Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27828 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27828 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 585/2025
NOME COGNOME
UP – 09/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 7684/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Russia il 30/05/1977
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; l’avvocato NOME COGNOME, nellÕinteresse dellÕimputato, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
Con sentenza del 24 settembre 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia in data 1¡ dicembre 2020, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Lucca allÕesito di giudizio abbreviato condizionato aveva affermato la responsabilitˆ di NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen. (capo A. della rubrica), nonchŽ 220, in relazione allÕart. 16, comma 1, n. 3, e 226 legge fall. (cos’ riqualificato il fatto contestato dellÕart. 216 legge fall.; capo B.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia con il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso la sentenza di appello il difensore dellÕimputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullitˆ, in ragione del mancato espletamento dellÕinterrogatorio richiesto seguito della notifica dellÕavviso di conclusione delle indagini. La Corte di merito avrebbe erroneamente considerato tardiva la richiesta di interrogatorio, facendo riferimento alla notifica dellÕavviso 415cod. proc. pen. in data 17 dicembre 2018 (eseguita in Lucca, INDIRIZZO, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal COGNOME; e giˆ ricevuta dal suo difensore dÕufficio il 5 dicembre 2018) e non invece a quella del giorno 11 gennaio 2019 a mani proprie dellÕimputato (che nellÕoccorso ha eletto domicilio e nominato difensore di fiducia), eseguita dalla Guardia di Finanza su delega del Pubblico ministero del 29 dicembre 2018, dunque, successiva alla prima notifica (conseguente allÕestrazione di un certificato anagrafico che indicava la residenza del COGNOME in Lucca, localitˆ San Cassiano a Vico, INDIRIZZO n. 484/L, ove da altro atto in possesso del Pubblico ministero risultava domiciliato). Rispetto a tale ultima notifica la richiesta di interrogatorio del 16 gennaio 2019 sarebbe tempestiva.
2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, in particolare dellÕart. 159, comma 3, cod. pen. in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato di cui al capo A. (contestato come commesso il 17 agosto 2016 che, tuttavia, dovrebbe collocarsi il giorno 27 luglio 2016), giˆ maturata allÕatto della pronuncia di appello (il 24 settembre 2024), anche tenendo conto delle sospensioni. In particolare, si dovrebbe computare nei limiti del sessantesimo giorno successivo allÕimpedimento dedotto il differimento dellÕudienza del 20 aprile 2023 (al 20 maggio 2024) per lÕadesione del difensore dellÕimputato allÕastensione indetta dalle Camere penali (da qualificare, per lÕappunto, legittimo impedimento).
2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata prospettata lÕomessa motivazione sul motivo di appello con cui si era censurata lÕomessa acquisizione, da parte del G.u.p., del verbale delle dichiarazioni rese al difensore, quale persona informata sui fatti, da NOME COGNOME; la richiesta difensiva era stata rigettata dal primo Giudice poichŽ era giˆ stato disposto il rito abbreviato, quantunque si trattasse di un soggetto che non era stato possibile rintracciare prima e le cui dichiarazioni (rese con lÕausilio di un interprete) in sede di indagini difensive, sarebbero di dirimente rilievo rispetto al falso in imputazione (per dimostrare che il successivo amministratore unico della fallita, messo al corrente che NOME avrebbe dismesso la carica, aveva espresso la disponibilitˆ ad assumerla).
2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la contraddittorietˆ della motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione per il reato di cui al capo B), di cui non ricorrerebbero gli elementi costitutivi dato che: Çi documenti societariÈ non erano nella disponibilitˆ dellÕimputato bens’, come dallo stesso dichiarato, erano stati inviati al successivo amministratore (COGNOME e, in copia, erano nella disponibilitˆ del commercialista della fallita; e prima dellÕudienza preliminare (allorchŽ sono stati richiesti al commercialista che ne teneva copia) sono stati consegnati al curatore (che ha dichiarato di potere tramite essi Çricostruire il volume di affari della societˆÈ fino al 31 dicembre 2018, anno in cui la societˆ è stata dichiarata fallita).
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo denuncia un vizio non più deducibile. Difatti, Çla mancata effettuazione dell’interrogatorioÈ chiesto dallÕimputato 415-, comma 3, cod. proc pen. integra una nullitˆ generale a regime intermedio (Sez. 2, n. 22364 del 24/03/2023, Nikolic, Rv. 284719 Ð 01); nel caso in esame si è proceduto nelle forme del rito abbreviato e da ci˜ consegue la sanatoria della prospettata nullitˆ (art. 438, comma 6, cod. proc. pen.).
