Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18140 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell’ 11/05/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza resa in data 10 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo (all’esito del rito abbreviato) aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati di cui agli artt. 612, comma secondo (capo a della rubrica), 61, comma primo n.2, 635, comma secondo, n.1 (capo b), 61, comma secondo, n.2 cod. pen., 23, comma 4, 1.110/75 (capo c), commessi il giorno 13 gennaio 2018, unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa.
La Corte di appello di Palermo, investita del gravame proposto dall’imputato, con sentenza pronunciata l’11 maggio 2023 ha parzialmente riformato la decisione di primo grado dichiarando assorbito il reato di minaccia in quello di danneggiamento e, ritenuta la continuazione dei reati sub b) e c) con quelli già giudicati con la sentenza irrevocabile della stessa Corte territoriale in data 4 febbraio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME, a titolo di aumento per la continuazione, in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa.
Avverso la predetta sentenza l’imputato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO quale sostituto processuale del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen chiedendone l’annullamento rispetto al trattamento sanzionatorio.
Egli denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione per la mancata riduzione della pena di un terzo, a norma dell’art.438 del codice di rito, ed alla conseguente rideterminazione in peius della pena calcolata in continuazione per i reati sub b) e c). In particolare deduce che la Corte territoriale non ha indicato se la pena fissata per la continuazione era stata ridotta nella misura di un terzo prevista per il rito abbreviato e che, in ogni caso, essa era stata fissata in misura superiore a quanto stabilito dal Giudice per le indagini preliminari a titolo di continuazione (anni uno di reclusione ed euro 700 di multa).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente deve ricordarsi che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Cass. Sez. U., Sentenza n.40517 del 28/4/2016 , Rv. 267627 , Taysir). Ciò posto, si osserva che le censure riguardanti il trattamento sanzionatorio sono fondate (ed assorbenti) per le ragioni appresso indicate.
Invero, la Corte di appello di Palermo ha determinato l’aumento a titolo di continuazione per i reati sub b) e c) (rispetto a quelli accertati con la sentenza della medesima Corte territoriale pronunciata il 4 febbraio 2020) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa senza, però, spiegare se in tale determinazione aveva tenuto conto del fatto che il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato e se aveva, quindi, applicato la conseguente riduzione della pena nella misura di un terzo.
La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio relativamente al trattamento sanzionatorio per i reati satellite sub b) e c), che tenga conto del fatto che il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente all’applicazione dell’aumento di pena per i reati satellite con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2024.