Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24742 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24742 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bergamo il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza n. 4698/21 in data 03/10/2022 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, essendo stata respinta la richiesta difensiva, depositata dopo il 14.4.23 (termine ultimo per la formalizzazione) di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell’art. 5duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, perché tardiva;
letta la memoria difensiva in data 28/04/2023;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 03/10/2022, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano che, in data 11/06/2021, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni tre di reclusione ed euro 440 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma n. 1 cod. pen. (capo A), 110, 582, 585, 61 n. 2 cod. pen. (capo B).
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: nullità della sentenza per violazione delle norme in ordine all’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. Nella citazione in appello, la Corte territoriale non fa alcun riferimento alla disciplina dettata dall’ar 23 d.l. 149/2020 in ordine alla facoltà di presentare, nei termini previsti dalla norma, richiesta di partecipazione all’udienza. Nel caso de quo, in considerazione del contenuto dell’atto di citazione notificato dalla Corte d’appello, l’udienza avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria delle parti, senza necessità di alcuna espressa richiesta.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’affermazione della penale responsabilità. La sentenza impugnata è del tutto apodittica in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ex art. 612 e 635 cod. pen., considerato che l’istruttoria dibattimentale ha disvelato come l’intento del ricorrente e del correo non fosse quello di rapinare la persona offesa bensì solo quella di danneggiarla. Pari apoditticità si rileva anche con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen., al giudizio di bilanciamento e alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo.
La difesa lamenta che la citazione per il giudizio d’appello non conteneva menzione della celebrazione del processo con rito camerale non partecipato e, anzi, riportava le avvertenze in ordine a giorno ed ora di comparizione delle parti. L’omesso riferimento alle regole processuali dettate dall’art. 23-bis dl. n. 137/2020, convertito nella L. 176/2020, comporta – secondo il ricorrente – una lesione delle prerogative difensive.
Questa Suprema Corte, con un condivisibile principio di diritto, ha affermato che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l’omesso avvertimento all’imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall’art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438; Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179).
L’art. 23-bis del d.l. 137, contenente disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, avendo l’art. 1 del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, disposto che la normativa eccezionale continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022, ha previsto che, a decorrere dal 9 novembre 2020, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire. La disposizione ha specificamente disciplinato la procedura cartolare senza incidere sulle modalità della vocatio in iudicium che, nel rito ordinario dinanzi alla corte di appello, continua ad essere regolata dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., alla cui stregua il decreto di citazione per il giudizio d’appello deve contenere i requisiti di cui all’art. 429, comma 1 lett. a) (generalità dell’imputato); (l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della comparizione) e g) (la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste) nonché l’indicazione del giudice competente.
Espressamente, la norma in esame limita la nullità dell’atto alle ipotesi in cui l’imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1 lett. f), cod. proc. pen. ovvero giorno, luogo ed ora della comparizione. I requisiti prescritti a pena di nullità sono presenti nel decreto di citazione notificato all’imputato e, fra questi, secondo il costante indirizzo di questa Suprema Corte non è neppure ricompresa l’avvertenza
g” – in ordine alle conseguenze della mancata comparizione (ex multis, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Ferullo, Rv. 270706).
Il regime di tassatività delle nullità non consente di ampliare la platea dei vizi produttivi di una patologia genetica dell’atto introduttivo del giudizio né questa è prevista dalla disciplina recata dall’art. 23-bis cit. tanto più ove si consideri, da un lato, che il presidente del collegio non ha alcuna scelta di optare per un rito diverso, in considerazione del tenore letterale della disposizione di cui all’art. 23bis che – per ragioni di sicurezza sanitaria – rende “ordinario” il rito camerale con contraddittorio cartolare, subordinando all’iniziativa delle parti l’instaurazione del contraddittorio orale, personalmente partecipato e, dall’altro, che non può farsi carico al presidente della corte d’appello dell’onere di informare l’appellante circa la vigenza di una legge processuale, i cui contenuti e prerogative rientrano nelle competenze proprie della difesa tecnica, cui è espressamente rimesso l’atto di impulso tendente all’instaurazione del contraddittorio orale e in relazione ad una fase processuale, quella del dibattimento, contrassegnata da ungudienza a partecipazione necessaria, nel corso della quale l’imputato è obbligatoriamente assistito dal difensore.
Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo.
Le statuizioni in ordine alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo A), al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen., al giudizio di bilanciamento e alla determinazione della pena sono assistite da congrua motivazione e le relative censure sono meramente reiterative di questioni già pedissequamente proposte in sede di gravame e qui ampiamente risolte (v. pag. 4 della sentenza impugnata).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 2 GLYPH processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. >> in= Così deciso in Roma il 10/05/2023.