é superfluo, allora, dilungarsi per osservare che lÕimpugnazione è comunque manifestamente infondata e generica. DallÕesame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 Ð 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 Ð 01) risulta che:
il 17 dicembre 2018 lÕavviso di conclusione delle indagini è stato notificato al Panev a mani proprie (il che rende superflua ogni considerazione sul luogo in cui è stata eseguita la notifica), senza che possa essere sufficiente a confutare tale dato lÕassertivo disconoscimento da parte dellÕimputato della sottoscrizione apposta nellÕavviso di ricevimento;
lÕazione penale è stata esercitata il 22 gennaio 2019 e, dunque, ritualmente in quanto era giˆ decorso il termine di venti giorni per lÕesercizio delle facoltˆ difensive previste dallÕart. 415, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio (cfr. richiesta di rinvio a giudizio del 16 gennaio 2019, depositata presso la cancelleria del Giudice il 21 gennaio 2019);
in senso contrario non pu˜ deporre la richiesta di interrogatorio, datata 16 gennaio 2019 e, tuttavia, depositata presso la segreteria del Pubblico ministero il 28 gennaio 2019, che non poteva più incidere sul corretto esercizio dellÕazione, che giˆ aveva avuto luogo; e ci˜ nonostante il termine di venti giorni
posto dallÕart. 415, comma 3, cit. sia ordinatorio (Sez. 2, n. 22364/2023, cit.: Çil termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, previsto dall’art. 415cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive, ha natura ordinatoria, sicchŽ i diritti difensivi possono esercitarsi fino alla richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 416 cod. proc. pen.È; conf. Sez. 6, n. 50087 del 18/09/2018, D., Rv. 274506 Ð 01);
e tanto meno pu˜ venire in rilievo, nel senso auspicato dalla difesa, la nuova notificazione dellÕavviso di conclusione delle indagini, eseguita il giorno 11 gennaio 2019 sempre a mani proprie dellÕimputato, che non mina in alcun modo lÕefficacia della prima Ð rituale Ð notifica dello stesso – o meglio non impedisce che se ne perfezionino gli effetti Ð e che, dunque, consentiva al pubblico ministero di esercitare lÕazione nei venti giorni da essa, in mancanza di richieste difensive.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che i rinvii disposti a seguito dell’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria, comportano la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata di essi (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 – dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509 Ð 01).
Ne deriva che il delitto di cui allÕart. 480 cod. pen., contestato al capo A. della rubrica non era prescritto allorchŽ è stata resa la sentenza impugnata (il 24 settembre 2024), dato che esso è stato commesso il 17 agosto 2016 e il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi Ð tenendo conto della sua interruzione ( 157 e 161 cod. proc. pen.) e della sospensione per 406 giorni, in ragione del differimento, per astensione del difensore, dellÕudienza del 20 aprile 2013 al 30 maggio 2024 Ð sarebbe decorso il 29 marzo 2025. NŽ si perverrebbe a conclusioni diverse avendo riguardo, come tempo di commissione del reato, al 27 luglio 2016, giorno indicato assertivamente dalla difesa (in ragione della data dellÕassemblea riportata nellÕatto falso, senza dedurre alcun travisamento della prova sul punto: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 Ð 01), anteriore di meno di due mesi a quella in contestazione, che comunque non determinerebbe la prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello. Qui basti aggiungere Ð come pure giˆ affermato dalle Sezioni Unite Ð che, proprio in ragione dellÕinammissibilitˆ del ricorso, non è consentito rilevare la prescrizione del reato successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01).
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
3.1. é dirimente considerare che il verbale delle informazioni rese al difensore da NOME COGNOME (cfr. artt. 391, comma 2, e 391cod. proc. pen.) non avrebbe potuto essere acquisito dal G.u.p., su richiesta del difensore, dopo lÕammissione del rito abbreviato (e, ovviamente, neppure dalla Corte di appello). Difatti, per quel che qui rileva, il difensore pu˜ ritualmente depositare il proprio fascicolo, contenente gli atti di indagine svolti, nellÕudienza preliminare Çprima dellÕinizio della discussioneÈ (cfr. art. 421, comma 3, cod. proc. pen.; cfr. pure lÕart. 391, comma 1, cod. proc. pen, che disciplina il fascicolo del difensore: ÇNel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, il difensore pu˜ presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistitoÈ; lÕart. 419, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale lÕavviso della fissazione dellÕudienza preliminare Çcontiene l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio; lÕart. 438, comma 4, cod. proc. pen., che espressamente prevede che lÕimputato possa Çchiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensiveÈ, caso in cui Ð su richiesta del pubblico ministero Ð il giudice provvede sulla richiesta di rito alternativo Çsolo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesaÈ).
Una volta ammesso il rito abbreviato, su richiesta dellÕimputato o del suo procuratore speciale (da avanzarsi, nellÕudienza preliminare, Çfino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422È: cfr. art. 438, comma 2, cod. proc. pen.), la piattaforma probatoria costituita dagli atti di indagine (anche difensiva) giˆ acquisiti al fascicolo (cfr. art. 438, comma 1, cod. proc. pen.) pu˜ essere integrata, sia nel caso di abbreviato c.d. condizionato (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) che qui non rileva (in ragione del della richiesta difensiva di acquisizione del verbale in discorso), sia nel caso venga disposto dal giudice ai sensi dellÕart. 441, comma 5, cod. proc. pen. (Çquando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisioneÈ), Çnelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4È (art. 441, comma 6, cod. proc. pen.) ossia, quanto alle prove dichiarative (che Çsono documentate nelle forme previste dallÕarticolo 510È: art. 441, comma 6, cit.) per il tramite dellÕesame condotto dal giudice, nel corso del quale Çil pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell’ordine previsto dall’articolo 421, comma 2È (art. 422, comma 3, cit.).
NŽ sul punto rileva la mancanza di motivazione, erroneamente denunciata dal ricorso in relazione alla in discorso (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 Ð 05).
3.2. Non occorre, poi, dilungarsi per osservare come lÕatto di appello fosse del tutto generico in ordine al contenuto delle dichiarazioni del COGNOME rispetto alla regiudicanda (cfr. atto di appello, spec. p. 9 s.), come per vero lo è il ricorso; il che non consente neppure di ravvisare un vizio di motivazione nella decisione impugnata, anche a voler ritenere che la difesa abbia censurato il mancato esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria, in particolare al fine dellÕesame del medesimo soggetto dichiarante).
Basti osservare che:
nel giudizio abbreviato d’appello, le parti sono titolari di una mera facoltˆ di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice
nei limiti della assoluta necessitˆ ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. – la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante Ð, atteso che in sede di appello non pu˜ riconoscersi alle parti la titolaritˆ di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltˆ nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585 – 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 278061 – 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 Ð 01);
la valutazione del Giudice Çpu˜ essere sindacata, in sede di legittimitˆ, 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell’apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicitˆ o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanzaÈ (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampˆ, Rv. 271163 – 01);
la Corte distrettuale ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi di prova dai quali ha desunto che il COGNOME fosse allÕoscuro della propria nomina come amministratore e che il COGNOME avesse agito nella consapevolezza di ci˜;
segnatamente, la sentenza impugnata ha richiamato: la dichiarazione di disponibilitˆ del COGNOME ad assumere la carica, evidenziando come essa non fosse sottoscritta; il messaggio di posta elettronica inviato allo stesso COGNOME dopo la data dellÕassemblea che lo aveva nominato, volto a ottenerne lÕaccettazione (non intervenuta); la successiva unione al verbale dellÕassemblea (presentato al Registro delle imprese) da parte del COGNOME di una dichiarazione priva di sottoscrizione che, tuttavia, faceva riferimento ad una delega rilasciata dal COGNOME risultata inesistente (avendo questÕultimo dichiarato di non averla mai rilasciata);
e la genericitˆ della prospettazione difensiva in ordine al tenore di quanto a conoscenza di NOME COGNOME non costituisce una rituale censure alla motivazione, col cui tenore non si confronta neppure compiutamente.
Il quarto motivo è versato in fatto e manifestamente infondato.
La Corte di merito ha ritenuto smentita la prospettazione dellÕimputato (che aveva rappresentato al curatore di non disporre delle scritture perchŽ spedite al nuovo amministratore), rilevando come il commercialista della societˆ abbia invece riferito di averle tenute su incarico del suo amministratore, indicato proprio nel Panaev, cos’ attribuendo allÕimputato la disponibilitˆ di esse (anche in ragione di quanto rilevato in ordine alla falsitˆ del verbale che ne avrebbe documentato la cessazione dalla carica). Rispetto ai dati posti a fondamento di tale non è stato denunciato il travisamento della prova, bens’ si è perorata la diversa ricostruzione dellÕaccaduto giˆ esclusa dai Giudici di merito; e non si è considerato che, rispetto allÕillecito ritenuto, non ha alcuna rilevanza la ricostruzione o meno del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, nŽ il deposito dei libri nel corso del procedimento penale (Sez. 5, n. 12929 del 14/02/2020, COGNOME, Rv. 278807 Ð 01: Çil delitto di omesso deposito di bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie, previsto dagli artt. 220 e 16, comma primo, n. 3, legge fall., ha natura di reato omissivo proprio istantaneo, con effetti eventualmente permanenti, che si consuma all’atto dell’inadempimento dell’obbligo di deposito nei tempi previsti dalla leggeÈ).
Ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilitˆ dellÕimpugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 09/05/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME