Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5756 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5756 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
PICCIRILLO
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminazione delle pena in euro 1800 di ammenda
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza del 05/03/2025, con la quale il Tribunale di Catania in composizione monocratica lo ha condannato per numerose violazioni del d.lgs. n.81/1980 di natura contravvenzionale, meglio descritte nei cap imputazione 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ritenuta la continuazione, alla pena di euro 3600 di ammend
Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in relazione al 442 comma 2 cod. proc. pen., in quanto il giudice di merito, pur dando atto della richiest dell’ammissione dell’imputato al rito abbreviato, irrogava la pena pecuniaria senza applicare riduzione della pena prevista per la scelta del rito.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in euro 1800 di ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Il giudice a quo, in ordine al trattamento sanzionatorio, considerata più grave la violaz di cui al capo 4 della rubrica, ha determinato la pena base in euro 3000 di ammenda e h applicato l’aumento per la continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. di euro 100 per ciascuna delle restanti sei violazioni, giungendo quindi alla pena finale di euro 3600 di ammenda, sen tuttavia applicare la riduzione di pena pari alla metà, pur dando atto della scelta d abbreviato.
Sussiste, dunque, la dedotta violazione dell’art. 442 comma 2, cod. proc. pen., non avendo il giudice di merito proceduto alla riduzione della metà della pena irrogata per le contravven accertate.
Considerato che le Sezioni unite hanno condivisibilmente stabilito che la Corte di cassazio pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se può decid la regiudicanda alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle stat adottate dal giudice di merito, non essendo perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto ( U, 30/11/2017, Matrone), questa Corte, trattandosi di rideterminazione della pena che non implica alcuna valutazione ma un mero calcolo aritmetico, a norma dell’art. 620 lett.1) c proc. pen., ridetermina la pena in euro 1800 di ammenda, applicando la riduzione di un terz alla pena finale di euro 3600 di ammenda determinata dal giudice di merito.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio e la pena deve essere rideterminata in quella di euro 1800 ammenda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al punto concernente il tra sanzionatorio, rideterminando la pena irrogata in quella di 1800 euro di ammenda.