Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25525 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25525 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione o, in caso di presenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il rigetto del ricorso con rideterminazione della pena in giorni 10 di arresto.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME impugna, a mezzo di difensore, la sentenza della Corte di appello di Catanzaro con la quale è stata confermata la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 9 novembre 2020, alla pena di giorni tredici di arresto, disponendo che, a pena espiata, l’imputato sia tradotto nel luogo del rimpatrio, in relazione al reato di cui all’art 76 d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011 per aver violato il divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di Catanzaro, per la durata di tre anni, in quanto l’imputato, in data 16 aprile 2018, veniva fermato e identificato a bordo di un’autovettura in Catanzaro, divieto imposto con foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Catanzaro, in data 28 giugno 2016.
Avverso il descritto provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore, denunciando erronea applicazione dell’art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione quanto alla diminuzione della pena per effetto della scelta del rito abbreviato.
2.1. Con il primo motivo si deduce che l’art 76 cit. prevede che la persona che, avendo ottenuto l’autorizzazione di cui all’art 12, non rientra nel termine stabilito nel Comune di soggiorno obbligato o non osserva le prescrizioni fissate per il viaggio o si allontana dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punito con la reclusione da due a 5 anni.
Chiunque viola il divieto di cui all’art. 3 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa, mentre il contravventore delle disposizioni di cui all’art. 2 è punito con l’arresto da uno a sei mesi, condanna con la quale deve essere disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.
Si sostiene che nel provvedimento di allontanamento mancano le condizioni normative, stabilite dall’art. 2 TU in materia di misure di prevenzione.
In ogni caso, il giudice non specificherebbe la correttezza del provvedimento in considerazione dell’inclusione di NOME tra soggetti socialmente pericolosi.
Si rimarca che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) e 2 del d. Igs. n. 159 del 2011, per l’emissione del foglio di via è necessario che il destinatario sia da considerarsi dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica di minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. provvedimento deve fondarsi su circostanze concrete che devono essere ritenute significative e incidenti sul giudizio di pericolosità sociale.
Si sostiene, poi, che il giudice penale deve esercitare il controllo di legalità sul provvedimento del AVV_NOTAIO. Si richiamano precedenti di legittimità che ‘
prevedono, ai fini della contestazione della contravvenzione in parola, la necessaria verifica, da parte del giudice penale, della legittimità del provvedimento di rimpatrio in ordine sia agli elementi di fatto su cui si basa il giudizio di appartenenza ad una categoria indicata dalla legge, sia circa i motivi che inducono a ritenere il soggetto agente socialmente pericoloso.
L’articolo 76 cit s’ha sostituito l’art. 2 della legge 1423 del 1956, ha previsto un’ipotesi contravvenzionale del tutto identica a quella precedente.
Ciò premesso, il ricorrente sostiene che nessun elemento fattuale legittima il convincimento che NOME abitualmente si dedica ad attività delittuose o tragga i mezzi del proprio sostentamento dalla commissione di reati; né questi può essere inquadrato tra coloro che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica.
Si ritiene che, ai fini della legittimità del provvedimento del foglio di via, sarebbe stato necessario accertare la sussistenza dell’ordine di rientrare presso la propria residenza a pena di nullità del provvedimento questorile e si riporta giurisprudenza di legittimità indicata come in termini.
Il giudice, quindi, deve valutare la legittimità dell’atto e /ove ne ritenga l’illegittimità, deve disapplicarlo.
La mancata valutazione dell’accertamento del luogo di residenza del destinatario del foglio di via e della mancanza, in esso, del conseguente ordine di rimpatrio rende il provvedimento annullabile; peraltro, in relazione allo stesso ordine del AVV_NOTAIO si allegano dispositivi di sentenze di assoluzione dello stesso COGNOME perché il fatto non sussiste.
2.2. Con il secondo motivo si sottolinea che con l’atto di appello si era chiesta la riduzione della pena perché, per effetto del rito abbreviato, questa doveva essere ridotta della metà e non soltanto di un terzo.
Il Tribunale di Catanzaro partiva dalla pena di mesi uno di arresto ridotta a giorni venti, per le circostanze attenuanti generiche e ridotta per il rito alla pena di giorni 13 di arresto.
Invece, la pena doveva essere ridotta a giorni dieci di arresto giusto il disposto di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 23 maggio 2017; su tale punto della questione devoluto con l’atto di appello la sentenza di secondo grado è priva di motivazione
Il Sostituto procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta – in assenza di tempestiva richiesta di trattazione , orale delle parti, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato – l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato
è estinto per prescrizione o, in caso di presenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il rigetto del ricorso con rideterminazione della pena in giorni 10 di arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile quanto al primo motivo e va, invece, accolto in relazione al secondo motivo, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che si determina in giorni dieci di arresto.
2.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1.La condotta è senz’altro qualificata, in sede di merito, in modo ineccepibile.
I giudici di secondo grado (cfr. p. 3 della sentenza di appello) esaminano i presupposti del provvedimento del AVV_NOTAIO, nella parte in cui l’atto reca la affermazione che NOME è stato visto in un quartiere di Catanzaro, nota piazza di spaccio. Questi viene indicato come già condannato, plurime volte, per reati di furto e cessione illecita di stupefacenti, così dando atto delle caratteristiche della condotta acclarata, come comportamento pericoloso, perché in grado di mettere in pericolo la sicurezza e tranquillità pubblica, quindi potendo annoverarsi il ricorrente nelle categorie di cui all’art. 1, lett. b) e c) d. 1gs. n. 15 del 2011.
A p. 4 la sentenza di appello afferma, poi, che l’ordine del AVV_NOTAIO conteneva anche il divieto di fare rientro a Catanzaro per la durata di anni tre e l’ordine di rimpatrio per tre anni.
Dunque, il motivo di ricorso appare aspecifico posto che non si confronta, compiutamente, con la motivazione completa e non manifestamente illogica della Corte territoriale, sia con riferimento alla valutazione di pericolosità dell’agente, per la tranquillità e la sicurezza pubblica operata nel provvedimento del AVV_NOTAIO, sia con riferimento all’indicata presenza, nell’atto, nel foglio di via obbligatorio dell’ordine di rimpatrio.
2.2.11 secondo motivo è fondato, posto che, pur trattandosi di reato contravvenzionale, la pena irrogata è stata ridotta soltanto di un terzo.
Invece, la pena doveva essere ridotta della metà (a giorni dieci di arresto), giusto il disposto di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 23 maggio 2017, senz’altro applicabile al caso al vaglio in cui il reato è stato commesso in data 16 aprile 2018 e la sentenza di primo grado è stata emessa il 9 novembre 2020.
3.Infine, è appena il caso di osservare che non può accedersi alla richiesta di (eventuale) declaratoria di prescrizione proposta, in via gradata, dal Sostituto Procuratore generale, tenuto conto che il fatto è commesso in data 16 aprile 2018, dunque in epoca successiva al 3 agosto 2017 e prima del 1 0 gennaio 2020, ed essendosi verificata medio tempore, una tempestiva causa di interruzione del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 9 novembre 2020).
Sicché, ai cinque anni, quale termine massimo di prescrizione, derivanti dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., si aggiunge il periodo di sospensione ex lege n. 103 del 2017 cit., introdotto al comma secondo dell ‘art. 159 cod. pen. Infatti, la disciplina della sospensione prevista dalla cd. legge Orlando, al secondo comma dell ‘art. 159 cod. pen., entrata in vigore in data 3 agosto 2017, è stata, successivamente, abrogata soltanto per effetto della legge n. 3 del 2019, in vigore dal 10 gennaio 2020, a sua volta abrogata dalla legge n. 134 del 2021. Dunque, il secondo comma dell ‘art. 159 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, senz ‘altro più favorevole rispetto alle norme successive in punto sospensione della prescrizione, ha avuto vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, range temporale entro il quale è stata commessa la contravvenzione per la quale si procede (cfr. Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 01).
Pertanto, applicando, quale più favorevole, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017 al caso di specie, deriva che al termine massimo di anni cinque (che sarebbe spirato in data 16 aprile 2023) va aggiunto l ‘ulteriore periodo di sospensione del corso della prescrizione di un anno e sei mesi, con conseguente più ampio termine di prescrizione ad oggi non ancora decorso.
4.Deriva, da quanto sin qui esposto, l ‘annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che può essere determinato nella presente sede, trattandosi di mera operazione matematica di tipo automatico, come da dispositivo, con declaratoria, nel resto, C di inammissibilità del ricorso.
COGNOME
o) COGNOME
COGNOME
P.Q.M.
x ..: COGNOME Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento < Ei COGNOME 3 anzionatorio che determina in dieci giorni di arresto. Dichiara inammissibile nel o 9.e. , – ., (1 c—cp ‘,’· resto il ricorso. o ao – COGNOME Così deciso il 9 febbraio 2024 rt COGNOME Il Consigliere estensore COGNOME