Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10081 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME MANUALI
che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio limitatamente al capo a) e rigetto nel resto di tutti i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/02/2023, il Tribunale di Messina, all’esito di giudizio abbrevia ha assolto NOME, NOME e NOME per particolare tenuit fatto con riguardo al reato contestato nel capo a), concernente la violazione dell’art. 256 D 152/2006, in relazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti lignei trasportati su un auto assenza della prescritta autorizzazione. Gli imputati sono invece stati condannati al pagament della ammenda pari a euro 1.000,00 in relazione al reato contestato sub il capo b), concernent la violazione dell’art. 4, comma 4, della L. 110/1975, per aver portato, senza giustificato mo fuori dalla propria abitazione, uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere specificatamente, un tagliacarte a forma di pugnale con lama di lunghezza pari a cm 23, da qualificarsi come arma impropria.
Il Giudice ha disposto il sequestro preventivo dell’autocarro intestato al NOME ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., e il sequestro del tagliacarte ai sensi dell’a comma 2, cod. pen., in quanto corpo del reato.
2.NOME NOME COGNOME e NOME NOME, per mezzo del medesimo difensore, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, affidando il ricorso a quattro motivi
2.1.11 primo motivo di ricorso concerne il capo di imputazione sub a). I ricorrenti deduco violazione di legge in quanto il giudice di merito ha ritenuto non utilizzabili le invest difensive prodotte dalla difesa ed inserite nel fascicolo del PM, in ragione della scelta d abbreviato incondizioNOME. Rappresentano che il giudice ha specificato che le indagini difensi sono state inserite nel fascicolo in data 13/02/2023 e tuttavia ha erroneamente ritenuto che, fini della loro utilizzabilità, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rito abbreviato cond Evidenziano che il deposito telematico delle investigazioni risale persino alla data 08/02/2023, quindi di gran lunga prima dell’udienza del 23/02/2023, in cui è stata formulata richiesta di ammissione al rito abbreviato. Deducono pertanto la violazione dell’art. 438 proc. pen.. Evidenziano, peraltro, che le investigazioni difensive costituiscono una prova decis posto che i testi COGNOME NOME e COGNOME NOME, che si trovavano nell’auto dietro l’autocar sequestrato, hanno dichiarato che il trasporto concerneva mobili accuratamente smontati – e non rifiuti – che i proprietari stavano trasferendo, quando sono stati fermati per un cont nella casa di campagna e hanno affermato di aver aiutato gli imputati nelle opere di smontaggi e nel collocamento dei mobili sull’autocarro.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano vizio della motivazione, p che il medesimo giudice riconosce la occasionalità del trasporto e la carenza del requisito carattere imprenditoriale dell’attività svolta dagli imputati. Lamentano dunque la err applicazione dell’art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, anche alla luce orientamenti giurisprudenziali secondo i quali la natura occasionale della condotta posta in esse
escluderebbe la rilevanza penale della condotta, essendo questa, invece, connotata da una certa sistematicità.
2.3.Con il terzo motivo, deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordi all’affermazione della responsabilità per il capo di imputazione sub b), contestato per il po un’arma antica, priva di punta e quindi inidonea a recare offesa.
2.4.Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono vizio della motivazione in relazione mancata pronuncia di assoluzione per tenuità del fatto, anche con riferimento al capo imputazione sub b).
3.1. Con distinto ricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata ricorre per cassazi anche COGNOME NOME, formulando con il primo motivo di ricorso, le medesime doglianze illustra al numero 2.1 dai ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, concernenti il ca imputazione sub a).
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazio non avendo il giudice applicato la fattispecie di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 che p un illecito amministrativo, essendo la condotta dell’imputato sussumibile nella atti preparatoria di abbandono di rifiuti.
3.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la carenza dell’elemento soggettivo del reato relazione al capo di imputazione sub b).
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione pe nuovo esame, limitatamente al capo a) e il rigetto nel resto di tutti i ricorsi.
I ricorrenti NOME, NOME e NOME hanno deposit conclusioni scritte e ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso formulato da tutti i ricorrenti, concernente la tempestività produzione delle sit a difesa e alla ritualità della richiesta di abbreviato, è fondato.
Si osserva, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema d giudizio abbreviato, le dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di indagine difensive, a dell’art.327-bis cod. proc. pen., sono utilizzabili ai fini della decisione, a condizione che atti siano stati depositati nel fascicolo del pubblico ministero prima dell’ammissione a speciale (Sez. 6, n. 1561 del 11/09/2018 Ud. (dep. 14/01/2019 ) Rv. 274940 – 02). In cas
analogo, la Corte di cassazione ha affermato che, nell’ipotesi di giudizio abbreviato che si inn sull’udienza preliminare, i risultati delle investigazioni difensive sono utilizzabili a decisione, a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del P.M dell’ammissione al rito speciale, e che tali atti possono essere prodotti anche nel co dell’udienza preliminare, sino alla scadenza del termine per la richiesta del rito abbrevia norma dell’art. 438 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 9198 del 16/02/2017, Rv. 269344).
Nel caso in disamina, il giudice a quo, all’udienza del 23/02/2023, ha accolto la richiesta di definizione del processo con le forme del rito abbreviato ai sensi dell’art. 438 cod. proc. Nella medesima udienza, il giudice ha acquisito il fascicolo del Pm. Tuttavia, erroneamente h affermato che non sono utilizzabili le indagini difensive depositate in data 13/02/2023 inserite nel fascicolo del Pm, ritenendo che esse non siano utilizzabili, stante la scelta d abbreviato non condizioNOME.
Inoltre, occorre osservare che, laddove venga dedotta la mancata utilizzazione di un att di rilevanza probatoria, non sia sufficiente invocare l’utilizzo delle relative risultanze, ben possibile che tali risultanze non infirmino la validità logica dell’impianto giustif sostegno del decisum, poiché residuano comunque argomentazioni di spessore concettuale decisivo di segno contrario. L’espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un elemento seguito della declaratoria di inutilizzabilità di un atto, non determina, infatti, l’automatica caducazione della decisione, dovendosi, in ogni caso, sottoporre il procediment logico probatorio seguito dal giudice di merito alla c.d. “prova di resistenza”, in mo apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da sufficienti a giustificare il decisum (Sez. U, 29/05/2008, n. 2593, COGNOME). Spetta dunque al ricorrente argomentare circa l’idoneità delle risultanze dell’atto di cui si chiede l’utilizza infirmare la tenuta logica dell’apparato giustificativo della decisione impugnata.
Nel caso in disamina, sono state dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni rese dai tes hanno riferito in ordine alla destinazione degli oggetti trasportati, alla natura e alle co del trasporto, alla finalità di trasferimento presso una casa di campagna, al fine di realizza pollaio. I testi inoltre hanno affermato di aver aiutato gli imputati nelle opere di smonta nel collocamento dei mobili sull’autocarro. I ricorrenti hanno dunque specificato la rilev della censura formulata e cioè l’incidenza del riconoscimento del vizio di inutilizzabilità dichiarazioni di testi in ordine alla natura di rifiuto del materiale ligneo trasporta consistenza del sostrato probatorio a loro carico, mostrando come essa infici alla radice solidità logico -giuridica dell’apparato argomentativo, posto che il Giudice di merito ne a affermato la natura di rifiuto.
2.11 secondo motivo di ricorso, formulato da tutti i ricorrenti, concernente il ca imputazione sub a), non è fondato. Ai fini della configurabilità del reato di trasport autorizzato di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del D.Igs. 15 sufficiente anche una sola condotta, sia pure isolata ed occasionale. Difatti, il reato ha n
istantanea e si perfeziona anche con un singolo trasporto (Sez. 3, 27/09/2017, n.44438; Sez.3 24/06/2016, n. 26435; Sez.3, 29/02/2016, n. 8193).
L’esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una cond dunque riconducibile alla previsione sanzioNOMEria cui all’art. 256, comma 1, del D.Igs. 152/200 norma che non richiede né la sistematicità del trasporto né particolari caratteristic imprenditorialità della condotta, rilevando unicamente un “minimum” di organizzazione nell realizzazione della condotta (Sez. 3, n.2575 del 25/01/2019).
Osserva il Collegio, pertanto, come la sentenza impugnata non sia affatto contraddittori né in violazione di legge, laddove da un lato segnala la occasionalità del trasporto, pera relativo ad un compendio di rifiuti lignei pari a 3 mc, e dall’altro qualifica l’offesa com particolare gravità, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. Resta ferma la necessità di accert natura di rifiuto di quanto trasportato.
La doglianza proposta da tutti i ricorrenti, relativa all’affermazione della respons in ordine al capo di imputazione sub 2), per il porto di un tagliacarte, è fondata.
Sul punto, si richiama innanzitutto Sez. 2, n. 47831 del 21/11/2012, Rv. 253903, secondo cui il porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio integra il reato previsto dall’art. legge 18 aprile 1975, n. 110, quando si accerti in concreto l’attitudine all’offesa, non ess necessaria alcuna verifica sull’idoneità lesiva in astratto.
Nel caso in disamina, risulta dal verbale di sequestro, allegato al ricorso, che il tagli reca la punta arrotondata ed era sprovvisto di filo. Pertanto, il giudice di merito avrebbe d esaminare il contenuto del citato verbale di sequestro e chiarire quali siano le caratteristich rendono l’oggetto utilizzabile per l’offesa alla persona, anche alla luce delle circostanze di e di luogo in cui esso è stato rinvenuto dalla polizia giudiziaria. Il giudice a quo si è invece limitato a evidenziare che i ricorrenti non hanno fornito alcuna giustificazione valida al pos e al porto dell’oggetto all’interno del loro automezzo e ad evidenziare costoro sono gravati precedenti penali.
Al riguardo, si precisa che l’idoneità dell’oggetto per essere utilizzato per l’offesa cost un prius da un punto di vista logico- giuridico, rispetto alla giustificazione che l’interessato fornirne in ordine al possesso.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata anche con riguardo a tale profilo.
4.La natura rescindente di tale epilogo rescissorio determina la ultroneità della disamina quarto motivo di ricorso, proposto dai soli ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME relativo alla mancata pronuncia di assoluzione per tenuità del fatto anche con riferimento capo di imputazione sub b), tematica che dovrà essere affrontata in sede rescissoria solo laddove il giudice ravvisi estremi di reità per il porto del tagliacarte ai sensi dell’art. 4, comm L. 110/1975.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa composizione fisica.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in divers composizione fisica.
Così deciso all’udienza del 6 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente