Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44897 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44897 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
CIMMINO
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli con la impugnata sentenza, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli Nord, appellata da NOME COGNOME, con cui quest’ultimo era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui a artt. 73 commi 1 e 4 e 80 DPR n. 309/1990, per aver detenuto, per la successiva cessione a terzi un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tip cocaina, nonché di diversi panetti di hashish.
Avverso tale decisione ricorre il COGNOME, deducendo che la contestazione relativa ai panetti di hashish sarebbe stata formulata solo con il decreto giudizio immediato e che ciò avrebbe comportato una insanabile violazione del diritto di difesa. Lamenta altresì la eccessività della pena inflitta e la sosta duplicazione dell’aumento per la continuazione, nonché, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio quanto meno di equivalenza e la violazione dell’art. 63 comma 4 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo attinente alla modalità della contestazione è infondato, atteso che giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del rito abbreviato , giudizio i l’imputato non può far valere le nullità a regime intermedio attinenti agli propulsivi e introduttivi del rito, né sollevare l’eccezione d’incompetenza territorio, pur se in precedenza già proposta e disattesa, perché egli ha accettat di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari (così, Cass. Sez. VI, sent 33519 del 04-05-2006 (ud. del 04-05-2006), (rv. 234392).
Tale conclusione, frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale, risulta ogg positivizzata dall’inserimento del co. 6 bis di cui all’art. 438 c.p.p., che rico alla richiesta di giudizio abbreviato presentata nell’udienza preliminare effica preclusiva alla deducibilità, sia delle “nullità, sempre che non siano assolute”, delle “inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un probatorio”. Allo stesso modo, la scelta del rito speciale preclude “ogni questio sulla competenza per territorio del giudice”. Si tratta – come detto pedissequo recepimento di esegesi più che consolidate in giurisprudenza, tanto rispetto alla nullità che alla inutilizzabilità.
Il secondo motivo è inammissibile perché proposto in questi termini solo con il ricorso in cassazione (in appello il COGNOME si era lamentato unicamente dell eccessività dell’aumento per la continuazione, doglianza cui la Corte territoria ha dato congrua risposta).
Fondata appare invece la proposta doglianza relativa alla dedotta violazione dell’art. 63 comma 4 c.p., atteso che sul punto la Corte territorial
effettivamente rimasta del tutto silente, senza neanche enunciare il contenuto della doglianza chiaramente espressa a pag. 2 del ricorso in appello.
Quanto all’ultimo motivo, Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex articolo 69 del Cp, è rimesso al “potere discrezionale” del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certament motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pens dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice d’appello quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto ad un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevo sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarit caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, p carenza di stretta confutazione. Alla luce della congrua motivazione sul punto della gravata sentenza, il motivo va pertanto disatteso.
Conclusivamente GLYPH la impugnata sentenza va annullata limitatamente all’applicazione dell’art. 63 comma 4 c.p. con rinvio sul punto ad altra sezio della Corte d’Appello d Napoli, mentre il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art. 63 comma 4 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appel di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto
Roma 4 luglio 2023 GLYPH