corte di appello entro il quinto giorno antecedente l’udienza (secondo comma).
2.3.Nel caso di specie, il difensore dell’imputato aveva trasmesso le proprie conclusioni scritte il 24 febbraio 2025 depositandole a mezzo portale deposito atti penali (PDP). Con tale atto, l’appellante si era riportato ai motivi ed in aggiunta aveva condiviso con il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO la richiesta di prescrizione dei reati, aveva quindi sollecitato la applicazione della sentenza Sez. U, n. 47127 del 2021 pronunciata dopo l’atto di appello, così da rendere piø chiaro il procedimento di determinazione della pena-base e degli aumenti applicati a titolo di continuazione, aveva chiesto l’applicazione della pena pecuniaria o dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della reclusione. Quest’ultima richiesta era stata formulata ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. aggiunto dall’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, dunque successivamente all’appello depositato il 22 novembre 2019.
2.4.La Corte di appello non solo non ha fatto menzione delle richieste dell’imputato ma ha (erroneamente) affermato che non ne erano pervenute cosicchØ non Ł stata nemmeno presa in considerazione, tra le altre, la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva.
2.5.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo EMAIL, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un’ipotesi di nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l’intervento dell’imputato, cui Ł riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282881 – 01; Sez. 2, n. 23643 del 18/06/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 16501 del 02/04/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 13844 del 27/03/2025, F., non mass.).
2.6.Si Ł anche affermato che l’omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un’ipotesi di nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perchØ solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, Rv. 284865 – 01; Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Rv. 284802 – 01).
2.7.In particolare, si Ł affermato che sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l’interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero (Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, COGNOME, Rv. 284802 – 01, che ha ritenuto che la memoria trasmessa dal difensore dell’imputato fosse meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell’atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell’esame dell’impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte; nello stesso senso, Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004 – 01).
2.8.Nel caso di specie, tuttavia, le conclusioni scritte inviate dall’imputato contenevano richieste nuove, non potute formulare con l’atto di appello e certamente, tra queste, l’applicazione di una pena sostitutiva (nella specie, pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità) non applicabile in base al regime vigente all’epoca della presentazione dell’appello che ostava alla applicazione della pena pecuniaria in caso di condanna detentiva superiore, come nel caso di specie, a sei mesi di reclusione, e non contemplava affatto il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all’art. 56-bis legge n. 689 del 1981 aggiunto dall’art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022.
2.9.Trattandosi del rito cartolare disciplinato dall’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, non opera la preclusione di cui all’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. che fissa al quindicesimo giorno prima dell’udienza il termine utile entro il quale l’appellante può esprimere il consenso alla sostituzione o formulare la relativa richiesta.
2.10.La fondatezza (e di certo la non manifesta infondatezza) del primo motivo giova alla valida costituzione del rapporto processuale di impugnazione con conseguente rilevabilità d’ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado (nel caso di specie il 3 giugno 2025, tenendo conto dei periodi di sospensione del dibattimento complessivamente pari a 295 giorni).
2.11.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchØ i residui reati sono estinti per prescrizione, con conseguente superfluità della verifica di fondatezza degli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i residui reati sono estinti per prescrizione.
Così Ł deciso, 07/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME