Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33560 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33560 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALCAMO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata rimessione in termini dell’imputato per consentire la scelta del rito abbreviato, al fine di beneficiare della riduzione della pena di 1/6 prevista dalla c.d. riforma Cartabia nel caso di mancata impugnazione della sentenza di primo grado, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ed è inoltre è manifestamente infondato in diritto, perché denunzia la violazione di norme processuali smentita dagli atti compulsabili in ragione del vizio denunziato;
che il Giudice d’appello ha pienamente assolto l’onere argomentativo sul punto, avendo (alle pagine 2 e 3) richiamato l’orientamento di questa Corte, che ha affermato che è preclusa l’istanza di restituzione nel termine articolata dall’imputato, all’esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell’ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché la rimessione in termini determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite (Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, Rv. 286740 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata qualificazione della fattispecie come ipotesi attenuata ex art. 648, comma quarto, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione sul punto esente da evidenti illogicità;
che su tale motivo il giudice d’appello ha motivato esaustivamente, poiché, invero, in tema di ricettazione, il valore del bene è solo un elemento concorrente, in via sussidiaria, ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (cfr.: Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, COGNOME, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118-01);
che nel caso di specie, comunque è ostativo al riconoscimento dell’ipotesi attenuata il valore dei beni oggetto di ricezione (v. pagina 11 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.