Rito Abbreviato e Alcoltest: Quando la Procedura Prevale sulla Sostanza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nella difesa per guida in stato di ebbrezza: cosa succede se l’avviso di farsi assistere da un difensore non viene dato prima dell’alcoltest? E soprattutto, la scelta del rito abbreviato può influenzare l’esito di questa eccezione? La risposta della Suprema Corte è netta e fornisce indicazioni operative fondamentali per gli operatori del diritto.
La vicenda analizzata mette in luce come le scelte processuali, in particolare quella del rito abbreviato, possano avere un effetto ‘sanante’ su vizi procedurali che, altrimenti, potrebbero portare all’annullamento di atti d’indagine fondamentali come l’alcoltest.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un automobilista condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 2, lettera b) del Codice della Strada. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il punto centrale del ricorso era la nullità dell’alcoltest. Secondo la difesa, la nomina del difensore era stata effettuata alle 16:40, mentre i due test alcolemici erano stati eseguiti in precedenza, alle 16:15 e alle 16:34. Ciò avrebbe violato il diritto di difesa, rendendo l’accertamento inutilizzabile.
La Decisione della Cassazione: Il Ruolo del Rito Abbreviato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due argomenti principali.
In primo luogo, ha rilevato una modifica inammissibile dei motivi del ricorso. In appello, la difesa si era lamentata della mera ‘verbalizzazione tardiva’ dell’avviso, mentre in Cassazione ha sostenuto la ‘totale omissione’ dell’avviso prima del test. Questo cambio di prospettiva non è consentito nel giudizio di legittimità.
In secondo luogo, e questo è il punto più rilevante, la Corte ha sottolineato che il processo si era svolto con il rito abbreviato. Questa scelta processuale ha un impatto decisivo sulla validità dell’eccezione sollevata.
L’Effetto Sanante del Rito Abbreviato
La Corte ha richiamato un principio di diritto consolidato (sentenza n. 44962 del 2021) secondo cui la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del prelievo (o dell’alcoltest) costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio. Questo significa che il vizio esiste, ma per essere fatto valere deve essere eccepito tempestivamente, ovvero prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
La richiesta di rito abbreviato implica l’accettazione dello stato degli atti e, di conseguenza, sana questo tipo di nullità. Accedendo a questo rito, l’imputato rinuncia implicitamente a far valere tali vizi procedurali. Nel caso di specie, il ricorrente non solo aveva scelto il rito alternativo, ma non aveva neppure dimostrato di aver sollevato l’eccezione tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del rito abbreviato e sulla classificazione della nullità derivante dal mancato avviso al difensore. Il legislatore, attraverso gli articoli 180 e 182 c.p.p., stabilisce che le nullità a regime intermedio devono essere eccepite entro termini perentori, altrimenti si intendono sanate. La richiesta di giudizio abbreviato, secondo l’interpretazione della giurisprudenza, rappresenta uno di quei momenti processuali che preclude la possibilità di sollevare successivamente tali vizi. La logica è quella di garantire la stabilità degli atti processuali e di evitare che le strategie difensive possano strumentalizzare vizi procedurali non sollevati per tempo. Pertanto, la Corte ha concluso che l’eccezione era tardiva e, in ogni caso, sanata dalla scelta processuale dell’imputato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del rito abbreviato non è priva di conseguenze sul piano delle garanzie difensive. Se da un lato offre il vantaggio di uno sconto di pena, dall’altro comporta la rinuncia a eccepire determinate nullità procedurali. Per la difesa, è essenziale valutare attentamente e tempestivamente tutti i possibili vizi degli atti di indagine prima di optare per un rito alternativo. Una volta scelto il rito abbreviato, la possibilità di contestare la validità dell’alcoltest per mancato avviso al difensore è, di fatto, preclusa.
La scelta del rito abbreviato può sanare la nullità dell’alcoltest eseguito senza il preventivo avviso all’indagato di farsi assistere da un difensore?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la richiesta di rito abbreviato sana la nullità a regime intermedio derivante dalla violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Entro quale termine deve essere eccepita la nullità per il mancato avviso di farsi assistere da un legale prima dell’alcoltest?
Questa nullità, essendo a regime intermedio, deve essere dedotta, a norma degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Se non viene eccepita entro tale termine, si considera sanata.
È possibile modificare i motivi di ricorso tra il giudizio d’appello e quello in Cassazione?
No. La Corte ha ribadito che è inammissibile mutare i termini della questione posta in appello nel successivo ricorso per cassazione. Nel caso di specie, l’imputato era passato dal contestare la ‘verbalizzazione tardiva’ alla ‘omissione’ dell’avviso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 186, co. 2, lettera b) C.d.S.
L’imputato ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccezione di nullità fatta valere in sede d’appello relativamente alla circostanza che la nomina del difensore risultava essere stata effettuata alle ore 16:40 del 27 febbraio 2019 e quindi successivamente all’effettuazione dell’alcoltest avvenuto alle 16:15 e poi alle 16:34.
3. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata ha osservato che la verbalizzazione successiva, rispetto al suo accadere, di un atto non determina alcuna nullità o inutilizzabilità dell’atto stesso.
Il ricorrente, in questa sede, muta in modo inammissibile i termini della questione posta nell’atto di appello, affermando che gli operanti omisero di dare l’avviso della possibilità di farsi assistere dal difensore prima di effettuare l’alcolte e non più, come riportato dalla sentenza alla pagina 3, che l’eccezione riguardava la mera verbalizzazione tardiva della possibilità di farsi assistere dal difensore.
Peraltro, va pure osservato che il giudizio fu reso nelle forme del rito abbreviato, per cui va fatta applicazione del principio secondo cui (Sez. 4 -n. 44962 del 04/11/2021; Rv. 282245 – 01), in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha neanche allegato di aver tempestivamente sollevato l’eccezione.
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Deciso in Roma, il 23 settembre 2024.