Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28377 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LORETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo GLYPH c cojeu.~.70 021-( GLYPH (-0.90-0 ‘P.112A-t – t1 42, ( besz,(7).4.2..4.01.6 – 5 ?agi eLo4.aL’io)C..9
udito il d’ ensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 18 ottobre 2021 il GIP del Tribunale di Ancona – in rito abbreviato – ha affermato la penale responsabilità di NOME in riferimento a un episodio di violazione degli obblighi correlati alla sottoposizione a misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno).
In particolare, l’obbligo violato risulta essere quello della permanenza domiciliare in ore notturne. Ritenuta sussistente la violazione, il GIP ha cluantificato la pena finale in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
1.1 La Corte di Appello di Ancona con sentenza resa in data 26 settembre 2023 ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il fatto oggetto di giudizio ed altr condotte già giudicate. La pena relativa alla violazione oggetto di giudizio è stata, dunque, determinata in aumento (in quanto reato-satellite) nella misura di mesi due di reclusione (pena complessiva mesi dieci di reclusione).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME NOME. Il ricorrente introduce un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione dell’art. 442 comma 2 cod.proc.pen. .
2.1 La indicazione della pena inflitta – mesi due di reclusione – non consente di comprendere se sia stata, o meno, applicata la diminuente del rito, inderogabile anche in ipotesi di reato-satellite.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che secondo Sez. U 2018 Cesarano la applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi – siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave – deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen..
Nel caso in esame la pena di mesi due di reclusione è stata quantificata senza compiere riferimento alcuno alla avvenuta applicazione della diminuente del rito.
Va pertanto, su tale punto, disposto l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, potendo questa Corte fare diretta applicazione della disposizione di legge non osservata in sede di merito.
In particolare la pena inflitta a titolo di aumento per la riconosciuta continuazione va ridotta a mesi uno e giorni dieci di reclusione. La pena complessiva è dunque quella di mesi nove e giorni dieci di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in mesi nove e giorni dieci di reclusione.
Così deciso in data 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente