Rito Abbreviato e Nullità: Una Scelta Che Sana i Vizi Procedurali
L’ordinanza n. 12590/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulle conseguenze delle scelte processuali. Al centro della decisione vi è il rapporto tra la richiesta di rito abbreviato nullità e la possibilità di far valere vizi procedurali pregressi. La Corte conferma un orientamento consolidato: optare per il giudizio abbreviato dopo un’opposizione a decreto penale di condanna comporta la rinuncia a eccepire determinate nullità, come quella derivante dal mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’alcoltest. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: Dall’Alcoltest all’Opposizione
Il caso ha origine da una condanna per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada. All’imputato era stato notificato un decreto penale di condanna, un procedimento semplificato che evita il dibattimento. L’interessato ha presentato opposizione a tale decreto, chiedendo di procedere con il rito abbreviato.
Successivamente, nel corso del giudizio, la difesa ha sollevato una questione di nullità: al momento dell’accertamento del tasso alcolemico, non era stato dato al conducente l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tale avviso è un adempimento cruciale a garanzia del diritto di difesa. Tuttavia, sia in primo grado che in appello, la doglianza era stata respinta. L’imputato ha quindi deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione, sostenendo la violazione di legge per la ritenuta tardività della sua eccezione.
La Decisione della Cassazione sul rito abbreviato nullità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione non risiede nel negare l’esistenza del vizio procedurale, ma nel chiarire il momento e le condizioni in cui tale vizio può essere fatto valere.
Le Motivazioni della Corte: L’Effetto ‘Sanante’ del Rito Abbreviato
La Suprema Corte ha ribadito la sua giurisprudenza consolidata. La violazione dell’obbligo di avvisare l’indagato della possibilità di essere assistito da un difensore durante l’accertamento del tasso alcolemico configura una ‘nullità di ordine generale a regime intermedio’. Questo significa che il vizio esiste ed è rilevante, ma per essere valido deve essere eccepito tempestivamente, ovvero prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
Il punto cruciale, però, è un altro. La Cassazione spiega che quando l’imputato, dopo essersi opposto a un decreto penale, chiede di essere giudicato con il rito abbreviato, accetta implicitamente di essere giudicato allo stato degli atti. Questa scelta processuale, secondo il combinato disposto degli articoli 438 e 464 del codice di procedura penale, ha un effetto ‘sanante’. In altre parole, la richiesta del rito speciale sana la nullità a regime intermedio, che non può più essere dedotta successivamente. La scelta del rito, quindi, prevale sulla possibilità di lamentare il vizio procedurale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza sottolinea l’importanza strategica delle scelte difensive. La decisione di opporsi a un decreto penale e chiedere il rito abbreviato nullità deve essere ponderata attentamente, tenendo conto delle sue implicazioni. Se da un lato il rito abbreviato garantisce uno sconto di pena, dall’altro comporta la rinuncia a far valere determinate eccezioni procedurali. La difesa deve quindi valutare se sia più vantaggioso contestare un vizio procedurale in un giudizio ordinario o beneficiare della riduzione della pena offerta dal rito speciale, accettando lo stato degli atti e sanando le nullità intermedie. La sentenza conferma che le vie del processo penale sono costellate di bivi, e ogni scelta ha conseguenze definitive.
Il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’alcoltest costituisce un vizio procedurale?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, tale omissione determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che può essere fatta valere entro certi limiti temporali.
Cosa accade se un imputato si oppone a un decreto penale di condanna e chiede il rito abbreviato?
La richiesta di rito abbreviato, in questo contesto, ha un effetto sanante sulla nullità. Ciò significa che l’imputato, scegliendo questo rito, perde la possibilità di contestare il vizio procedurale relativo al mancato avviso del difensore.
Perché la scelta del rito abbreviato ‘sana’ la nullità?
Perché con la richiesta di rito abbreviato, l’imputato accetta di essere giudicato sulla base degli atti raccolti fino a quel momento. Questa scelta volontaria implica la rinuncia a eccepire le nullità a regime intermedio, che si considerano superate e non più deducibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12590 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’aff di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art.186, comma 2, lett. manifestamente infondato.
Il ricorrente, con un unico motivo, deduce violazione di legge in ordine all tardività della deduzione della nullità determinata dal mancato avviso della facoltà f dal difensore durante l’accertamento dello stato di ebbrezza.
E’ pacifico che nel caso in esame l’imputato ha richiesto procedersi con il rito a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. La giurisprudenza di legit definitivamente consolidata nel senso che la violazione dell’obbligo di dare avviso d di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo e una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclus richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regim che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 18 comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di prim ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizio penale di condanna (Sez. 4 -, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 28224 Sez. 4 -, n. 40550 del 03/11/2021, Rv. 282062 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. pro condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila dì sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024.