Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10813 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10813 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari -parzialmente riformando la pronuncia emessa il 22 aprile 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia per avere rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME e, conseguentemente, revocato la pena accessoria -ha conferma to l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 -bis , comma 1 e 3, cod. pen., in relazione all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. , nonché le statuizioni civili, con condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che articola un unico motivo con cui deduce travisamento degli atti e violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Quanto al primo profilo, il difensore sostiene che, diversamente da quanto assume la sentenza impugnata , l’ imputato non è stato mai fermato dagli operanti di polizia giudiziaria; sul punto, la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto dell’annotazione di p.g. del 21 marzo 2016. Quanto al secondo profilo, si lamenta la mancata riduzione per il rito della pena pecuniaria.
Il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha concluso, in accoglimento del ricorso, per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Unicamente fondata è la doglianza relativa alla riduzione della pena pecuniaria, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.
La prima censura è priva di pregio. Il ricorrente sostiene che non corrisponda alla verità la circostanza, menzionata nella sentenza di appello, secondo cui l’imputato «fu fermato» a seguito di un inseguimento da parte dei verbalizzanti. Occorre, tuttavia, ricordare che l’ imputato ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato e, dunque, alla stregua del compendio probatorio così come risultante all’esito delle indagini preliminari; e che il verbale su cui si appunta la censura del ricorrente è atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod. civ.). Giova, peraltro, ricordare che il vizio di travisamento della prova è ravvisabile non già allorquando con esso venga denunciato un qualsiasi equivoco epistemologico e percettivo nel quale sia caduto il giudice del merito, ma esclusivamente entro un ben delimitato numero di ipotesi, nelle quali affiori la contraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione rispetto alle risultanze di cui agli atti del processo specificamente indicati dal
ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, COGNOME, Rv. 237684). Conseguentemente, la denuncia di tale contraddittorietà (in quanto volta a censurare un vizio fondante della decisione) deve possedere un’autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621) . Non questo è, all’evidenza, quanto si è verificato nel caso di specie ove la circostanza se il prevenuto se sia stato o meno fermato dagli operanti è priva di qualsivoglia significatività dirimente rispetto alla ravvisata responsabilità per il furto ascritto, desunta da innumerevoli elementi di prova, richiamati nella sentenza di appello: le immagini dell’impianto di videosorveglianza; il fatto che gli operanti abbiano visto il prevenuto e il complice sul terrazzo dell’abitazione della persona offesa; che sia stato inseguito a breve distanza e riconosciuto come il soggetto vestito di scuro, con cappello di lana con ponpon .
Il secondo motivo è fondato. Il Giudice di appello non ha provveduto a ridurre la multa, così come ha fatto per la pena della reclusione, in considerazione dell’applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria che viene rideterminata in euro duecento di multa. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che viene rideterminata in euro duecento di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME